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Decreto 8 febbraio 2006

 

  Ministero dell'Interno. Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

(GU n. 56 del 8-3-2006)

 

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170/L del 25 ottobre
2005;
Visto, in particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalita' ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;
Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono l'iscrizione ai corsi universitari;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di studio di cui al citato art. 22;
Decreta:

Art. 1.
1. I titoli di studio richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai commi 2 e 3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.
2. Titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
liceo tecnologico ad indirizzo:
meccanico - meccatronico;
elettrico ed elettronico;
informatico - grafico - comunicazione (con percorso informatico e comunicazione);
chimico - materiali;
costruzioni - ambiente e territorio;
produzioni biologiche - biotecnologie ambientali;
logistica e trasporti;
liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente;
liceo scientifico.
3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:
diploma di geometra;
diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con indirizzo in: arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria
tintoria, tecnologie alimentari, tessile);
diploma di perito agrario;
diploma di perito nautico;
diploma di perito aeronautico;
diploma di maturita' scientifica.


Art. 2.
1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Pisanu