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Regione Calabria

 Legge Regionale n. 1 del 11-01-2006

 

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).


(B.U.R Calabria N. 24 del 31 dicembre 2005 - S.S n. 8 del 13 gennaio 2006)
 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)

ARTICOLO 1
(omissis)

ARTICOLO 2
(omissis)
 

ARTICOLO 3
(omissis)

ARTICOLO 4
1. Per consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2005, derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico forestale utilizzati dall’A.FO.R. e dagli Enti convenzionati, è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040512) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. L’erogazione delle somme avverrà sulla base di apposita rendicontazione che gli Enti di cui al comma 1 dovranno produrre per attestare l’eventuale anticipazione di somme rinvenienti dai rispettivi bilanci nonché delle spettanze erogate ai lavoratori per i mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità relative all’anno 2005.

ARTICOLO 5
(omissis)

ARTICOLO 6
(omissis)

ARTICOLO 7
(omissis)


ARTICOLO 8
(omissis)

ARTICOLO 9
1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto ferroviari e su gomma sul territorio regionale, con particolare riferimento agli interventi di sostegno alla mobilità e all’accessibilità della Locride, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107).
2. Una quota parte dei fondi per l’edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – allocati all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020132) – è destinata per un importo di Euro 4.500.000,00 al Fondo regionale per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, con allocazione all’UPB 3.2.02.06 (Capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per l’infrastrutturazione delle aree industriali di cui alla Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, la Giunta regionale, previa verifica della disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sottoutilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
4. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, per una durata massima di anni trenta, anche in più soluzioni per mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento. Alla copertura degli oneri relativi alla prima annualità, quantificati in euro 3.500.000,00 ed allocati all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020110), si provvede a valere sulle risorse stanziate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
Per le successive annualità si provvede mediante appositi stanziamenti da effettuarsi nei rispettivi bilanci di competenza.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, una quota pari al 25% dei ribassi d’asta realizzati nell’esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all’articolo 11 della Legge 431/1998.
6. Con apposito atto della Giunta regionale, si provvederà all’approvazione dello schema di convenzione che recepisce le disposizioni di cui al comma precedente da utilizzare con gli Enti attuatori destinatari di risorse regionali.
7. Lo stanziamento allocato all’UPB 3.2.01.01 (Capitolo 2131103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 è incrementato di euro 3.000.000,00. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all’UPB 6.1.01.01 (Capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

ARTICOLO 10
(omissis)


TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)

ARTICOLO 11
1. In attuazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto, alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, concernente il “riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”, sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nei successivi commi.
2. L’art. 26, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell’art. 2 comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.”.
3. All’art. 26 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione degli stessi.
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
a) patti agrari;
b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
d) orientamento prodotti agroalimentari;
e) meccanizzazione agricola e U.M.A.;
f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
g) piante aromatiche e officinali;
h) vivaismo ed attività sementiera;
i) contabilità aziendale;
j) statistica agraria;
k) cartografia;
l) ecologia agraria.
4. All’art. 54, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti.”
5. All’art. 61 è aggiunto il seguente comma 5: “5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):
a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
e) supporto tecnico-operativo per l’esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.”
6. All’art. 138 sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:
“7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all’istruzione secondaria superiore:
a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);
d) diritto all’istruzione e obbligo scolastico.
8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
h) adempimenti amministrativi per l’utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
k) assistenza tecnica all’utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
l) coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività dei Centri regionali di formazione professionale;
m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.
9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.”
7. All’art. 144 è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:
a) promozione educativa delle comunità locali;
b) piani di orientamento permanente;
c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l’uso dei beni culturali.”

ARTICOLO 12
1. All’art. 4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere b), e) ed n) sono abrogate;
b) la locuzione riportata alla lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p) autorizzazione all’esercizio dell’agriturismo”;
c) alla lettera q) sono soppresse le seguenti parole: “ivi compreso il calendario venatorio”.
2. L’art. 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 è abrogato.

ARTICOLO 13
(omissis)

ARTICOLO 14
(omissis)

ARTICOLO 15
(omissis)

ARTICOLO 16
(omissis)

ARTICOLO 17
(omissis)

ARTICOLO 18
(omissis)

ARTICOLO 19
(omissis)


ARTICOLO 20
(omissis)


ARTICOLO 21
(omissis)

ARTICOLO 22
(omissis)

ARTICOLO 23
(omissis)

ARTICOLO 24
(omissis)

ARTICOLO 25
1. Nell’articolo 26, comma, 1 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 le parole “procedure di aggiudicazione” devono essere intese come “procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di affidamento a contraente generale e il procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di concessione di costruzione e gestione”.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, anche in via temporanea, le quote di partecipazione che gli enti strumentali devono dismettere in attuazione del disposto dell’art. 32 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

ARTICOLO 26
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è impegnata a predisporre ed a presentare alla Commissione consiliare competente un progetto straordinario finalizzato al recupero ed all’incremento delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza regionale.
2. L’articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 è sostituito dal seguente:
“6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto delle normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall’articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.”
3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare specifiche disposizioni per procedere alla conversione dei mutui con oneri, anche parzialmente, a carico della Regione, contratti dalla Regione stessa, dalle Province e dagli Enti locali, a condizione che la conversione sia consentita dalle clausole contrattuali e che la stessa consenta una riduzione finanziaria delle passività totali.
4. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni: - l’articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è abrogato; - dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 40-bis – Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all’accertamento.”
- all’articolo 27, comma 6, è aggiunto il seguente periodo:
“In relazione all’andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l’utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell’affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale.” - all’articolo 27 è aggiunto il seguente comma 7:
“7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.”

ARTICOLO 27
(omissis)

ARTICOLO 28
(omissis)

ARTICOLO 29
1. La Giunta regionale, su proposta del competente Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, è impegnata a finanziare un programma destinato alla riqualificazione ed al recupero dei centri storici dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, privilegiando gli interventi nei Comuni della Locride. Per la realizzazione di tale programma, ferma restando la quota del 10% destinata agli interventi immateriali e nel rispetto della normativa vigente, saranno utilizzate le risorse finanziarie previste dalla Delibera CIPE n. 20/2004 ancora disponibili sull’Accordo di Programma Quadro “Emergenze Urbane e territoriali”.
2. Al fine di favorire ed incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o aree con attività dimesse e da riconvertire, nell’ambito di progetti tendenti alla valorizzazione delle stesse aree con riguardo all’aspetto ambientale ed architettonico, nei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 “Classe prima – Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”, è consentito il rilascio di un’autorizzazione amministrativa di tipo G1A o G2A, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. La nuova superficie di vendita non potrà superare il 20% della superficie di tipologia GA e GB già autorizzata nello stesso bacino di utenza. Il progetto edilizio di riferimento non è compatibile con l’edificazione di uso residenziale/abitativo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al soggetto gestore dell’Infrastruttura Regionale dei Dati geografici di cui alla DGR 356/2004, promosso dalle Province e dagli Enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 30
(omissis)

ARTICOLO 31
(omissis)

ARTICOLO 32
(omissis)

ARTICOLO 33
(omissis)

ARTICOLO 34
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


Catanzaro, lì 11 gennaio 2006.