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Regione Basilicata

 Legge Regionale n. 1 del 02-02-2006

 

Legge Regionale n. 1 del 02-02-2006: Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2006.
 

 (B.U.R. Basilicata n. 7 del 2 febbraio 2006)

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento
(omissis)


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ARTICOLO 2
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. L’art. 4 comma 6 della L. R. 27.01.2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2005” è sostituito dal seguente:
“L’ammontare dell’imposta è determinato in:
a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico;
b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi;
c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi;
d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata; Euro 7,00 se trattati;
e) Euro15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata.
Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per il coefficiente di correzione se stabilito”.
2. Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 02.02.2001. n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”, come sostituito dall’art. 34 della L.R. 31.01.2002 n. 10, è abrogato.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 3
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
(omissis)


ARTICOLO 4
Limiti di impegno
(omissis)


ARTICOLO 5
Contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie
(omissis)


ARTICOLO 6
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione
(omissis)


ARTICOLO 7
Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
(omissis)

ARTICOLO 8
Sedi degli uffici regionali
(omissis)


ARTICOLO 9
Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa
(omissis)


ARTICOLO 10
Patto di stabilità infraregionale
(omissis)


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

ARTICOLO 11
Mobilità del personale delle Aziende Sanitarie regionali
(omissis)


ARTICOLO 12
Altre norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
(omissis)

ARTICOLO 13
Rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
(omissis)

 

ARTICOLO 14
Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.01.2005, n. 3 “Promozione della cittadinanza solidale”
(omissis)


CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 15
Integrazione all’articolo 15, comma 7, Legge Regionale 5.4.2000 n. 28 e successive modificazioni
(omissis)


ARTICOLO 16
Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna
(omissis)


ARTICOLO 17
Prestito ponte Università - Lavoro
(omissis)

 

ARTICOLO 18
Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica
(omissis)

 

ARTICOLO 19
Procedure di gara servizi di T.P.L.
1. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché i contratti per i servizi di trasporto esercitati da Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. possono essere prorogati sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali secondo le modalità di cui alla L.R. 19.05.2004, n. 9.
2. Al primo comma, lettera d) dell’articolo 24 della Legge Regionale 27.7.1998 n. 22 le parole “fino alla quinta categoria” sono sostituite dalle parole “fino all’ottava categoria”.
3. Tutte le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.
 

ARTICOLO 20
Modifica all’ art. 25 della L.R. 27.01.2005, n. 5 “"Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005".
(omissis)


ARTICOLO 21
Osservatorio Regionale della condizione abitativa
(omissis)


ARTICOLO 22
Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica Fondo incentivante
1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n. 6 come modificato dall’art. 11 della L.R. 07.08.2003, n. 28, per il 2006 è quantificato in € 1.250.000,00.
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio 2006.

ARTICOLO 23
Modifiche alla L. R. 10.11.1998, n. 42 “Norme in materia forestale”
1. Il comma 8 dell’art. 15 della L.R. 10.11.1998, n. 42 è così modificato:
“Una quota della somma accantonata di cui ai precedenti commi 6 e 7 è utilizzata per la compilazione dei Piani di assestamento e per l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Alla quantificazione della predetta quota si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”

ARTICOLO 24
Modifiche alla L. R. 23.12.1986, n. 30 “Disciplina dell’attività negoziale della Regione”
1. L’art. 3 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è così modificato:
“La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall’Amministrazione e ritenuti idonei in relazione all’oggetto contrattuale e costituisce la forma di generale applicazione per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 80.000,00 IVA esclusa, e per i contratti di cui al 2° comma del precedente art. 2”.
2. Il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:
“Quando l’importo dei lavori non raggiunge € 200.000,00 e quello dei contratti per forniture € 80.000,00, la pubblicazione viene effettuata nell’apposito albo della Regione”.
3. Il comma 1 dell’art. 16 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:
“La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti di importo non superiore a € 80.000,00 IVA esclusa. Quando l’importo del contratto è superiore a € 30.000,00 IVA esclusa, deve essere preceduto da gara ufficiosa con richiesta di almeno 7 preventivi ad imprese ritenute idonee”.
4. Il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:
“Il ricorso alla gestione in economia nei casi previsti al precedente comma 1 è ammesso quando l’importo della spesa non sia superiore a € 20.000,00 IVA esclusa”.
5. Il comma 3 dell’art. 16, l’art. 17, il comma 2 dell’art. 31 e l’art. 34 della L.R. 23.12.1986, n. 30 sono soppressi.
6. All’articolo 2 della L.R. 23.12.1986, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
“3. La Regione e gli Enti strumentali di cui al precedente articolo 1, nell’esercizio della propria attività contrattuale, assicurano la più ampia tutela dei principi della libera concorrenza”.

ARTICOLO 25
Modifiche alla L. R. 02.02.2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - LeggeFinanziaria 2004".

(omissis)

ARTICOLO 26
Modifiche all’ art. 4 della Legge Regionale 1.03.1999, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)

ARTICOLO 27
Integrazione alla L.R 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”
(omissis)

ARTICOLO 28
Autorità di Bacino
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in concomitanza con l’avvio a pieno regime dell’autonomia organizzativa e finanziaria dell’Autorità di Bacino della Basilicata, il personale reclutato dalla Regione Basilicata con espressa destinazione alla copertura di posti vacanti nella dotazione organica dell’Autorità medesima è definitivamente trasferito nei ruoli dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento. Dalla stessa data, sono trasferiti alla competenza dell’Autorità di Bacino tutti i procedimenti amministrativi avviati dalla Regione Basilicata nell’interesse e per le finalità dell’Autorità, ivi compresi quelli rivolti al reclutamento di personale ancora non conclusi alla data del 31.12.2005. I dipendenti che entro il 31 dicembre 2006 facciano richiesta di passaggio al ruolo regionale sono collocati nel ruolo soprannumerario, nel caso in cui la dotazione organica non presenti disponibilità di posti di corrispondenti categorie e profili.
2. Con accordo da raggiungersi tra le amministrazioni interessate, saranno definiti termini e modalità atti a consentire all’Autorità di Bacino di continuare ad avvalersi – in via transitoria e nelle forme consentite dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale – del personale dei ruoli della Giunta regionale già messo a disposizione dell’Autorità ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L.R. 25 gennaio 2001, n. 2 ed ivi in servizio alla data del 31.12.2005.

ARTICOLO 29
Modifiche alla L.R. 29.12.1997, n. 54.
(omissis)
 

ARTICOLO 30
Modifiche alla L.R. 25 luglio 1997, n. 34
(omissis)

ARTICOLO 31
Interventi finanziari per le adozioni internazionali
(omissis)

ARTICOLO 32
Celebrazione del bicentenario della proclamazione della città di Potenza a capoluogo della provincia di Basilicata
(omissis)
 

ARTICOLO 33
Modifiche alla Legge regionale 27.7.1972 n. 4
(omissis)

ARTICOLO 34
Proroga delle concessioni provvisorie-stagionali di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreative
1. Fino all’approvazione della variante al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e della sua attuazione a far data dall’entrata in vigore della presente legge, le concessioni provvisorie-stagionali di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreative sono riconfermabili in maniera stagionale a favore dei già concessionari, di uguale titolo, nell’anno 2005, rimanendo valido quanto previsto dalla D.G.R. n. 604 del 14.3.2005.

ARTICOLO 35
Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della Grancia
1. Al fini di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2006, è concesso all’Amministrazione provinciale di Potenza un contributo finanziario di € 100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2006.

ARTICOLO 36
Proroga dei termini fissati dalla L.R. 19.01.2005, n. 1
(omissis)

ARTICOLO 37
Modifiche all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’articolo 43 della L.R. 4.2.2003, n. 7, dall’articolo 1 della L.R. 23.4.2003, n. 13 e dall’articolo 58 della L.R. 2.2.2004, n. 1, è così sostituito:

“1. I comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del regolamento urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento del regolamento edilizio, entro il 31.12.2006, nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente articolo 26”.

ARTICOLO 38
Contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche
(omissis)

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39
Rispetto dei vincoli di bilancio
(omissis)

ARTICOLO 40
Copertura finanziaria
(omissis)

ARTICOLO 41
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


Potenza, 2 febbraio 2006

DE FILIPPO