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Regione Veneto
Legge Regionale
n. 7 del 25 febbraio 2005

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.

 

(B.U.R. VENETO N. 23 del 1 marzo 2005 )


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


CAPO I
Disposizioni in materia di miniere


ARTICOLO 1
Disposizioni transitorie in materia di coltivazione di minerali solidi.

1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni del presente articolo.


2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.


3. I concessionari debbono versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell’anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.


4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.


5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.


6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all’attività mineraria.


7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell’articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.


8. Per i provvedimenti relativi all’attività mineraria non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.


9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.
 

CAPO II
Disposizioni in materia di acque minerali e termali


ARTICOLO 2
Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono abrogati.


2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell’unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente.”.
 

CAPO III
Disposizioni in materia di lavoro


ARTICOLO 3
Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.


1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.


2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione solo tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati e che siano stati presenti alla prova di selezione indicata nell’avviso pubblico di selezione delle amministrazioni interessate, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale loro oltre che dal carico familiare.


3. Con l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 perdono efficacia le graduatorie annuali per l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni predisposte dai servizi pubblici per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, e in attuazione di disposizioni regolamentari o amministrative statali e regionali.
 


CAPO IV
Disposizioni in materia di artigianato


ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio vetro artistico di Murano” e successive modificazioni.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, come modificato dal comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all’articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d’uso nell’ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all’articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.


 
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”.


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e promozione del marchio stesso.”.

 
 
ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”.


1. Il comma 3 dell’articolo 15, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è sostituito dal seguente:
“3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.
 
 
CAPO V
Disposizioni in materia di commercio


ARTICOLO 7
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.


1. L’articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così modificato:
dopo le parole “mare” sono aggiunte le parole “e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po”. 
 

 
ARTICOLO 8
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.


1. L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così sostituito:
“1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, dei comuni individuati come “città murate del Veneto” ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto” con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto”.
 
 
ARTICOLO 9
Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “dall’entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione” sono sostituite dalle parole “dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera h)”.

 
ARTICOLO 10
Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. All’articolo 7, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “prodotti di cui al comma 7” sono sostituite dalle parole “casi previsti nel comma 7”.

 
ARTICOLO 11
Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. All’articolo 14, comma 12, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 la parola “tremila” è sostituita dalla parola “quattrocento”.
 
 
ARTICOLO 12
Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. All’articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo la parola “interna” sono aggiunte le seguenti parole “che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici,”.
 
 
ARTICOLO 13
Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. All’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall’articolo 14, comma 5.”.
2. All’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:
“5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all’articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l’articolazione dell’esercizio commerciale in più edifici.”.
 

 

ARTICOLO 14
Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.


1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni, relativamente alle domande di valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali presentate sino all’entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.


2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, il termine di sessanta giorni per le domande di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 37, comma 3, della medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo all’adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.
 
 
ARTICOLO 15
Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni.

1. Alla lettera m bis) dell’allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dall’articolo 39 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, le parole “commi 7 e 8” sono sostituite dalle parole “comma 8”.


2. All’allegato A1 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
“h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge”.

 
 
ARTICOLO 16
Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.”.


2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis.”.


3. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 dopo le parole “della concessione decennale del posteggio” sono aggiunte
e parole “e contestuale autorizzazione”.

 
ARTICOLO 17
Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni.


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 le parole “e nei limiti dimensionali della grande distribuzione” sono sostituite con le parole “e ai limiti dimensionali della grande distribuzione”.


CAPO VI
Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale


ARTICOLO 18
Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.


1. Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti abrogazioni:
- nella lettera b) è abrogata l’espressione: “e che svolgano attività da almeno tre anni”;
- nella lettera c) è abrogata l’espressione: “che svolgano attività da almeno tre anni”.
 
 
ARTICOLO 19
Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005