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Testo coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2004, n.314

 

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Proroga di termini».

 

(GU n. 50 del 2-3-2005)




Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005.
(( 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 )).

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga dei termini di deleghe legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140,
reca: «Art. 1 (Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parate degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'art. 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lettera c),
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali.
3. La procedura prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

Art. 1-bis.
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale
(( 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come modificato dalla presente legge:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

Art. 1-ter.
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali
(( 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e' sostituito dal seguente:
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come modificato dalla presente legge:
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio».

Art. 1-quater.
Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili
(( 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive )).

Riferimenti normativi:
- L'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».

Art. 2.
Procuratore nazionale antimafia
1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta'. (( Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data )).

Art. 3.
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
1. L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2006».

Riferimenti normativi:
- L'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2006, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore e di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritti all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.» )).

Art. 4.
Finanziamento provvisorio alle regioni
1. Entro il (( 30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )), il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. (( Sino alle medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 )).

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), reca:
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo, le regioni e province di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano, anche a fini di perecuazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', della maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singiola seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo' richiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionale individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 13 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E' istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in onsiderazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
«Art. 7 (Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarieta' interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entita' del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacita' fiscali insufficienti a far consentire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), e' effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacita' fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'art. 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con l'insufficiente capacita' fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4. L'importo cosi' determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'art. 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 e' ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 e' ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascuno anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).».
«Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche', limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa delle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
- Il comma 184 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), reca:
«184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.».

Art. 4-bis.
Adeguamento degli edifici scolastici
(( 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi )).

Riferimenti normativi:
- L'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, reca:
«Art. 9 (Fornitura e manutenzione dei locali scolastici). - 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».

Art. 5.
Personale a tempo determinato della Croce Rossa
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001), reca: (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).

Art. 6.
Contributi allo spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'art. 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003, (( come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; rdinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 4 maggio 1985), reca: (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).
- Il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003 (Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:
«6. In considerazione dell'emanazione, del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2003 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento dell'ultima rata del contributo percepito con riferimento al triennio 2000-2002, anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo anche nei termini previsti dal comma 1, che siano stati destinatari del contributo per piu' di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio.».
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 (Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attivita' culturali e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.».

Art. 6-bis.
Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
(( 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B), che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro il 31 marzo 2006.».

Art. 6-ter.
Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
(( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005 )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, (Regolamento concernente i contribuiti al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attivita' fa parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni).
«Art. 1 (Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda o dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.
Art. 2 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisone delle revoche e di riammissione alla agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreti ministeriali 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione dalla revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazine di cui al comma 2, corredato di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».

Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza
(( 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 )).

Riferimenti normativi:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari), reca:
«Art. 1 (Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA). - 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004, ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.».

Art. 6-quinquies.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
(( 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica )).

Riferimenti normativi:
- I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario),
recano:
«Art. 1 (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica).
- 1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta', non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalita' ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese all'amministrazione di appartenenza al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stesa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno dal almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiarie, nel mese in cui e' richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via proritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, letterea b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.».

Art. 6-sexies.
IVA agricola
(( 1. Le disposioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006 )).

Riferimenti normativi:
- Il comma 10 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); reca: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli).
1. - 9. (Omissis). - 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.».

Art. 6-septies.
Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo
(( 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000, e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148(3), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), previa rendicontazione.».

Art. 6-octies.
Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari
(( 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e' prorogato al 31 dicembre 2007 )).

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza), reca: «Art. 13-undecies (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 del Ministro della sanita', e' prorogato al 1° settembre 2005.».

Art. 6-nonies.
Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge n. 143 del 1991
(( 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005 )).

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 6-bis dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), reca: «Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.».

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.