AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Comunicato

Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale.

(GU n. 178 del 2-8-2005)   



 In data 21 luglio 2005, alle ore 11 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: (Firmato) e, per i rappresentanti sindacali:
 

=====================================================================
      Organizzazioni sindacali       |   Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL FP                              |        CGIL (Firmato)
Sanita' (Firmato)                    |
CISL Fps-COSIADI (Firmato)           |        CISL (Firmato)
UIL Fpl (Firmato)                    |         UIL (Firmato)
CIDA/SIDIRSS (Firmato)               |        CIDA (Firmato)
SINAFO (Firmato)                     |    CONFEDIR (Non firmato)
AUPI (Firmato)                       |
CONFEDIR Sanita' (Non firmato)       |
SNABI SDS (Firmato)                  |

  

Al termine e' stato sottoscritto, tranne che dalla CONFEDIR, il Contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo che si allega, con le modifiche apportate all'art. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13 gennaio 2005:


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI, TECNICO-PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell'area medico-veterinaria, proveniente da comparti o settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella ARPA sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine di consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse, nonche' al personale dirigenziale gia' appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.
2. Le tabelle di equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

Art. 2.
Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 63 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
a) contratti collettivi applicati ai dirigenti transitati da altre aree del pubblico impiego o settori privati, attualmente in servizio;
b) qualifica e profilo di provenienza dei dirigenti.

Art. 3.
Struttura della retribuzione
1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale dirigente confluito nelle ARPA, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui all'art. 35, lettere a) e
b) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 8 giugno 2000, I e II biennio economico;
Il trattamento economico del personale confluito e' formato dalle seguenti voci nell'ammontare determinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro citati al comma 1 alla data di decorrenza dell'inquadramento:
a) stipendio tabellare iniziale (articoli 36 e 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II biennio);
b) indennita' integrativa speciale (art. 38 del Contratto nazionale di lavoro 8 giugno 2000, I biennio);
c) retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita;
d) retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla tabella I allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli articoli 3 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con piu' o meno di cinque anni di anzianita' al 1° febbraio 2001. Ad essa si aggiunge l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico ricoperto;
e) per i dirigenti sanitari, indennita' di esclusivita' di cui all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio 2000-2001, con decorrenza 1° gennaio 2000 e con le stesse modalita' temporali e condizioni previste dalla disposizione contrattuale;
f) indennita' di struttura complessa nei casi e con le modalita' di cui all'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio;
g) l'incremento di ". 2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall'art. 11, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico;
h) retribuzione di risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonche' le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti.
3. Alla costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti confluiti concorre ogni indennita' o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale, agli stessi corrisposta in base al contratto di provenienza.
4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base alla lettera h) - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento economico spettante, la parte residua, viene conservata come assegno ad personam, utile ai fini previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine rapporto, salvo che non si tratti di somme percepite a titolo di retribuzione di risultato comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno entra a far parte della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai sensi dell'art. 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
5. Per la corresponsione delle voci di cui alle lettere d), f), g) e h), le ARPA provvedono con i fondi formati con le regole previste dagli articoli 50, 51 e 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, primo biennio economico, come confermati dagli articoli 8 e 9 dello stesso contratto, II biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei bilanci delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la completa copertura.

Art. 4.
Inquadramento dei dirigenti
1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento dei dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data dell'inquadramento. Per le ARPA gia' attivate nel 1998, la data dell'inquadramento del personale decorre dal 1° novembre 1998.
2. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari gia' di II livello.
3. I dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
4. Le parti concordano di definire in successivi accordi l'inquadramento di dirigenti confluiti da altri comparti o settori non ricompresi nell'allegata tabella

Art. 5.
Il dirigente ambientale
1. A decorrere dal corrente quadriennio 2002-2005, con riferimento alle necessita' operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo tecnico e' istituito il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» sulla base delle seguenti indicazioni:
a) le ARPA individuano nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai propri settori di attivita';
b) i requisiti di accesso a tale figura dirigenziale sono quelli stabiliti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'anzianita' di servizio puo' anche essere maturata nei profili di nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.
2. In prima applicazione del presente contratto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla sua istituzione, le ARPA inquadrano nel profilo di «dirigente ambientale», i dirigenti ivi in servizio provenienti dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con esclusione dei profili di «avvocato» e «sociologo» nonche' i dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati confluiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura tecnico-ambientale o ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti.
3. I dirigenti inquadrati nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico in godimento previsto dall'art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che stabilira', in via definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi compreso quello del nuovo profilo.
4. Nelle more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico.
5. I dirigenti ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 (confermato dall'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del II biennio). Nel caso in cui il comma 2 non trovi applicazione per mancanza di dirigenti da inquadrare ed i relativi posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio economico.

Art. 6.
Incarichi dirigenziali nelle ARPA
1. Ai dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli con incarico di direzione di struttura complessa sulla base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista dagli articoli da 26 a 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per la graduazione delle funzioni, conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I criteri previsti dal citato contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure previste dall'art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo contratto.
2. In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti provenienti dal servizio sanitario nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza del livello di inquadramento nell'incarico di struttura complessa e' indicata dalle tabelle di equiparazione, con applicazione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita', delle medesime decorrenze - stabilite dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ove in servizio a quella data nella posizione riconosciuta corrispondente. Nell'indennita' viene assorbito il maturato economico - ove in godimento - conservato ad personam dall'art. 44, comma 2, lettera b) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 aprile 1996 dell'area della dirigenza Regioni - Autonomie locali.
3. Per i dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico di struttura complessa e' riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini della ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, con decorrenza non anteriore all'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e con oneri a proprio carico.

Art. 7.
Norme finali
1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso i settori, gli enti e le aziende di provenienza e' equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA.
2. I regolamenti concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego. Detti regolamenti, ove il personale appartenente ai profili di nuova istituzione di cui all'art. 5 comma
2, ultimo periodo, vengano adibiti al settore sanitario, potranno prevedere i requisiti individuati dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come alternativi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza di detto ruolo.
3. E' conservato, a domanda, il regime previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale del settore, dell'ente o azienda di provenienza.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, i Contratti collettivi nazionali di lavoro del 22 febbraio 2001 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Tabella omessa

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli articoli 5, 6, e 7 tengono, altresi', conto della disciplina prevista dai decreti del Presidente della Repubblica numeri 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti del Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie specificita'.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In riferimento all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che, ferme rimanendo le opzioni gia' effettuate ai sensi del presente contratto, il termine dell'opzione stessa potra' essere riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti a seguito della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2002/2005.

FUNZIONE PUBBLICA CISL UIL CGIL FPS FPL
Le Federazioni Nazionali FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, nel sottoscrivere il presente accordo auspicano, ed in tal senso impegnano le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede di contrattazione aziendale e nell'ambito degli istituti negoziali vigenti, si individuino soluzioni che possano dare risposte in termini di equita' a tutti i dirigenti impegnati nell'attivita' delle ARPA in attesa che con il prossimo CCNL, si possano individuare regole generali che meglio consentano di dare risposte a tutte le aree dirigenziali coinvolte nella attivita' istituzionale.

Roma, 21 luglio 2005


FP-CGIL         CISL-FPS         UIL-FPL
(firmato)           (firmato)          (firmato)