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Provincia di Trento 
Legge provinciale n. 10 del 15-12-2004

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 50 Straordinario del 17.12.2004)
 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga
la seguente legge:


 

Capo I
Disposizioni in materia di urbanistica


ARTICOLO 1

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. L'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, è sostituito dal seguente:


"Art. 2. Disposizioni urbanistiche

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), se necessari.

4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.

5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono comunque subordinati alla
determinazione favorevole di un comitato composto da:a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;c) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;d) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni.

6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente del comitato è individuato dalla
Giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su ndicazione dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimità dei voti dei componenti; in assenza di unanimità la determinazione è negativa. Contro le determinazioni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e l'efficacia della denuncia d'inizio di attività sono sospesi sino al ricevimento da parte del comune della determinazione del comitato, e il termine previsto dal comma 7 decorre dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attività.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

10. La determinazione del comitato può contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato."

 

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, è sostituito dal seguente:


"1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la Provincia, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro il congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale in coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Entro il medesimo termine i titolari degli impianti o i proprietari del suolo ripristinano lo stato originario dei luoghi, nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalla
Provincia."


3. L'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1997, sono abrogati.

 


ARTICOLO 2
Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla normativa in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

1. All'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 20, le parole: "articoli 2, 10, 11, 98, 99 e 127" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 10, 11, 98 e 99";
b) nel comma 21, dopo le parole: "Le modificazioni apportate dal comma 15" sono inserite le seguenti: ", lettere b) e c),".

ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", sugli interventi di restauro e risanamento conservativo," sono soppresse;
b) la lettera m) del comma 2 è abrogata;
c) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I comuni adeguano i regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani regolatori generali alla predetta deliberazione.
2 ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie intercomunali. La costituzione della commissione edilizia con competenze intercomunali è subordinata alla modifica da parte di ciascun comune delle norme del regolamento edilizio concernenti la composizione e il funzionamento della commissione in conformità a quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati.
Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma della popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione intercomunale."


2. All'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
6 ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 72 bis."


3. All'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da
rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario."


4. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 22 del 1991, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione."


5. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale n. 22 del 1991, nel capo III del titolo IV, è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Documento preliminare
1. Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle relative revisioni i comuni adottano un documento preliminare di carattere programmatico, con cui individuano gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalità previste dall'articolo 1 e definiscono le linee strategiche d'azione su cui sviluppare le scelte del piano regolatore generale.
2. Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle informazioni atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi prefissati rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale, è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni, da formulare entro sessanta giorni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore.
In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è sospeso. Il documento è definitivamente approvato in coerenza con le osservazioni del servizio provinciale competente."


6. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:
"4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo alle valutazioni della CUP e trasmette al comune territorialmente competente il parere della CUP medesima."


7. All'articolo 41 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento da parte del servizio della deliberazione di definitiva adozione del piano, completa dei relativi elaborati tecnici. Ilservizio si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'articolo 40, comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.";
b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"e bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, previsti dall'articolo 24 bis."


8. All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "pubbliche calamità" sono inserite le seguenti: ", quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia economica e popolare da assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 45";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, con riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 40.
Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità il parere della CUP previsto dall'articolo 40, comma 4, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio."


9. Il comma 6 dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2."


10. All'articolo 73 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini.";
b) nel comma 4, le parole: "ai sensi della lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della lettera m)".


11. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le disposizioni di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività:";
b) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:
"a ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;";
c) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "e con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata".


12. Il comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:
"2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività."


13. La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituita dalla seguente: "Concessione e denuncia d'inizio di attività".


14. Nel comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "a denuncia d'inizio di attività".


15. All'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività";
b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:";
c) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:"c) gli scavi e successivi reinterri;";
e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"e bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 77 bis, comma 1, lettere e) ed f);
e ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali;
e quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali;";
f) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), o agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali;";
g) la lettera k) del comma 1 è abrogata;
h) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni provinciali di cui ai commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 88 prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività."


16. L'articolo 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma 11 dell'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono abrogati.


17. Nel comma 1 dell'articolo 84 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "o dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "o la presentazione della denuncia d'inizio di attività"; inoltre le parole: "è ammesso" sono sostituite dalle seguenti: "sono ammessi".


18. L'articolo 86 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 86
Varianti in corso d'opera
1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, purché non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie.
2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di quest'articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le
sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.
3. La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non venga presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'articolo 128.
4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24, qualora essi siano soggetti al vincolo del restauro."


19. Nel comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero" sono soppresse.


20. All'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presentazione della domanda di concessione";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).";
c) nel comma 2, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse;
d) nel comma 3, le parole: "ed autorizzazioni" sono soppresse;
e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "4. La concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta previsti:";
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001.
4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.";
g) nel comma 5, le parole: "l'autorizzazione o" sono soppresse.


21. L'articolo 91 della legge provinciale n. 22 del 1991, è abrogato.


22. L'articolo 91 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 91 bis
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.
2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia:
a) trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 83 riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo nonché per le opere di demolizione di immobili e per gli interventi di cui alle lettere e bis), e ter), e quater), f), i bis) e m) del comma 1 dell'articolo 83;
b) quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo comma;
c) il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale non superiori a venti metri cubi complessivi, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere nonché per gli interventi di cui alle lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'articolo 83, fermo restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di questo comma.
3. Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88 - in quanto richiesti - e da
una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi.
5. La relazione del comma 4 non necessita della firma del progettista abilitato nel caso delle opere interne di cui alla lettera p) dell'articolo 83, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X, nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 83 e verifica l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 83 soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi è facoltà del comune estendere i controlli ai contenuti della relazione. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 120 bis, comma 2. In
tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
7. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.
8. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5.
9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità di cui all'articolo 89, commi 5 e 6.
10. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X."


23. Nel comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della concessione o della denuncia d'inizio di attività".


24. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "fuori dei centri abitati" sono sostituite dalla seguenti: "nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale".


25. All'articolo 94 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi."


26. Nel comma 3 dell'articolo 95 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: ", dell'autorizzazione di cui all'articolo 83" sono soppresse.


27. All'articolo 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta."


28. All'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sentito il parere della CTP" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti di cui all'articolo 97 e della CTP per i provvedimenti di cui all'articolo 98";
b) al comma 2, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine di novanta giorni".


29. Nel comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo le parole: "o di manutenzione straordinaria" sono inserite le seguenti: "ovvero di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 94, comma 3 bis".


30. Dopo l'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 104 bis
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga
1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104.
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 104, comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.
3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."


31. All'articolo 106 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia d'inizio di attività qualora siano in questione interventi che comportano un aumento del carico urbanistico.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della denuncia d'inizio di attività il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89."


32. All'articolo 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici."


33. All'articolo 117 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: ", di autorizzazione " sono soppresse;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma."


34. All'articolo 118 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: ", autorizzazione" è soppressa;
b) nel comma 3, le parole: "o dell'autorizzazione" sono soppresse.


35. All'articolo 119 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "o dall'autorizzazione" sono soppresse;
b) nel comma 3, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse.


36. All'articolo 121 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;
b) in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o scadute;";
b) nel comma 2, le parole: ", a autorizzazione" sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in
misura non inferiore ad euro 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni di cui all'articolo 93, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127; in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo 127.";
e) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "I commi 7, 8 e 8 bis".


37. Nel comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "la richiesta di autorizzazione ovvero" sono soppresse.


38. All'articolo 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 28, comma 17, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 3 le parole: "per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 128 e 129";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 98, comma 3."


39. L'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 128
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività
1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 91 bis, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), le sanzioni previste dall'articolo 122;
b) nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.032 euro. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 91 bis.
5. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, può chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), alle condizioni previste
dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente. In tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 129.
6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 2, il comune applica la sanzione pecuniaria di 516 euro.
7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 1.032 euro.
8. Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale."


40. All'articolo 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai sensi dell'articolo 94, si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. L'ammontare della sanzione è determinato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8."


41. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di quest'articolo, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.


42. Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo all'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore di questa legge.


43. L'articolo 39 bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito ed apportate da questo articolo, non si applicano ai piani, o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.


44. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 81, 82, 83, 84, 84 bis, 86, 87, 88, 91, 91 bis, 92, 93, 95, 117, 118, 119, 121, 122, 127 e 128 della legge provinciale n. 22 del 1991 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di questa legge nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore delle modificazioni, riguardanti opere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi delle modificazioni stesse, si applicano le disposizioni previgenti.


45. Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi di quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica l'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dal comma 39 di quest'articolo.


ARTICOLO 4
Disposizioni in materia di certificato di abitabilità

1. Alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, si applica l'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.


ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono specificare gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 o possono dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali. Il predetto termine può essere prorogato dalla Giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito, il provvedimento è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. Decorsi i predetti termini, il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute. L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

3. Successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i comuni provvedono con la prima revisione o variante al piano regolatore generale agli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 1, a quelli di cui alle lettere b) e c) del predetto comma 2. Le predette varianti possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

4. Si prescinde dall'obbligo di cui al comma 3 nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.


Capo II
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti


ARTICOLO 6
Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, è inserito il seguente:
"1 bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le stesse finalità i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 5 del 1998, è inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria."

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i predetti fini. Alla copertura delle spese derivanti da quest'articolo gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle disposizioni in materia di finanza locale.


ARTICOLO 7
Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è inserito il seguente:
"6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo."


Capo III
Disposizioni in materia di ambiente


ARTICOLO 8
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è aggiunto il seguente:
"5 bis. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori."


2. L'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 bis
Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura
1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili.
2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale di risanamento delle acque o mediante deliberazione della Giunta provinciale adottata in osservanza della procedura stabilita dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
Questi provvedimenti stabiliscono i casi, le modalità, le condizioni e i limiti in base ai quali opera la deroga."


3. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale, n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico."


4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a integrazione dell'autorizzazione.
4 ter. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4 bis, il loro recapito in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli.
4 quater. In caso di violazione dei commi da 4 a 4 ter l'agenzia assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi dell'articolo 41."


5. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi."


6. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 bis, le parole: "o di altre leggi che lo richiamano" sono sostituite dalle seguenti: "o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate";
b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
"1 ter. Alla sanzione prevista dal comma 1 bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate."


7. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine al comma 1 sono aggiunte le parole: "e alla normativa statale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;
b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione di uve provenienti prevalentemente dal territorio provinciale."


8. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"2 ter. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti fognarie e sulle reti medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del presente testo unico, nonché per gli effetti dell'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002. In esito ai controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e le trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per l'adozione degli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi degli articoli 41 e 61 del presente testo unico"

9. Al comma 2 dell'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'articolo 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'agenzia;";
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti."


10. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5 bis, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 bis. È fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.";
b) il secondo periodo del comma 3 ter è soppresso;
c) il comma 3 quater è abrogato.


11. All'articolo 67 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale, su proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute.";
b) il terzo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
"Alternativamente a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), la localizzazione, nelle aree delimitate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 1980, di impianti e attività destinati alla gestione di rifiuti speciali può essere effettuata dalla Giunta provinciale osservando le procedure stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisito il parere del servizio minerario.";
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività di recupero ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di recupero ambientale.";
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1."


12. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

"Art. 72
Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall'articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell'entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l'articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.
2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, il comune capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.
3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.
4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.
5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.
6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.
7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici costituiti in applicazione di quest'articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento.
8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2.
9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate."


13. L'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è abrogato.


[14. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:

"Art. 75
Misure di somma urgenza
1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani.
2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati e autorizzati dalla Giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.
3. Ai provvedimenti della Giunta provinciale previsti da quest'articolo si applica l'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre l'articolo 67 e l'articolo 69, commi 1 e 2, del presente testo unico nonché l'articolo 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 1997."
](*)


15. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:
a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica. Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 10, comma 9, del medesimo decreto;
b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implichino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determino successivamente situazioni di inquinamento.
1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;
c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;
d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.
1 quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999."


16. All'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 10 quater sono aggiunte le parole: ", a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.";
b) dopo il comma 10 decies è aggiunto il seguente:
"10 undecies. I programmi integrati d'intervento e le varianti al piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10 novies e 10 decies possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale insiste il sito da bonificare."


17. Dopo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

"Art. 86 bis
Procedimento di regolarizzazione
1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;
b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio
dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;
c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in materia.
2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.
3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.
4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa."


18. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. Fino al 31 dicembre 2008, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 96.
5 ter. Entro il 31 dicembre 2008, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96.
5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)."


19. All'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.";
b) nel comma 7 le parole: "dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 novembre 2001, n. 255" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".


20. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 105 dello Statuto speciale, possono essere emanate apposite disposizioni regolamentari recanti misure organizzative per assicurare l'applicazione, nel territorio provinciale, delle norme statali di recepimento della normativa comunitaria riguardante le materie annoverate all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). In questi casi le disposizioni regolamentari si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dell'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali cui rinvia il presente comma.
2 ter. In assenza delle disposizioni regolamentari previste dal comma 2 bis continua ad applicarsi l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, concernente il coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie, limitatamente alle materie considerate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 1995.
2 quater. L'esercizio delle attività istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di attività di verifica, di certificazione e di controllo da parte delle autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non comportano oneri o il pagamento di diritti o di tariffe a carico dei destinatari di tale attività, all'infuori dei casi specificamente indicati dalla legislazione provinciale in materia o dal tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995, anche se previsti da norme statali. Resta fermo l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa statale, se la legislazione provinciale o i suoi atti attuativi non dispongono diversamente. Se il tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995 non dispone diversamente, resta fermo l'obbligo del versamento dei diritti d'iscrizione annuali correlati alle procedure semplificate di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché l'obbligo del pagamento delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito dalle norme statali di riferimento."


21. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 50 del decreto Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, come modificati dal comma 6 di quest'articolo, si applicano anche alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore di questa legge per le quali non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.


22. In relazione alla modifica dell'articolo 97 bis, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, disposta dal comma 19 di quest'articolo, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge, purché non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.


23. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

(*) N.d.R.: Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sent. Corte Cost. n. 378 del 14.11.2007


ARTICOLO 9
Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata "direttiva 92/43/CEE", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE.

[2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da:
a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE;
b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);
c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo 10.](*)

[3. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.](*)

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria.

5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE:
a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986:
1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali;
2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali.

6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico).

7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.

8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 6.

9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:
a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura;
b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali;
c) è effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.

[11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.](*)

12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:
a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;
b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa;
c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza;
d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti;
e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.

 

(*) N.d.R.: Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sent. Corte Cost. n. 378 del 14.11.2007


ARTICOLO 10
Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

4. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza.

5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'articolo 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge.
Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.

7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 7, nonché alle valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva 92/43/CEE.


ARTICOLO 11
Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario

1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:
a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.

3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.

4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di
rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi esui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale.


ARTICOLO 12
Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)

1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis
Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle torbiere e delle discariche di cui all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), nonché quella relativa ai programmi di attuazione di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale, ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione
alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto o del programma concernente le attività indicate al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale;
b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.";
b) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore."


ARTICOLO 13
Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:
"6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono remunerate in conformità al rispettivo tariffario."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1995, è aggiunto il seguente:"4 bis. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 11 del 1995, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le finalità indicate dal comma 1, la Giunta provinciale può definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attività di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture provinciali citati nel comma 1. Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto."
4. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 11 del 1995, è sostituito dal seguente:
"5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 18, continua a prestare servizio presso l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico derivante dal contratto del personale del comparto sanità."
5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 11 del 1995, è sostituito dal seguente:
"3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere incaricato della direzione del settore competente in materia di attività di laboratorio. L'incarico è conferito dalla Giunta provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Al responsabile del settore spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal contratto del personale del comparto sanità per il personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari."


ARTICOLO 14
Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici

1. All'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento."

 

2. L'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 61
Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnatici
1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.
2. In particolare il regolamento stabilisce:
a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma;
b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera
c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore;
c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;
e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate;
f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;
g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;
h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);
j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano
urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della Giunta provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato articolo 16 possono essere motivatamente disposte dalla Giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)."


Capo IV
Disposizioni in materia di energia, di acque pubbliche e di opere idrauliche

 

ARTICOLO 15
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977."


2. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1
Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di quest'articolo e dalla normativa da esso richiamata. Non trova conseguentemente applicazione il disposto dell'articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.
2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Giunta provinciale con proprio provvedimento, avente valore di disdetta delle concessioni in scadenza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo aver valutato per la medesima concessione la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, indice una gara e approva il relativo bando di gara. La data di scadenza delle concessioni di cui al presente articolo è quella risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il bando:
a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;
b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;
d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:
1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;
e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;
3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);
f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltàdi cui all'articolo 1 bis della presente legge;
g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanoni a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i);
m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h) e delle offerte di cui alla lettera l).
3. Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.
4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo costituisce causa di esclusione dalla gara del concessionario uscente.
5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.
6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria e in conformità ad esse assegna la concessione. Dell'esito della gara è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.
8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:
a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).
9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamentedi proprietà di tali enti.
10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:
a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;
d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
12. In sede di prima applicazione di quest'articolo, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, la Giunta provinciale, su istanza degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di disdetta delle relative concessioni di cui al comma 2, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesimadata sia già stata comunicata al concessionario uscente la disdetta della concessione, il predetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.
13. Il rinnovo di cui al comma 12 può essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:
a) è previamente accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;
b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e dall'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933;
c) la concessione rinnovata prevede:
1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);
3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);
5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare alle opere esistenti, nonché i contenuti minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h);
d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la Provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 12; l'accordo può altresì prevedere la costituzione di una società alla quale è rilasciata la concessione di cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma; a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10.
14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione è emanato dalla Giunta provinciale entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui il provvedimento di disdetta sia già stato comunicato al concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge.
15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi già rilasciati sono adeguati di diritto ad esso.
16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7 a 10 ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i bandi di gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevista dall'articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 2004 continua ad operare, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da quest'articolo."
3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), e dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facoltà riconosciuti ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da fonti rinnovabili e senza limitazioni di potenza di produzione, di proprietà dei soggetti individuati dal medesimo articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 235 del 1977, è considerata prodotta dai soggetti distributori ed immessa direttamente nella loro rete di distribuzione qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti individuati dal medesimo comma 3.


ARTICOLO 16
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica


1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis
Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento
1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può formare oggetto di un accordo integralmente sostitutivo del decreto del Presidente della Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL s.p.a., o da sue società controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui al comma 1, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.
3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 è ritirato.
5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del Presidente della Provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a società da essa controllate, del titolo ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.
6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, di proprietà della Provincia e dell'ente di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1998, possono essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è esercitato alla data di entrata in vigore di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL, ENEL s.p.a., o da sue società controllate o collegate. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), sono stabiliti i criteri, le modalità ed i vincoli per il trasferimento delle azioni di cui al presente comma nel rispetto dei bacini territoriali e degli standard definiti ai sensi dell'articolo 13."


ARTICOLO 17
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente:
"Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono realizzate senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro realizzazione non è soggetta alle concessioni, autorizzazioni o accertamenti di conformità previsti dalle norme urbanistiche; resta fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)."


2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976, è abrogato.


3. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 18 del 1976, è abrogato.


4. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 1976, è aggiunto il seguente:
"Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."


5. Il comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 18 del 1976, è sostituito dal seguente:
"4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche può autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione è rilasciata nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi già in atto, fatti salvi i diritti dei terzi."


6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 sexies della legge provinciale n. 18 del 1976, è aggiunto il seguente:
"1 ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'articolo 1 bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il presente comma si applica anche se le piccole derivazioni scadono anticipatamente, salvo che l'interessato non presenti espressa rinuncia alla piccola derivazione almeno un anno prima della sua scadenza."


7. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 novies della legge provinciale n. 18 del 1976, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo.
3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed alle sorgenti."


8. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge provinciale n. 18 del 1976, sono aggiunti i seguenti:
"Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché a quelli che seguono:
a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;
b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica;
c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse.
I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data."


ARTICOLO 18
Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche

 

1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti."


2. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla data prevista dal comma 2 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50."


3. All'articolo 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'articolo 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti."


Capo V
Disposizioni in materia di comunicazioni e di trasporti


ARTICOLO 19
Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:
a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di coubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere
infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.


ARTICOLO 20
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16, le parole: "il servizio comunicazioni e trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia".

2. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 16 del 1993, le parole: "da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 51 a 510 euro".


ARTICOLO 21
Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, le parole: "e della balneazione" sono soppresse.


Capo VI
Disposizioni in materia di servizi antincendi


ARTICOLO 22
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

 

1. All'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1, le parole: "strutture civili" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di protezione civile";
b) nella lettera d) del comma 1 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore".


2. All'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituta dalla seguente:
"c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente;";
b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: "che non costituiscono svolgimento di attività di gestione";
c) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
"f bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in relazione alle tariffe per l'attività di prevenzione incendi, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;";
d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: "delibera" sono inserite le seguenti: "i criteri per";
e) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:
"h bis) disciplina l'attività e il finanziamento del gruppo sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco;";
f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione può attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili allo svolgimento di attività di gestione."


3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;";
b) le lettere e), f) e g) sono abrogate.


4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: "dei servizi antincendi" sono aggiunte le parole: "e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La Giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile."


5. All'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del settore, nominato dalla Giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa.";
b) nel comma 3 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola."


6. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 1988, le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore".


7. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 2) del comma 1 è inserito il seguente:
"2 bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attività di gestione;";
b) nel numero 3) del comma 1, la parola: "controfirma" è sostituita dalle seguenti: "liquida le spese e firma";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplinato dall'articolo 8, comma 6 bis, può prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino attività rientranti nella competenza della scuola provinciale antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola."


8. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 26
del 1988, è inserito il seguente:
"1 bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la gestione del nucleo elicotteri previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è affidata a un funzionario responsabile individuato dalla Giunta provinciale tra personale esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato."


9. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988, è aggiunto il seguente periodo: "Tale procedura può trovare applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte delle associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile convenzionate con la Provincia."


10. All'articolo 18 bis della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari può svolgere le attività previste dall'articolo 8, comma 4, anche nell'ambito delle iniziative del 'Comité technique international de prévention et d'extinction du feu' (CTIF), con riferimento ai vigili del fuoco volontari.
2 ter. La Provincia promuove la valorizzazione, da parte della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale nonché le modalità organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La Provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2.";
b) nel comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo".


Capo VII
Disposizioni in materia di lavori pubblici


ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9

 

1. L'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 4
Competenze degli organi provinciali
1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge."
2. In fine al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunte le parole: "o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.
3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi."
4. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 bis
Accesso alle informazioni
1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia."


5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993, la lettera c) è abrogata.


6. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, le parole: "e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria."


7. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: "non può superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 20 per cento".


8. Al comma 4 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.";
b) il quarto periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo le parole: "individuale o, nel caso di comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione dell'apposito avviso all'albo comunale" sono soppresse.


9. All'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, le parole: "a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:
a) liberi professionisti singoli;
b) liberi professionisti in studi associati;
c) società di professionisti;
d) società d'ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo."


10. All'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: "Concorso di idee" sono aggiunte le seguenti: "e concorso di progettazione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono disciplinati dalle norme statali in materia.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui non sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza.
3 ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3 quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali l'1 gennaio di ogni anno.
3 quater. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore, la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia."


11. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:
"3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento."


12. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: "da parte della Giunta provinciale" sono soppresse.


13. All'articolo 32 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, la parola: "tecnici" è sostituita dalla seguente: "esperti";
b) nel comma 6, le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del servizio competente";
c) nel comma 7, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".


14. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata."


15. L'articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

"Art. 34
Requisiti di partecipazione
1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali.
2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.
3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000 euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non è risultato aggiudicatario è restituita subito dopo l'aggiudicazione."


16. All'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "dalla procedura di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti";
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;";
c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) che non sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.";
d) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.";
e) la lettera i) del comma 1 è abrogata.


17. L'articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

"Art. 37
Requisiti dei soggetti riuniti
1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti in materia."


18. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:
"3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto."


19. L'articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993, è sostituito dal seguente:

"Art. 41
Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme vigenti è verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.
3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico è provato dall'aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 3.
4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.
5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge n. 109 del 1994.
6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo."20. All'articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
"4 ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia dell'identificabilità dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza."


21. All'articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi è indetta qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente complesse e quand'è necessario determinare l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
2 ter. La conferenza di servizi può essere convocata prima dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai commi 2 e 2 bis perché valuti tali progetti, specificando quali sono le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi sul progetto preliminare è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali presentate in conferenza, salva la possibilità di far pervenire un motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di approvazione del progetto preliminare richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonché quelle già contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato dissensi o osservazioni."


22. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del servizio competente".


23. All'articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pagamenti all'appaltatore";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale."


24. All'articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, dopo le parole: "approvate dal dirigente del servizio competente per materia" sono inserite le seguenti: "mediante verbale di accertamento";
b) nella lettera a) del comma 3 le parole: "del progetto originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
c) nella lettera b) del comma 3 le parole: "di progetto originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
d) il primo periodo del comma 4 è soppresso.


25. All'articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "200.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro";
b) nel comma 7, le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
c) nel comma 9, le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";
d) nel comma 10 bis, le parole: "50.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";
e) nel comma 10 ter, le parole: "50.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro".


26. All'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "1.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" e le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "400.000 euro";
b) al comma 3, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".


27. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), dopo le parole: "qualora si tratti di lavori" sono inserite le seguenti: "d'importo superiore a un milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro;".


28. All'articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: ", relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.";
c) nel comma 7 bis le parole: "5.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro".


29. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è abrogata;
b) dopo la lettera g bis) è aggiunta la seguente:
"g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)."


30. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, in
fine al capo X, è aggiunto il seguente:

"Art. 58 bis
Accordo bonario
1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito.
Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, è definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato dall'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni
della Provincia autonoma di Trento)."


31. L'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, relativo all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, è abrogato.


32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.


ARTICOLO 24
Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche

1. All'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime."


Capo VIII
Disposizioni in materia di caccia

ARTICOLO 25

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)


1. All'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:"e bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o più specie.";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il periodo: "Le deliberazioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 sono adottate dalla Giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale."


2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 24 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:"f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;";
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:"f bis) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico;".
3. L'articolo 21 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 21
Concorso finanziario della Provincia
1. La Provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per:
a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'articolo 15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;
b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'articolo 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere a) e b)."


4. All'articolo 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, nel comma 2, lettera c), le parole: "il cui padre o la cui madre" sono sostituite dalle seguenti: "il cui padre e i suoi genitori o la cui madre e i suoi genitori".


5. L'articolo 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 28
Programmi di prelievo
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.
2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo."


6. L'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, è sostituito dal seguente:

"Art. 36
Detenzione di fauna selvatica
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente 'Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica', la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia.
2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge."


7. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 24 del 1991, le parole: "In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46".


8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma 6 di quest'articolo, per il rilascio delle autorizzazioni alla detenzione di animali si applicano l'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.


9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data di entrata in vigore di questa legge.


10. La modifica apportata da quest'articolo all'articolo 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione venatoria per l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore di diritto della riserva il cacciatore che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo previgente a questa modifica.


11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.


Capo IX
Disposizioni finanziarie e finali


ARTICOLO 26
Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.


ARTICOLO 27
Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).


ARTICOLO 28
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Trento, 15 dicembre 2004


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


L. DELLAI

 



ALLEGATO 1:
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 26, comma 1)


ARTICOLO 1
 

articolo

descrizione

capitolo

unità previsionale di base

8, comma 18

Sistemi di pretrattamento dei rifiuti

52111

60.2.210

19

Sviluppo infrastrutture per la larga banda

55984

72.2.230

25

Protezione della fauna

55845

69.5.130



ALLEGATO 2:
Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 26, comma 2)

ARTICOLO 1

 

in migliaia di euro

articolo

descrizione

2004

2005

2006

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

 

 

 

23

Compensi commissioni giudicatrici di concorsi di idee

50

50

50

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

unità previsionale di base 95.1.110

Fondo per nuove leggi - spese correnti

50

50

50