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Regione Siciliana. Legge Regionale n. 8 del 3-05-2004

Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.

(G.U.R.S. n. 20 del 7-5-2004)

 


REGIONE SICILIANAL'ASSEMBLEA REGIONALE 
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1 
Definizione della professione di guida turistica
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.
2. I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione, possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 2.
3. La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni dell'albo regionale di cui all'articolo 2. 

ARTICOLO 2 
Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
c) Sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.
2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari. 


ARTICOLO 3 
Corsi di aggiornamento
1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

ARTICOLO 4 
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.
6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni. 

ARTICOLO 5 
Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica

1. E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:
a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Strombo li l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati. 


ARTICOLO 6 
Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.
3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2. 

ARTICOLO 7 
Disciplina dell'attività di guida subacquea
1. E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confèdèration Mondiale des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.
4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub". 


ARTICOLO 8 
Ambito di applicazione
1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi. 


ARTICOLO 9 
Tesserino di riconoscimento
1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale. 

ARTICOLO 10 
Tariffe
1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono fissate ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 

ARTICOLO 11 
Attività di vigilanza e sanzioni amministrative
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.
2. In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:
a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;
b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo.
4. I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge. 

ARTICOLO 12 
Revoca e sospensione dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 11;
b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi del comune o dell'ente gestore dell'area protetta nei quali si è verificata l'infrazione, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti. 

ARTICOLO 13 
Requisito di iscrizione
1. E' requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 essere residenti o eleggere domicilio nel territorio della Regione. 

ARTICOLO 14 
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001. 

ARTICOLO 15 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 2004.