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Regione Lazio. Legge Regionale n. 29 del 11-09-2003

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003

(B.U.R. Lazio n. 26 del 20.09.2003 - S.O. n. 9) 

Estratto

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga
La seguente legge: 

Articolo 1 
(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

Articolo 2 
(Variazione allo stato di previsione della spesa)

Articolo 3 
(Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione)

Articolo 4 
(Mutui ed altre forme di indebitamento. Perenzione amministrativa)

Articolo 5 
(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2, dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002". Proroga del termine di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2001, n 2 " Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000". Modifica all'articolo 68 della legge regionale 6 febbraio 2003, n 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2000". Stanziamento per la copertura di oneri relativi a domande già ammesse a finanziamento nell'esercizio finanziario 2002. Contributo alla Orchestra sinfonica italiana)

Articolo 6 
(Modifica al comma 2 dell'articolo 294 della legge regionale 10 maggio 2001, n 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziarlo 2001". Contributi ai Comuni di Fondi e Strangolagalli e al Vicariato di Roma. Proroga di termini)

Articolo 7 
(Modifica al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 20 novembre 2001, n 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". Modifica al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003". Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999". Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 " Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003")

Articolo 8 
(Interpretazione autentica dell'articolo 68, comma 1, lettera i) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio")

Articolo 9 
(Abrogazione della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 "Istituzione della consulta regionale della cooperazione" e disposizione transitoria)

Articolo 10 
(Contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Deroga all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 1990, n 20 "Disciplina delle funzioni di polizia locale")

Articolo 11 
(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 "Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T". Disposizioni transitorie)

Articolo 12 
(Fissazione di nuovo termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996" e successive modifiche per la realizzazione dell'eliporto dell'ospedale di Sora. Ripartizione sul bilancio pluriennale 2003 - 2005 dei fondi disponibili sul capitolo H22501)

Articolo 13 
(Attuazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7"Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999")

Articolo 14 
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro")

Articolo 15 
(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, alla l.r. 16/2003 concernente il trasporto pubblico locale ed alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5, "Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale") 

1. Alla l.r. 30/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 16/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi", sono soppresse;
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 le parole: "nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi", sono soppresse;
c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi", sono soppresse;
d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, comma 5 del d.lgs. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;";
e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 le parole: "nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi", sono soppresse;
f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 le parole: "nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi", sono soppresse. 
2. All'articolo 45 della l.r. 16/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12 le parole: "un milione di chilometri annui possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35", sono sostituite dalle seguenti: "un milione e mezzo di chilometri annui possono prorogare al 31 dicembre 2004 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 concernente disposizioni per il trasporto pubblico locale, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi stessi.";
b) al comma 13 le parole: "un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.", sono sostituite dalle seguenti: "un milione e mezzo di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi stessi.";
c) il comma 14 è soppresso;
d) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale, i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) nonché dall'articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge.";
e) al comma 16 le parole: "31 dicembre 2006", sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.";
f) il comma 17 è abrogato;
g) il comma 20 è sostituito dal seguente:"20. I servizi di trasporto di persone che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono svolti secondo quanto previsto dal programma di esercizio di cui al piano triennale di intervento indicato dall'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina, resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione), in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto programma i citati servizi sono esercitati nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 30/1998.";
h) dopo il comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente: "20 bis. Agli esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea previsti dalla l.r. 58/1993 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata espletata ancora la prova scritta, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 58/1993, come modificata dall'articolo 44. Fino alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 19, comma 3 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44, la prova scritta è espletata sulla base dei quesiti pubblicati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cura della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità. La commissione regionale sopradetta in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44.". 
3. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente: "7. In caso di cessioni, ai sensi del presente articolo, di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale, gli affidamenti nei confronti delle società di cui al comma 1 interessate dalle cessioni medesime, sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale.". 

Articolo 16 
(Iniziative per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea)

Articolo 17 
(Vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali. Modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti)

Articolo 18 
(Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale, e successive modifiche)

Articolo 19 
(Modifiche al comma 2 dell'articolo 17 "Disposizioni in materia sanitaria" della legge regionale 6 febbraio 2003, n 2).

Articolo 20 
(Attuazione dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Articolo 21 
(Modifica importo riferito alla Unionfidi nell'elenco n 3 allegato alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003")

Articolo 22 
(Modifiche alla tabella A di cui all'articolo 25, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003")

Articolo 23 
(Modifiche alla tabella C di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003")

Articolo 24 
(Reclutamento straordinario di specifiche professionalità)

Articolo 25 
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 "Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernente la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale")

Articolo 26 
(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'anno 2003")

Articolo 27 
(Proroga termini per l'attività della commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro)

1. Il termine previsto per la conclusione delle attività della commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale del Lazio di cui all'articolo 57, comma 8, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), è prorogato di diciotto mesi. 

Articolo 28 
(Modifica all'articolo 140 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001")

Articolo 29 
(Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003")

Articolo 30 
(Istituzione di aziende ospedaliere regionali)

Articolo 31 
(Modifica della denominazione del capitolo G24504 relativo all'istituto S. Pio V)

Articolo 32 
(Bilanci di previsione di enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione)

Articolo 33 
(Modifica all'articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003")

Articolo 34 
(Primo intervento nel limite de minimis, a favore delle imprese artigiane, commerciali e delle piccole e medie imprese industriali e di servizi del Lazio colpite dalle calamità naturali verificatesi nel 2002)

Articolo 35 
(Rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma" e della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 "Riconoscimento ed innovazione dei mercati delle qualità") 

Articolo 36 
(Contributo all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo)

Articolo 37 
(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica")

1. All'articolo 8 della l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "provinciale e comunale" sono soppresse;
b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:"a bis) la carica di consigliere o assessore della provincia, dei comuni, delle circoscrizioni e, ove istituiti, dei municipi, che ricadono nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda;". 

Articolo 38 
(Modifica alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport")

Articolo 39 
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali")

Articolo 40 
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole "di vendita in esso presenti.", sono aggiunte le seguenti: "L'ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;". 

Articolo 41 
(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio"e successive modifiche)

Articolo 42 
(Modifiche all'articolo 6 ter, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche)

Articolo 43 
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22. "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma" e successive modifiche)

Articolo 44 
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Razionalizzazione del sistema organizzativo regionale e disposizioni relative alla dirigenza e al personale"e successive modifiche)

Articolo 45 
(Esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria)

Articolo 46 
(Finanziamento straordinario all'agenzia regionale per la difesa del suolo)

Articolo 47 
(Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, "Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica")

Articolo 48 
(Misure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale)

Articolo 49 
(Disposizioni sugli anziani soli)

Articolo 50 
(Disposizioni per i pazienti comatosi)

Articolo 51 
(Contributo al Monastero benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica)

Articolo 52 
(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche)
1. Alla l.r. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera: 
"d bis) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia.";
b) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti devono prevedere nei propri strumenti urbanistici, nelle aree destinate a servizi, la realizzazione di canili rifugio.";
"3 bis. Per i comuni inferiori ai ventimila abitanti è fatto obbligo di consorziarsi ai fini della realizzazione di canili rifugio capaci di rispondere alle necessità dei rispettivi territori. Spetta all'amministrazione provinciale competente definire il numero dei consorzi e i comuni che lo compongono.". 

Articolo 53 
(Entrata in vigore) 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 settembre 2003 
Storace