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Accordo 15 aprile 2003 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.  Schema di accordo tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

(GU n. 114 del 19-5-2003) 


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha recato, tra l'altro, la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale dispone all'art. 2, comma 1, lettera b), che la Conferenza Stato-regioni puo' promuovere e sancire accordi di cui all'art. 4, del medesimo decreto legislativo;
Visto il citato art. 4 che, al comma 1, recita che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione al principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del richiamato decreto legislativo n. 281/1997 il quale prevede che anche questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) la quale, agli articoli 60 e 61 richiama, tra l'altro, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali;
Considerato che, nella seduta del 22 novembre 2001 di questa Conferenza, e' emersa l'esigenza di pervenire, anche mediante opportuni incontri a livello tecnico tra le amministrazioni interessate, tenuto conto della riforma del titolo V della Costituzione, alla verifica delle intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale;
Considerato che, a seguito di una serie di incontri, intervenuti tra rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attivita' produttive e delle regioni si e' pervenuti, il 25 marzo 2003, alla formulazione di un documento (concernente il coordinamento della regionalizzazione della programmazione negoziata e dello sviluppo locale ed una nuova disciplina dei contratti di programma) quale base di accordo per una proposta di deliberazione del CIPE;
Considerato che l'esame dello schema di accordo in parola, previsto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003, e' stato in quella sede rinviato affinche' fosse posto all'attenzione di questa Conferenza, per aderire ad una specifica richiesta degli enti locali trattando l'argomento anche l'aspetto degli strumenti dello sviluppo locale;
Considerato che, a seguito di un ulteriore incontro a livello tecnico intervenuto il 14 aprile 2003 con la partecipazione, in questa circostanza, anche dei rappresentanti degli enti locali i quali hanno richiesto talune modifiche che sono state condivise, e' stato integrato il documento in questione;
Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'accordo sul testo concordato in sede tecnica, pur formulando una serie di osservazioni e di richieste contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato A);
Considerato che, sempre nell'odierna seduta di questa Conferenza, gli enti locali hanno formulato alcune osservazioni e proposte di modifica contenute anche in due documenti dell'UPI e dell'UNCEM, che sono stati consegnati (allegati B e C);
Considerato che, a seguito di dette richieste, sono state convenute talune modifiche con il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che di seguito si riportano:
ai patti territoriali, dopo il primo capoverso, dopo le parole "d'intesa con le regioni stesse" inserire il seguente periodo: "In sede di predisposizione dello schema saranno determinati gli aspetti relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni";
ai patti territoriali, alla lettera c), al punto 2, dopo le parole "non soggetta ad eventuali gravami" aggiungere il seguente periodo: "Sono, quindi, fatti salvi gli interventi pubblici per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori";
ai patti territoriali, alla lettera g), alla fine del punto 1, espungere le parole: "Nelle regioni interessate" ed aggiungere il seguente periodo: "secondo modalita' da definire in sede di schema di cui al punto b)";
ai contratti di programma, I fase, dopo le parole: "entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione" aggiungere le seguenti: "salva diversa disposizione della convenzione" e dopo le parole: "esprime il proprio parere di merito" aggiungere il seguente periodo: "entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di parere dal Ministero delle attivita' produttive";
Considerato che, a seguito della condivisione delle suddette modifiche, anche gli enti locali, unitamente alle regioni, hanno espresso il loro avviso favorevole in ordine al documento di che trattasi;
Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;


Sancisce il seguente accordo:
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma, nel testo che di seguito si riporta, comprensivo delle integrazioni indicate nelle premesse.


Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata.
In linea con quanto previsto dall'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001, il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo il processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Patti territoriali.
Le modalita' operative di trasferimento alle regioni dei patti territoriali verranno regolamentate da delibera CIPE secondo le modalita' e i criteri che seguono:
a) le regioni assumono la responsabilita', il coordinamento, la programmazione e la gestione dei patti territoriali in coerenza con i criteri di seguito indicati;
b) le regioni possono optare per il mantenimento della gestione in capo all'amministrazione centrale attualmente competente, in regime di service. Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a presentare al CIPE, con cadenza annuale, a iniziare dal dicembre 2003, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti di cui ai punti seguenti, nonche' sullo stato di avanzamento dei patti di cui mantiene la gestione. Le regioni che scelgono di assumersi la funzione gestoria subentrano in tale compito, secondo uno schema comune predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con le regioni stesse.
In sede di predisposizione dello schema saranno determinati gli aspetti relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni.
Sia nel caso di gestione diretta che in quello di regime di service sara' sottoscritto tra il Ministero delle attivita' produttive e le singole regioni un apposito protocollo d'intesa o altro strumento che regoli i diversi rapporti, ivi comprese le eventuali pendenze.
Nel caso di gestione diretta le regioni si impegnano ad assicurare l'immissione dei dati da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero delle attivita' produttive;
c) al fine di assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate investite nei patti territoriali, anche alla luce delle risultanze discusse dal CIPE nella sessione del 14 marzo 2003, che mostrano una fortissima variabilita' nell'efficienza e nell'efficacia dei patti stessi, vengono stabiliti i seguenti criteri:
1) la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto, nei casi di service, ove consentita, e' autorizzata solo previo parere vincolante della regione di appartenenza.
2) non e' consentita la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto all'interno dello stesso patto, sia nei casi di gestione diretta che in regime di service per i patti territoriali che, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera CIPE conseguente, raggiunga il secondo "anno di attivita" (a partire dalla data di effettiva disponibilita' dei fondi ovvero dal nulla osta del Ministero delle attivita' produttive alla Cassa DD.PP.) e non rispettino soglie minime di performance rispetto a requisiti minimi di efficienza riferiti a due parametri: 25% di erogazioni effettuate e il 50% di iniziative avviate. Per detti patti si procedera' al definanziamento delle iniziative non ancora avviate, previa revoca non soggetta ad eventuali gravami. Sono, quindi, fatti salvi gli interventi pubblici per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori.
Analogamente si procedera' per tutte le revoche successive.
Il soggetto responsabile di detti patti ridimensionati continua a svolgere la propria attivita' limitatamente alle iniziative gia' avviate;
d) le risorse resesi disponibili a seguito della procedura di cui al punto c) 2 vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno dello stesso territorio regionale come segue:
1) per il 60% direttamente dalle regioni per finanziare azioni di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi d'aiuto) a favore dei patti territoriali che soddisfino i requisiti di cui al punto c) 2, ovvero di strumenti regionali di sviluppo locale, attraverso un tavolo di concertazione con le Autonomie locali, che siano equivalenti, in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione territoriale degli interventi, assumendo, ove opportuno, come riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per l'occupazione;
2) per il 40% dal Ministero delle attivita' produttive che le destinera', in concertazione e d'intesa con le Regioni, ad altri strumenti di programmazione negoziata e ad altri interventi territorialmente concentrati, ivi comprese le eventuali azioni di sistema;
e) Oltre alle risorse resesi disponibili a seguito di quanto previsto dal punto c) 2 e per le finalita' del punto d) 1, ivi compresi i regimi di aiuto da individuarsi nel protocollo d'intesa di cui al punto b), sara' effettuato un finanziamento aggiuntivo di fondi alle Regioni a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002. I criteri percentuali di riparto sono quelli relativi ai fondi delle aree sottoutilizzate;
f) Oltre a esercitare, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, un ruolo di coordinamento e programmazione, Regioni, Ministero delle attivita' produttive e Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a predisporre assieme, e con il concorso delle parti economiche e sociali, avvalendosi della necessaria assistenza tecnica, entro il giugno del 2004, una seconda valutazione sull'efficacia dei patti territoriali da presentare al CIPE.
g) contestualmente, le amministrazioni centrali e le regioni si impegnano a risolvere le pendenze relative ai patti gia' approvati, e in particolare a:
1) destinare alla copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali del bando 31 maggio 2000 - non ancora decretati, ma la cui istruttoria e' stata conclusa entro il 28 febbraio 2001 e che risultino ancora in essere sulla base di una valutazione condivisa con le regioni interessate - l'importo nella misura massima di 100 milioni di euro reperito dalla
riprogrammazione delle risorse inizialmente finalizzate a infrastrutture dei patti delle regioni interessate (delibera CIPE 138/2000) ed il restante importo, nella misura massima di 239 milioni di euro, dall'utilizzo delle somme di cui al punto c) 2 che saranno integrate dal Ministero delle attivita' produttive dalle somme a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003, secondo modalita' da definire in sede di schema di cui al punto b);
2) rendere disponibili, in coerenza con il metodo gia' adottato da alcune regioni, per la copertura finanziaria delle infrastrutture:
dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999;
dei patti agricoli;
degli undici patti di cui al sub g) 1;
e, sempre che gli interventi siano concordemente valutati ancora in essere, le risorse necessarie - valutabili in un valore massimo di 397 milioni di euro, pari a 297 incrementati dei 100 resi necessari dalla riprogrammazione sub g) 1 - a valere sul budget di ogni regione interessata relativa ai fondi aggiuntivi ex legge n. 208/1998 che verranno ripartiti dal CIPE in base ai nuovi stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2003.
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna ad adottare gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto previsto dal presente accordo entro il 30 giugno 2003.


Contratti di programma.
Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma a valenza strategica, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizazione degli strumenti della programmazione negoziata, il Governo e le regioni convengono le seguenti modalita' operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi. Ai fini della definizione delle procedure il Ministero delle attivita' produttive sottoscrive con le regioni un protocollo di intesa che prevede l'acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell'ambito di una apposita conferenza di servizi.
Domanda di accesso: La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni interessate. Per l'attivazione delle fasi propedeutiche all'approvazione, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti elementi fondamentali:
fattibilita' tecnica ed economica del piano progettuale o business plan;
valutazione del merito creditizio della proponente nonche' del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata dalla banca istruttrice ovvero da altro istituto bancario ad essa collegato;
presupposti di cantierabilita' effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.
prima fase: entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, salva diversa disposizione della convenzione, il Ministero delle attivita' produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) verifica la presenza dei suddetti elementi fondamentali e comunica alle regioni interessate, ed alle altre amministrazioni eventualmente competenti, le domande ammissibili alla fase istruttoria e quelle non rispondenti ai requisiti.
Sulle domande ammissibili la regione esprime il proprio parere di merito, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di parere dal Ministero delle attivita' produttive, sulla compatibilita' dell'iniziativa con il territorio e con i programmi di sviluppo locale al fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.
seconda fase: per le domande che superano la I fase, il Ministero delle attivita' produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) conclude gli accertamenti tecnici sul piano progettuale e riferisce dei risultati alle regioni che esprimono, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, il parere sulla validita' dell'iniziativa e sull'eventuale cofinanziamento regionale.
Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, il Ministro per le attivita' produttive avanza al CIPE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accesso, la proposta per l'adozione della deliberazione sull'intervento.
terza fase: il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvede alla stipula con l'impresa interessata del contratto di programma a seguito dell'approvazione del CIPE nonche' a tutte le fasi di gestione del medesimo.
Ove la regione interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere automaticamente inseriti negli appositi accordi di programma quadro - Sviluppo locale, stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi sul fronte dell'infrastrutturazione, delle attivita' di formazione e di quanto ancora, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, possa risultare utile a favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'iniziativa privata. All'uopo, il Ministero delle attivita' produttive si coordina con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'accordo di programma quadro verra' sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso del "Progetto pilota di localizzazione", dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.


Roma, 15 aprile 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino