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Deliberazione 30 gennaio 2003 n. 2

Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

(GU n. 41 del 19-2-2003) 

L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Vista la propria decisione assunta nell'adunanza del 15 marzo 2001; 
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 12 novembre 2002 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con nota prot. Di.C.A./11368/II.4.5.2.1. del 12 dicembre 2002;

Delibera di adottare il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti amministrativi, formati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) o comunque rientranti nella sua disponibilita' esclusi dall'accesso in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2, e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita', e' escluso l'accesso dalle seguenti categorie di documenti amministrativi:
a) documenti di sicurezza formati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, da un soggetto al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) corrispondenza intercorsa tra l'Autorita' e le amministrazioni relativamente all'attuazione dei regolamenti sulla sicurezza dei siti Internet o alla sicurezza di un sistema informativo;
c) verbali delle adunanze dell'Autorita', deliberazioni dell'Autorita' o presidenziali, atti della segreteria particolare dell'Autorita' ed ogni altro documento relativo a quelli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 3.
Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, sono escluse dall'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, restando comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:
a) i rapporti informativi nella parte contenente notizie riservate relative al personale dipendente dell'Autorita' ovvero comandato, distaccato e/o fuori ruolo presso la medesima;
b) la documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;
c) la documentazione caratteristica e matricolare, se concernente situazioni private del personale dipendente;
d) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale, limitatamente ai dati la cui conoscibilita' possa portare alla rivelazione di fatti personali che il dipendente puo' avere interesse a mantenere riservati;
e) i verbali delle riunioni dell'Autorita', nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.
2. E' altresi' esclusa dall'accesso la documentazione relativa: 
a) all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di una societa' specializzata per il monitoraggio dei contratti afferenti allo sviluppo ed alla gestione di sistemi informativi automatizzati;
b) alla qualificazione di gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, effettuata ai sensi della circolare dell'Autorita' n. AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.
3. L'esclusione dall'accesso non puo' avere comunque ad oggetto i documenti amministrativi relativi alla persona del richiedente.

Art. 4.
Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
2. Per la salvaguardia delle esigenze di cui dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicati viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:
a) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale dipendente dell'Autorita', fino alla conclusione del relativo procedimento;
b) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente dell'Autorita', fino alla conclusione del relativo procedimento;
c) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonche' quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, fino alla conclusione del relativo procedimento;
d) le segnalazioni, gli atti istruttori, gli esposti nonche' ogni altro analogo documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili, fino al termine del procedimento cui hanno dato origine;
e) la documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio, fino alla conclusione del relativo procedimento;
f) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni private e appalti concorso, trattative private, esperite dall'Autorita', fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
g) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito a presentare offerte nel caso di procedure contrattuali di licitazione privata ed appalto concorso indette dall'Autorita', fino alla comunicazione formale da parte dell'Autorita' medesima dei candidati da invitare;
h) le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel caso di cui al precedente punto f), nonche' i verbali delle commissioni nominate per la valutazione di dette offerte, fino alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara o della fornitura;
i) le richieste di invito, compresi i relativi allegati, presentate nel caso di cui al precedente punto g), nonche' i verbali delle commissioni nominate per la selezione dei soggetti da invitare, fino al termine nello stesso punto g) indicato;
l) la documentazione concernente i pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, resi dall'Autorita' alle amministrazioni sia in caso di fornitura da acquisire a seguito di processo di selezione del contraente sia a seguito di trattativa privata, fino al termine del procedimento e cioe', rispettivamente, a gara completata od a contratto perfezionato.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 gennaio 2003
Il presidente f.f.: Batini