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Decreto 17 dicembre 2002 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 - Progetto infrastrutturale "Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici". 

(GU n. 11 del 15-1-2003) 



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3 del predetto decreto legislativo, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti, per il raggiungimento degli obiettivi generali;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera D, che stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire (Euro 20.658.275,96) per il 2000, e a decorrere dall'anno 2001, 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,95);
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella D stanzia ulteriori 10 miliardi di lire (Euro 5.164.568,99) per il periodo 2000-2002 a favore del FISR;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella F conferma lo stanziamento di 10 miliardi di lire (Euro 5.164.568,99), per il periodo 2001-2002;
Visto, altresi', l'art. 103 della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, tra l'altro, al finanziamento della ricerca scientifica, nel quadro del PNR e nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, che, sulla base della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, all'art. 2, assegna 60 miliardi di lire (Euro 30.987.413,94) dei proventi derivanti dalle licenze UMTS a favore del FISR;
Visto il Programma nazionale di ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Tenuto conto che il FISR rappresenta lo strumento per l'integrazione delle attivita' di ricerca, che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, da gestire in regime di cofinanziamento tra le amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti;
Vista la delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2001, registro n. 4, foglio n. 182 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001 con la quale sono individuate, per l'anno 2001, le priorita' scientifiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PNR, ed in particolare la realizzazione di un Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo a carico del Fondo FISR di euro 22.207.646,66 (L. 43.000.000.000); 
Considerato che la predetta delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, prevede, tra l'altro risorse aggiuntive da apportarsi da parte del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione dell'infrastruttura Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici;
Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente concorre con proprie risorse per la realizzazione del predetto intervento, con Euro 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000), cosi' come comunicato con nota dell'11 aprile 2002, prot. GAB/2002/4027/A06;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 17 febbraio 1996, n. C 45/C;
Ritenuta la necessita' di avviare la procedura finalizzata alla realizzazione dell'intervento strategico infrastrutturale del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo di Euro 27.372.215,65 (53 miliardi di lire);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive variazioni ed integrazioni;

Decretano:

Art. 1.
Ambito operativo
1. Il Fondo integrativo speciale di ricerca (FISR) cofinanzia la realizzazione del Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici, nel limite massimo di Euro 27.372.215,65 (L. 53.000.000.000).
L'importo, nella misura dell'1% di detto importo e' destinato alle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, per l'istruttoria, monitoraggio e verifica in itinere delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
Il cofinanziamento a carico del Fondo FISR e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili.


Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Ai fini della realizzazione del Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici, sono ammessi a presentare domanda, i seguenti soggetti:
a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;
b) enti pubblici di ricerca;
c) enti di ricerca privati che, per prioritarie finalita' statutarie, svolgano, senza fini di lucro attivita' di ricerca; 
d) consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c). 
2. In tutti i casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione delle imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo e' concesso purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;
ovvero:
c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte in cui siano detentori di tali imprese.


Art. 3.
Requisiti delle proposte e criteri di valutazione
1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta infrastruttura la quale dovra' caratterizzarsi per le capacita' di conseguire almeno i seguenti risultati:
1) lo sviluppo e il mantenimento di un modello globale di simulazione del sistema terra ad alta risoluzione, includendo l'atmosfera, l'oceano, i ghiacci marini, la biosfera terrestre e gli ecosistemi marini, accoppiato ad un modello ad alta risoluzione del Mar Mediterraneo, suscettibile di essere utilizzato per la produzione di scenari del clima futuro e per la simulazione della variabilita' del clima a scale interannuali e decadali;
2) la produzione di simulazioni climatiche di lungo periodo e di ensembles di qualita' controllata;
3) lo sviluppo ed il mantenimento di una suite di modelli di simulazione dell'impatto socioeconomico dei cambiamenti climatici; 
4) sostegno alle attivita' di ricerca di utenti nazionali ed internazionali qualificati e realizzazione di iniziative, strutture e attivita' formative tese a facilitare l'utilizzo dei modelli e delle risorse del centro da parte di utenti esterni nei diversi campi dello studio dei cambiamenti climatici.
2. Fermo restando il raggiungimento dei risultati previsti al comma 1, le proposte dovranno evidenziare altresi' i seguenti elementi:
a) soggetto responsabile della realizzazione;
b) soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;
c) descrizione dettagliata della "Infrastruttura";
d) fattibilita' sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire con la realizzazione del "Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici";
e) indicazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie;
f) costi complessivi della realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione;
g) tempi di realizzazione e messa in funzione del "Centro".
3. Dovra' altresi', essere evidenziata la localizzazione del "Centro" con l'indicazione delle relative strutture ospitanti, nonche' le modalita' attraverso le quali il proponente intende assicurare i costi a regime della gestione del "Centro" stesso.
4. La selezione delle proposte progettuali viene effettuata secondo i seguenti parametri:
a) coerenza delle attivita' e dei risultati attesi con le priorita' indicate al comma 1 del presente articolo;
b) validita' ed originalita' dei contenuti scientifici e tecnologici delle proposte e/o innovativita' delle metodologie;
c) eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonche' con studiosi di chiara forma internazionale;
d) capacita' del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attivita' previste, e la corretta gestione e valorizzazione del "Centro";
e) grado di integrazione tra la componente pubblica e privata; 
f) saranno tenute in particolare considerazione le proposte che indicano rilevanti finanziamenti aggiuntivi e/o messa a disposizione di infrastrutture sia nella fase di realizzazione del centro, sia per il mantenimento e la gestione della struttura dopo la sua realizzazione.


Art. 4.
Procedure per l'istruttoria e la valutazione
A. L'istruttoria delle proposte e' curata da una commissione interministeriale istituita con decreto del MIUR e composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
B. Per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta commissione si avvale di un gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione del gia' citato centro, da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, istituito con decreto direttoriale 2 agosto 2002 prot. n. 1176/2002 e/o da altri esperti, comunque indicati dalle amministrazioni compartecipanti al finanziamento, e nominati con apposito decreto del MIUR.
L'onere relativo alle spese di funzionamento di detti organismi di istruttoria e valutazione grava sulla disponibilita' del Fondo cosi' come individuato all'art. 1, comma 1 del presente bando. 
Acquisita la valutazione della commissione il MIUR sottoscrive l'accordo con il soggetto proponente la cui proposta e' stata ritenuta meritevole del finanziamento. L'accordo definisce le modalita' di realizzazione delle attivita', le modalita' di erogazione dell'agevolazione, nonche' le modalita' di controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti.
Al termine della realizzazione del progetto si provvedera' alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico. 
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nel corso della attuazione del progetto stesso.


Art. 5.
Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi indicati nella tabella allegata al presente decreto.


Art. 6.
Modalita' di presentazione delle domande
Le proposte redatte, a pena di inammissibilita', devono essere inoltrate dal legale rappresentante o suo delegato, dell'istituzione proponente al MIUR, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il frontespizio della busta deve indicare la dicitura "Progetti FISR 2001", "Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici". 
Unitamente ad una copia cartacea, devono essere trasmessi cinque floppy disk o cd-rom contenenti i progetti stessi redatti con le modalita' sopraindicate.
Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 17 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Il capo del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
D'Addona

Il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Clini


Allegato A

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca  FISR

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI (omesso)