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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002 

Economie di spese da parte degli enti pubblici istituzionali negli acquisti di beni e servizi. 

(GU n. 244 del 17-10-2002) 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, 400;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 26, comma 3, della legge 25 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in base al quale le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 26, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6, della medesima legge, mentre le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualita' e di prezzo, per l'acquisto di beni, comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;
Visto il comma 4, dell'art. 26 sopra citato, in base al quale nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, sottoponendo all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 26;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale viene precisato che per pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999, si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 59, comma 5, della richiamata legge n. 388 del 2000, in base al quale gli enti sono tenuti a motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a condizioni meno vantaggiose di quelli stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 1999;
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002), in base al quale viene esteso a tutti gli enti pubblici diversi da quelli di cui all'art. 24, comma 6, della legge medesima, non considerati nella tabella C, l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerata la necessita' che gli enti pubblici istituzionali realizzino economie di spesa negli acquisti di beni e servizi; 
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 2002;

A d o t t a

la seguente direttiva:

La presente direttiva si propone di promuovere negli enti pubblici istituzionali il contenimento delle spese per consumi intermedi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, anche attraverso la rigorosa adesione alle convenzioni CONSIP. 

A tale fine i predetti enti imposteranno i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2003 riducendo gli stanziamenti per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. Coerentemente, anche gli eventuali provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2003 dovranno rispettare tali limiti.
Tutti i Ministeri avranno cura di assicurare l'esatto adempimento da parte degli enti vigilati di quanto disposto con la presente direttiva.

Roma, 30 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 324