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DM 1 agosto 2001

 

Contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n. 388/2000, art. 45, comma 36.

 

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di:

- ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente;

- migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche ergonomiche;

- ridurre i consumi di combustibile; ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;

- ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;

b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche.

 

Art. 2.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semi-portate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnino, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da più di dieci anni, è riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato, da parte del costruttore o dell'importatore, presso la Camera di commercio competente per territorio e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione della fattura di vendita.

2. Il requisito decennale non è richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.

4. Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per la difesa delle colture, dal 1 luglio 2002, può ammontare ad un massimo:

a) del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai requisiti di sicurezza ambientale vigenti;

b) dell'8% per le macchine non certificate.

Dal 1 gennaio 2003, il contributo statale per le macchine agricole per la difesa delle colture non certificate può ammontare ad un massimo del 6% del prezzo di acquisto.

 

Art. 3.

1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè per le attrezzature agricole portate e semi-portate, il contributo statale è corrisposto per la sostituzione di una macchina con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato A.

2. Per le attrezzature fisse il contributo statale è concesso per la sostituzione di un'attrezzatura con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato A.

3. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purchè montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura.

4. Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultanti dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese.

Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) 1257/99 - titolo II, capo VII, così come disciplinati nei piani di sviluppo rurale regionali 2000-2006 e nei programmi operativi 2000-2006 per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1.

 

Art. 4.

1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, nel limite dei rispettivi importi, purchè siano rispettati i criteri del presente decreto e a condizione che:

a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della stessa;

b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprietà, antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima. Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in società semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140/1997;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.

2. nel caso in cui l'acquirente, a seguito di costituzione di nuova società, di eredità, di donazioni tra vivi o altro atto, sia proprietario solo di una parte del valore della macchina da rottamare, il contributo è corrisposto in analoga percentuale.

 

Art. 5.

1. Le macchine agricole ed attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, da rottamare devono essere consegnate dall'acquirente al venditore entro la data di consegna della nuova macchina o attrezzatura. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il venditore che le prende in carico ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato. Il bene, prima della sua demolizione, deve essere sottoposto a "cancellazione legale".

2. Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario del bene da rottamare deve provvedere alla:

a) cancellazione dai registri tenuti dagli uffici regionali ex UMA (Utenti motori agricoli) o da quelli degli enti locali delegati dalle regioni, se ivi iscritto;

b) consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una copia del documento con il quale gli uffici prima menzionati attestano la cancellazione del bene, "in quanto destinato alla demolizione";

c) consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa, in presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di certificazione di idoneità tecnica alla circolazione stradale;

d) consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà del bene destinato alla rottamazione in tutti gli altri casi non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c).

3. Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1, il venditore provvede:

a) alla presentazione dei documenti di cui alla lettera c), del comma 2, all'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione. La suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma, al proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4 dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Art. 6.

1. Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai requisiti fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole).

2. Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di investimento, derivato dall'applicazione del presente decreto, è massimo del 10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo investimento, non può comunque superare l'aliquota del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% in tutte le altre zone. Le due aliquote citate sono aumentate rispettivamente al 55% ed al 45% nel caso che si tratti di giovani imprenditori. L'aiuto è cumulabile con gli interventi previsti da altre norme nazionali o regionali, purchè non vengano superate le richiamate percentuali.

3. Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono ammesse per i seguenti settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo, foraggio, lino e canapa, oleaginose, olio di oliva, viticoltura, bieticoltura, tabacco. Nel settore zootecnico gli interventi ammessi riguardano i seguenti settori: bovino da carne, suino, ovino da carne, avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da latte (previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da latte, secondo quanto riportato nello specifico allegato della decisione comunitaria relativa alla "estensione della programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca", che fa riferimento all'aiuto di stato n. 729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo 2001.

4. Le aziende agricole che possono beneficiare dell'aiuto sono quelle che dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato C, che sia uguale o superiore al valore del contributo concesso.

5. Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato D.

6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale è presunta per la persona che: abbia esercitato per almeno due anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

7. I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a decorrere dalla data di acquisto della macchina agricola;

8. Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti previsti dal regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, riguardante gli aiuti "de minimis". L'importo "de minimis" è fissato a 100.000 ecu, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di tre anni.

9. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo può conseguire un aiuto massimo complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di lire, 5% per gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.

10. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario è tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli investimenti; il valore delle altre eventuali agevolazioni.

 

Art. 7.

1. Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente art. 5, non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.

 

Art. 8.

1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

Art. 9.

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali accessori, di cui al comma 3 dell'art. 3;

b) copia del documento di circolazione, o, se la macchina è sprovvista del suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 5, comma 2;

c) copia del documento attestante l'avvenuta cancellazione legale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);

d) copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione della macchina agricola usata, rilasciata dall'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);

e) copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4, dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 5;

f) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto a);

g) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;

h) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione;

i) foto del mezzo sottoposto a rottamazione.

 

Art. 10.

1. Ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato B, con relativo riepilogo dal quale sia possibile desumere i dati relativi ai beneficiari e l'importo dello sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale, a mezzo fax (n. 06/484419) o e-mail (g.serino@politicheagricole.it) e successiva raccomandata al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale per le politiche strutturale e lo sviluppo rurale ex divisione V.

2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo.

3. Il Ministero darà comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni.

4. Per ogni esercizio, raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 36 dell'art. 145 della legge n. 388/2000, sarà data immediata comunicazione anche tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il Ministero autorizzerà l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.

 

Art. 11.

1. Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari.

 

Art. 12.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

 

(Allegati omessi)