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Regione Toscana

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.4

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.
 

(B.U.R. Toscana n. 2 del 14-2-2007)

 

 

 

(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 4/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo II capo I,che detta disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all’articolo 11 comma 5, l’emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmai sull’ambiente;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione deipareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione interistituzionale e dell’informazione del Tavolo di concertazione generale, e trasmessa, ai fini dell’acquisizione del parere, alla Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
Dato atto che la 6^ commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;
Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, nella seduta del 23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 5 febbraio 2007 che approva il regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata;

EMANA


il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) , disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.
2. Il presente regolamento prevede, all’interno della valutazione integrata, l’effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale  e degli atti di governo del territorio previsti dalla l. r. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano :
a) al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

c) agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all’articolo 10 della l. r. 1/2005.
2. Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all’articolo 14 della l. r. 1/2005.
3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all’articolo 14 della l. r. 1/2005. L’esclusione dalla valutazione
integrata è soggetta a motivazione.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.

ARTICOLO 3

 Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) “pubblico” persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi;
b) “valutazione ambientale” il processo che comprende l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) “rapporto ambientale” la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE .

ARTICOLO 4

Processo di valutazione integrata
1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della  pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti  e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.
2. Il processo di valutazione integrata comprende:
a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.
4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7. La valutazione integrata può essere svolta in un’unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di  valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

ARTICOLO 5

Valutazione iniziale
1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:
a) l’esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;
b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all’eventuale impegno di risorse dell’amministrazione procedente;

c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso mbito territoriale;
d) l’ individuazione di idonee forme di partecipazione.
2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati

ARTICOLO 6

Valutazione iniziale di coerenza
1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) concerne l’analisi della coerenza fra:

a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione;

b) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto  di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

c) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto  di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed  atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

ARTICOLO 7

Valutazione intermedia
1. Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:
a) i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la definizione degli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l’individuazione degli indicatori;

b) la coerenza interna tra gli elementi previsti all’articolo 8, lett. a);

c) la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del  territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del  territorio che interessano lo  stesso ambito territoriale;

d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione territoriale o dall’atto di governo del territorio ;
e) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all’articolo 9;

f) la valutazione dell’efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;

g) l’eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio ipotizzate e le relative valutazioni.
2. Nella fase intermedia si provvede a:
a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all’ articolo 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;

b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.

ARTICOLO 8

Valutazione intermedia di coerenza interna
1. La valutazione di coerenza interna di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) concerne l’analisi della coerenza fra: a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali  alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio;

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del  territorio.   

ARTICOLO 9

Valutazione degli effetti attesi
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all’articolo 7 comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione dello strumento di pianificazione  territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico  e degli effetti sulla salute umana.

ARTICOLO 10

Relazione di sintesi
1. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli  atti di governo del territorio e comprende :

a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la  verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;

b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;

c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della  pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di  attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della dir. 2001/42/CE.
2. Preliminarmente all’adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell’amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all’articolo 12.
3. Al momento dell’adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell’amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.
4. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell’articolo 16 comma 3, della l. r. 1/2005.

ARTICOLO 11

Varianti
1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 10 della l. r. stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall’art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, in deroga all’articolo 2 comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente  regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:

a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione  di impatto ambientale (VIA)  econdo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale,  che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando  reiterazioni di procedimenti già svolti;
b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di  importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi  degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all’articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all’articolo 12 .

ARTICOLO 12

Partecipazione
1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.
2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;
b) l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti.

c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente  di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o  di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.
4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall’ente procedente.

ARTICOLO 13

Efficacia differita
1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della