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Legislazione

 

REGIONE SICILIA

 
 

 

ASSESSORATO

 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

DECRETO 22 marzo 2000

G.U.R.S. 21 aprile 2000, n. 19

 

Approvazione delle modifiche al disciplinare tipo d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato.


 
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L'ASSESSORE

 

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legislazione statale e regionale in materia urbanistica;

Visto l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con il quale si è dato carico all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di predisporre il disciplinare d'incarico tipo per la redazione degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il decreto n. 91 del 17 maggio 1979, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive ed il disciplinare tipo dei piani regolatori particolareggiati;

Visto il decreto n. 64 del 1° febbraio 1979, con il quale sono state apportate modifiche ai disciplinari tipo già approvati con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 per il loro adeguamento alle prescrizioni discendenti dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 85 e dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 4/79 del 7 giugno 1979;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici), con riferimento al punto 12 dell'allegato 1);

Vista la direttiva di prot. n. 29/Segr. del 9 febbraio 1998, emanata dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale;

Vista la decisione del Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 1087 dell'8 ottobre 1996, che ha riconosciuto anche ai laureati in urbanistica, in considerazione della loro specifica competenza tecnica e specializzazione, la possibilità di assumere incarichi professionali di pianificazione;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 gennaio 1997, n. 15, recante il “Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree industriali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 24 maggio 1997, n. 26;

Ritenuto di dover integrare e modificare i disciplinari tipo surrichiamati, in relazione all'inserimento tra le figure professionali destinatarie dell'incarico di pianificazione anche quella del laureato in una delle discipline urbanistiche previste dall'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in "Urbanistica", "Pianificazione territoriale ed urbanistica" o "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale";

Ritenuto, altresì, di dover aggiornare, in maniera forfettaria, il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio comunale, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice ISTAT relative al periodo 1992/1997, e di dover meglio esplicitare il contenuto e le modalità dell'accertamento della consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, previsto dall'art. 8 del disciplinare d'incarico per la redazione del piano regolatore generale;

Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 162 del 21 dicembre 1999, riguardante le modifiche da apportare ai disciplinari tipo per la redazione dello strumento urbanistico generale e del piano particolareggiato;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

E' approvata la modifica al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979, già modificato con decreto assessoriale n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:

a) l'art. 1 è così sostituito:

“Il comune di

nella persona del sindaco

con il presente atto dà incarico (1) al

(ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di

(ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano”;

b) l'art. 3 è così sostituito:

“Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma VII, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.

Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonchè una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo giorni 15, semprechè non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio agricolo-forestale o dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tali studi”;

c) l'art. 4, già sostituito dall'art. 1, lett. b) del decreto assessoriale 1 febbraio 1992, n. 64, è così sostituito:

“L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78”;

d) l'art. 8 è così sostituito:

“Nella formazione del piano dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzione che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.

Il progettista sulla base della cartografia fornita dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico comunale, lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale verbale deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale e presentato contestualmente ad esso.

Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione contrattuale in danno del progettista”;

e) il secondo comma dell'art. 11 è così sostituito:

“L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata”;

f) Il primo comma dell'art. 12 è così sostituito:

“Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:

A) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L. 3.825.000;

B) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;

C) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L. 7.650.000;

g) l'art. 13 è così sostituito:

"Il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.

Il termine di presentazione degli atti di pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in mesi dieci”;

h) all'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

“Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico”;

i) l'art. 18 è così sostituito:

“Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo”.

 

Art. 2

 

E', altresì, approvata la modifica al disciplinare tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato, approvato con il citato decreto n. 91/79, già modificato dall'art. 2 del decreto n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:

a) l'art. 1 è così sostituito:

“Il comune di

nella persona del sindaco

con il presente atto dà incarico (2) al

(ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di

(ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.

Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano”;

b) l'art. 3 è così sostituito:

“Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.

Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nonchè una relazione sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15, semprechè non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tale studio”;

c) Il secondo comma dell'art. 6 è così sostituito:

“Nella formazione del piano regolatore particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, ove occorra, nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214”;

d) il secondo comma dell'art. 9 è così sostituito:

“L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e, precisamente, dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata”;

e) l'art. 10 è così sostituito:

“Il piano particolareggiato deve essere presentato al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare”;

f) all'art. 12, dopo il quarto comma, è inserito il seguente comma:

“Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico”;

g) l'art. 15 è così sostituito:

“Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto”.

 

Art. 3

 

I comuni sono tenuti ad uniformarsi alle modifiche apportate con il presente decreto ai predetti schemi di disciplinare, i quali nel loro testo coordinato con le disposizioni di cui al decreto n. 64/92 del 1° febbraio 1992 ed al presente decreto ne fanno parte integrante.

 

Art. 4

 

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 marzo 2000.

MARTINO

_____________

(1) Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

(2) Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

 

þ[DL001]Allegato A

 

DISCIPLINARE D'INCARICO

 

PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,

 

DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

 

E DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 2

 

DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71

 

NEL COMUNE DI .....................................

 

Art. 1

Il comune di

nella persona del sindaco

con il presente atto dà incarico (1) al

(ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di

(ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.

 

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in

 

Art. 3

Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore. Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonchè una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo giorni 15.

 

Art. 4

L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78.

 

Art. 5

Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'abitato esistente, comprese le frazioni, e alle zone di espansione, a scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale.

Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico generale (relativo agli aspetti geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici del territorio comunale), le direttive generali ex art. 3 della legge regionale n. 15/91, i dati demografici, i progetti di opere pubbliche approvati ed in corso di approvazione che interessino il territorio comunale, nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.

Successivamente alle determinazioni consiliari sullo schema di massima del piano regolatore generale e, comunque, entro 60 giorni dall'adozione della relativa deliberazione, il comune fornirà al progettista lo studio geologico tecnico relativo alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive.

 

Art. 6

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie per un miglioramento delle previsioni urbanistiche.

 

Art. 7

Il P.R.G, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono redatti in osservanza alle disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.

 

Art. 8

Nella formazione del piano dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzioni che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.

Il progettista sulla base della cartografia fornita dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico comunale lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale verbale deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale e presentato contestualmente ad esso.

Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione contrattuale in danno del progettista.

 

Art. 9

Dimensionamento del piano

Il P.R.G. deve essere dimensionato per un ventennio. Il fabbisogno di aree residenziali, produttive ecc. va determinato in rapporto alla popolazione residente prevedibile nell'arco temporale sopraindicato, da calcolare sulla base dei dati ISTAT più recenti.

Per la popolazione fluttuante va condotta un'indagine presso gli enti provinciali per il turismo, diretta ad accertare le punte massime riscontrate nell'ultimo triennio.

In ogni caso, ai fini del dimensionamento, dovrà tenersi conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio esistente.

 

Art. 10

Elenco degli elaborati costituenti il P.R.G.

Gli elaborati da presentare devono essere i seguenti:

a) relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;

b) relazione generale analitica dello stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, traffico e comunicazioni;

c) relazione sui principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;

d) relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale;

e) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;

f) relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessa planimetria;

g) schema regionale con l'indicazione della posizione e della importanza del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;

h) planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto, ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica;

i) planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni a scala 1:2.000 ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica, con l'indicazione degli edifici pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico;

l) planimetria a scala non inferiore a 1:10.000 contenente:

- la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico ovvero soggette a speciali prescrizioni;

- l'ubicazione delle sedi degli uffici pubblici o di uso pubblico nonchè delle opere e degli impianti di interesse generale;

- indicazione della rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.);

- delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

m) planimetria a scala 1:2.000 del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) contenente gli elementi di cui alla precedente lettera l);

n) norme di attuazione urbanistiche-edilizie che precisino inequivocabilmente le destinazioni di zona e i relativi indici di utilizzazione, nonchè gli eventuali vincoli da porre;

o) planimetria alle scale di cui alla lettera l) ed m) contenente la visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni medesime.

Oltre al piano regolatore generale, il progettista è tenuto a redigere il regolamento edilizio in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli elaborati delle prescrizioni esecutive sono:

a) planimetria delle previsioni del piano regolatore generale a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

b) planimetria delle prescrizioni esecutive a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i seguenti elementi:

- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto):

- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;

- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;

c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:

-i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali o le piazze;

-le sezioni tipo delle sedi stradali;

- i tipi di alberatura da adottare in determinate località;

e) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

f) i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

h) quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;

l) planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;

m) il costo, ai prezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.

Tutti gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive nonchè al regolamento edilizio devono essere prodotti in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice.

Tutti gli elaborati costituenti copie devono essere vidimati in ogni foglio e contenere l'attestazione da parte del sindaco e del segretario comunale della conformità all'originale.

Sia sull'originale che sulle copie devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione con la quale viene adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

 

Art. 11

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.

L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata.

Le competenze tecniche sono fissate in L................................

(diconsi lire..................................................................................).

Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.

Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

 

Art. 12

Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:

a) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L. 3.825.000;

b) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;

c) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L. 7.650.000.

Detto compenso verrà corrisposto dopo le eventuali introduzioni delle modifiche disposte con il decreto approvativo.

 

Art. 13

Il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.

Il termine di presentazione degli atti di pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in mesi dieci.

 

Art. 14

Fa parte dell'incarico, ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.

Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.

Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

 

Art. 15

Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti:

a) corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;

b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 10 del presente disciplinare;

c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del consiglio comunale;

d) il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 14.

Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 11. Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 10 del presente disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.

La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 13 e 14 del presente disciplinare.

Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.

 

Art. 16

Il progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

 

Art. 17

Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato dalla redazione del piano regolatore generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore generale.

 

Art. 18

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.

 

Il progettista

..........................................

 

Il sindaco

..........................................

 

Visto per l'autenticità delle superiori firme:

 

                                                    Il segretario comunale

                                                    ..........................................

___________

(1) Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

Allegato B

 

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE

 

DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO

 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N.71

 

NEL COMUNE DI .....................................

 

Art. 1

Il comune di

nella persona del sindaco

con il presente atto dà incarico (1) al

(ingegnere o architetto o dottore in possesso di laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo professionale di

(ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.

Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.

 

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in

 

Art. 3

Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.

Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nonchè una relazione con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15, semprechè non necessiti acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tale studio.

 

Art. 4

Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente all'area oggetto del piano. Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico relativo alle aree oggetto del piano regolatore particolareggiato, i progetti di opere pubbliche approvati che interessino le zone da particolareggiare, nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.

 

Art. 5

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie.

 

Art. 6

Il piano regolatore particolareggiato deve rispettare tutte le disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.

Nella formazione del piano regolatore particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, ove occorra, nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

La progettazione deve essere approfondita fino all'individuazione degli isolati così come definiti dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 

Art. 7

Il piano regolatore particolareggiato, redatto a norma della vigente legislazione urbanistica, dovrà sviluppare le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dallo strumento urbanistico generale di cui costituisce l'attuazione, e dovrà contenere i seguenti elementi:

a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

 

Art. 8

Elenco degli elaborati

costituenti il piano regolatore particolareggiato

Gli elaborati da presentare almeno devono essere i seguenti:

a) planimetria delle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

b) planimetria del piano particolareggiato a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possano rilevare i seguenti elementi:

- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi, con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);

- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;

- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;

c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:

- i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;

- le sezioni tipo delle sedi stradali;

- i tipi di alberatura da adottare in determinate località;

e) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

f) i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

h) quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;

l) planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;

m) il costo, ai pezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91.

I piani particolareggiati relativi ai centri storici, agli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, nonchè i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti i centri storici devono essere redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Il piano sarà redatto sulla base di rilievi particolareggiati di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici, nonchè su rilevamenti socio-economici; a tal fine si procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:

- rilievo fotografico;

- rilievo del piano terreno e della sezione tipologica con l'indicazione delle soprastrutture;

- analisi delle condizioni igieniche generali;

- condizioni statiche e di conservazione;

- stato della proprietà e destinazione d'uso dei singoli immobili ai vari piani;

- individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali e monumentali.

Gli elaborati del piano da presentare almeno devono essere i seguenti:

a) relazione illustrativa dei criteri di impostazione;

b) planimetria generale della struttura edilizia al piano terra in scala 1:200;

c) planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti indicazioni: condizioni d'uso al piano terra, valori ambientali, architettonici e monumentali, consistenza volumetrica del numero dei piani utili, soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche, stato della proprietà e condizioni di occupazione;

d) planimetria, in scala 1:500, riassuntiva dei vari parametri di analisi;

e) norme tecniche di attuazione con l'indicazione degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia;

f) progetti-tipo di riferimento relativi alle varie tipologie edilizie per gli interventi ammissibili, in scala 1:200;

g) calcolo di massima della popolazione prevedibile in funzione dell'ottimizzazione degli indici di affollamento e dell'ambito di ristrutturazione degli alloggi;

h) previsione delle attrezzature compatibili con la popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con la struttura antica;

i) indicazione delle attività non compatibili con la struttura antica, delle quali va previsto lo spostamento;

l) eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;

m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

n) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

o) planimetria alla scala 1:500 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse.

Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono essere presentati in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice vidimati in ogni foglio e contenenti in calce l'attestazione della conformità all'originale da parte del sindaco e da parte del segretario comunale. Sia sull'originale che sugli esemplari in carta semplice devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione con la quale è stato adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

 

Art. 9

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.

L'onorario e le spese sono determinati, anche qualora l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata.

Le competenze tecniche sono fissate in L................................

(diconsi lire..................................................................................).

Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.

Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

 

Art. 10

Il piano particolareggiato deve essere presentato al comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.

 

Art. 11

Fa parte dell'incarico ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.

Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.

Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

 

Art. 12

Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti:

a) corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;

b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 8 del presente disciplinare;

c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del consiglio comunale;

d) il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 11.

Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 9.

Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 8 del presente disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.

La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 10 e 11 del presente disciplinare.

Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.

 

Art. 13

Il progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

 

Art. 14

Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato limitatamente alla zona d'intervento del piano particolareggiato e, specificatamente, a non predisporre progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore particolareggiato.

 

Art. 15

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.

Il progettista

..........................................

 

Il sindaco

..........................................

 

Visto per l'autenticità delle superiori firme:

 

                                                    Il segretario comunale

                                                    ..........................................

 

____________

(1) Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.