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Decreto 8 marzo 2010

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riparto delle risorse del piano nazionale di edilizia abitativa.

(GU n. 104 del 6-5-2010)

 

 


IL CAPO DIPARTIMENTO per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale e' stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonche' termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che destina agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del piano medesimo le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009, con il quale si e' provveduto ad individuare gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia abitativa ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 200 milioni di euro;
Visto l'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa che dispone che le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) nonche' alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo;
Visto l'art. 4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
Visti, inoltre, gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo che individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato art. 4 nonche' i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 del Piano nazionale;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 109887, 113161, 111138 con i quali sono state disposte, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» esercizio 2009, per un totale di euro 650.797.445,00 da considerare in termini di competenza e di cassa;
Considerato che a seguito della sopracitata variazione in aumento di euro 650.797.445,00 la disponibilita' iniziale di euro 77.087.825,00 esistente sul capitolo 7440 destinata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa e' risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a complessivi euro 727.885.270,00;
Considerato pertanto che ai sensi del citato art. 2, comma 2, lettera c) le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale, al netto delle risorse pari a 200 milioni di euro destinate dagli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del richiamato Piano nazionale gia' individuati con il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, e dell'importo di 150 milioni di euro da destinare agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale medesimo, ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;
Ritenuto opportuno procedere ad effettuare tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il riparto delle risorse di cui art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa;
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00, sono ripartite, in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, secondo la seguente tabella:

(omissis)

Art. 2
Procedure attuative

1. Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si provvedera':
ad individuare, d'intesa con le singole regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere b), c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;
ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa;
a concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'art. 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa;
a selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'art. 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la prevista registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2010

Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Crocco

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 346