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Deliberazione 8 maggio 2009

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Parere espresso ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 112/2008, sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa.

(GU n. 139 del 18-6-2009)

 

 

 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e secondo il quale deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato e sulla base della procedura dalla norma stessa stabilita, un piano nazionale di edilizia abitativa, e viste le s.m.i.;
Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013 nel quale la realizzazione di un «Piano Casa» e' stata inserita tra le opere da avviare nel periodo indicato, per «spingere l'apparato economico verso lo sviluppo»;
Visto il parere favorevole n. 9 reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 12 marzo 2009, in ordine allo schema di D.P.C.M. «Piano nazionale di edilizia abitativa»;
Vista la nota 30 marzo 2009, n. 0013272, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il predetto schema a questo Comitato;
Considerato che l'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 individua le categorie beneficiarie del Piano Casa: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
Considerato che l'accordo tra il Governo e le regioni siglato il 5 marzo 2009 e richiamato nel citato parere della Conferenza unificata prevede, tra l'altro, l'impegno delle parti a integrare, in tempi concordati, l'importo destinato all'avvio degli interventi di edilizia residenziale pubblica in modo da ricostituire, con provvedimento da assumere entro il 2009, la dotazione del Piano straordinario di edilizia approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, in data 28 dicembre 2007;
Ritenuto che l'accesso al bene casa investe la questione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
Ritenuto quindi di dettare indicazioni intese a garantire a livello nazionale una prima copertura del fabbisogno abitativo, fermo restando il potere delle regioni di adottare sin da subito disposizioni mirate a garantire un piu' elevato grado di tale copertura;
Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per tutti i progetti di investimento pubblico; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

1. dei contenuti del «Piano casa» ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il Piano, tramite la costruzione di nuove abitazioni o il recupero di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da destinare prioritariamente alle predette categorie di beneficiari;
che lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto 22 aprile 2008 emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, delle politiche giovanili e attivita' sportive;
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico con risorse derivanti anche dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) promozione finanziaria, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ad iniziativa di privati;
d) agevolazioni a cooperative edilizie;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture del 28 dicembre 2007, che siano caratterizzati da immediata fattibilita' e ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti dalle graduatorie e' piu' alta;
che le linee da b) ad e) e, facoltativamente, la linea sub a) vengono realizzate mediante la stipula di appositi accordi di programma - approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata - o tramite il ricorso alle procedure della c.d. «legge obiettivo»;
che gli alloggi realizzati o recuperati attraverso le predette linee di intervento possono fruire di un contributo statale:
fino al 30 per cento del costo nel caso siano locati ad un canone non superiore a quello definito con il citato decreto del 22 aprile 2008 (canone sostenibile), per una durata pari a 25 anni o comunque non inferiore a 10 anni, nell'ipotesi di alloggi locati con patto di promessa di vendita;
fino al 50 per cento nel caso siano locati al medesimo canone di cui al punto precedente per una durata superiore a 25 anni;
fino al 100 per cento per gli alloggi a canone sociale;
che al termine del periodo di locazione a canone agevolato, gli alloggi possono essere alienati, con diritto di prelazione degli inquilini;
che al fine di fruire delle sole agevolazioni procedurali, d'intesa con regioni ed enti territoriali, e' possibile inserire nel piano interventi rispondenti alla finalita' del piano stesso e che non fruiscano di contributi pubblici di alcun genere;
che infine, il Piano istituisce un apposito Comitato per il monitoraggio, costituito da otto membri di cui quattro individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 4 dalla Conferenza unificata;
sotto l'aspetto finanziario: che per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ai sensi del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 112/2008, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo nel quale confluiscono:
le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
le risorse previste dagli articoli 21 e 21-bis, a eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e gia' impegnate, e di cui all'art. 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222;
le risorse di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
che possono altresi' confluire le risorse del «Fondo infrastrutture» previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota FAS di propria pertinenza;
che, quanto all'entita' complessiva delle risorse destinate al Piano dalle predette fonti di finanziamento, lo schema prevede i seguenti utilizzi:
fino a 150 milioni di euro al sistema integrato di fondi di cui alla lettera a) del presente punto 1;
non piu' di 200 milioni alla lettera f) del medesimo punto 1;
nei limiti delle «risorse residue» alle linee di intervento di cui alle altre lettere;
che i 150 milioni di euro assegnati al sistema integrato di fondi immobiliari, che sono qualificati «chiusi», debbono essere impiegati anche in funzione dell'incremento della dotazione di «alloggi sociali» e che le quote di tali fondi possono essere sottoscritte solo da investitori istituzionali di lungo termine;
che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvativo del Piano, un apposito gruppo di lavoro interministeriale deve indicare i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui all'alinea precedente debbono possedere;
che le risorse riservate in prima istanza agli interventi degli ex IACP e dei comuni sono da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei criteri indicati alla lettera f), del comma 2, del richiamato art. 11;
che per le «risorse residue», le regioni - d'intesa con gli Enti locali - sono chiamate a proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un programma coordinato di interventi riconducibili alle linee di intervento di cui alle lettere da b) a e) e che il riparto di dette risorse viene effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dei coefficienti di cui al decreto dello stesso Ministro in data 17 marzo 2003;
2. delle considerazioni del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare:
rispetto alle indicazioni del decreto legge n. 112/2008 lo schema di Piano non contiene criteri per la definizione di «basso reddito» e di «condizioni sociali o economiche svantaggiate», non individua limiti anagrafici per «anziani» e «giovani coppie» ne' soglie di reddito per la fruizioni di alloggi da parte degli «studenti fuori sede» e che infine non effettua discriminazioni tra i «soggetti sottoposti a procedure esecutive e di rilascio»;
che sono stati individuati dal DIPE criteri per una stima di massima della domanda potenziale di alloggi da parte di soggetti a basso reddito e che e' stata effettuata dallo stesso Dipartimento una prima ricognizione degli ulteriori canali di finanziamento che potrebbero concorrere alla copertura del fabbisogno abitativo;
che il riparto delle «residue risorse» tra le regioni avviene sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2003, che richiama parametri che risalgono al dicembre 1998 e che tengono conto essenzialmente delle differenze demografiche tra le regioni.

Esprime parere favorevole
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sullo schema di «Piano nazionale di edilizia abitativa», predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, a condizione che:
in tema di programmi integrati di edilizia residenziale pubblica, che rappresentano uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa sul Piano, sia meglio chiarito il rapporto tra i primi due commi dell'art. 4 dello schema stesso ed il comma 1 del successivo art. 8, che riferisce il programma coordinato di interventi, che le regioni propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a detti programmi integrati;
l'art. 4, comma 1, del Piano, richiami esplicitamente la procedura prevista dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 per l'approvazione degli accordi di programma, specificando quindi che i medesimi sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata;
il gruppo di lavoro previsto all'art. 11, comma 3, del Piano, sia integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, anche al fine di garantire che in sede di definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo si tenga conto del disagio abitativo espresso dalle diverse realta' territoriali;
il citato art. 11 del Piano, in analogia a quanto previsto dal successivo art. 13, sia integrato con la precisazione che «ai partecipanti al Gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo»;
il Comitato di monitoraggio previsto dal menzionato art. 13 sia integrato con un rappresentate del predetto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
lo schema di Piano sia integrato nel senso di prevedere che il «soggetto aggiudicatore» richieda il CUP per ogni progetto di intervento che sia almeno in parte finanziato con le risorse di cui al Piano stesso e che sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003;

Invita
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2009:
una stima delle risorse pubbliche, private e non profit, complessivamente attivabili per il Piano casa;
la quantificazione delle eventuali risorse residue ai sensi del richiamato art. 11 del decreto legge n. 112/2008 e la relativa assegnazione alle lettere da b) a e) del precedente punto1;
il predetto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a richiedere ad ogni regione di comunicare - al fine di dare concreta attuazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione - i criteri utilizzati per il riparto effettivo delle risorse di rispettiva competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 122/2008, al Comitato di monitoraggio di cui all'art. 13 dello schema in esame;
a formulare, ai fini di cui sopra, entro il 31 dicembre 2009, una proposta a questo Comitato volta ad individuare:
un parametro omogeneo tra regioni per l'accesso al beneficio abitativo da parte dei nuclei familiari a basso reddito, avendo a riferimento l'evoluzione del costo di vita su base regionale;
una soglia di reddito anche per gli studenti fuori sede e per i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani.

Roma, 8 maggio 2009
Il vice presidente: Tremonti
Il segretario: Micciche'