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Deliberazione 18 dicembre 2008

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attivita' culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008. (Deliberazione n. 114/2008).

(GU n. 110 del 14-5-2009)   

 

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che - all'art. 1, come integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti, in particolare: l'art. 60, comma 4, che destina il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attivita' culturali, prevedendo che la definizione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo e la destinazione della predetta quota sia effettuata tramite apposito regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
l'art. 80, comma 21, che: prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico;
dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, e' chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto piano un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che abroga il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge - destina al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto 24 settembre 2008, n. 182, con il quale il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha disciplinato i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'art. 60, comma 4, della richiamata legge n. 289/2002, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008, e visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto, che - per l'individuazione degli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui quali calcolare l'aliquota del 3% da destinare alle finalita' sopra esposte - prevede l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», articolo che - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni e integrazioni - autorizza la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente, di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
Vista la delibera 30 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato ha preso atto che il Ministero delle infrastrutture, su proposta di apposita Commissione tecnico-scientifica, ha predisposto un Piano finalizzato a contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico con l'obiettivo piu' generale di contribuire all'incremento del livello di sicurezza complessivo di detti edifici anche con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici, tenendo conto - oltre che dell'anagrafe del patrimonio immobiliare scolastico - sia delle stime di rischio sismico per l'edilizia scolastica elaborate dal gruppo di lavoro istituito con decreto del Dipartimento per la protezione civile 26 febbraio 2000, n. 1382, sia dei risultati del monitoraggio sulle scuole avviato con circolare del Ministero della pubblica istruzione 8 maggio 2001, n. 85;
Preso atto che, con la citata delibera n. 102/2004, questo Comitato ha approvato un primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, assegnando un contributo di 193.883.695 euro in termini di volume di investimenti, e che con delibera 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2007, supplemento ordinario), questo Comitato stesso ha approvato un secondo programma stralcio assegnando un contributo, sempre in termini di volume di investimenti, di ulteriori 295.199.000 euro;
Preso atto che con delibere 29 marzo 2006, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2006), e 21 febbraio 2008, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 217/2008, supplemento ordinario), questo Comitato ha quantificato l'entita' delle risorse da destinare agli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sugli stanziamenti per l'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche;
Preso atto che, con nota 26 settembre 2008, n. 0010050, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito in merito allo stato di attuazione - al 30 giugno 2008 - del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sottolineando che a detta data, circa il 70% degli interventi previsti dal 1° programma stralcio erano stati attivati ed il 17% degli interventi di cui al 2° programma stralcio risultava altresi' avviato ed ha inoltre segnalato le criticita' che hanno inciso sui tempi di attuazione;
Considerato che la vigente normativa prevede molteplici forme di finanziamento dell'edilizia scolastica, che coinvolgono competenze di amministrazioni diverse;
Ritenuto - prima di procedere ad assegnazioni a favore degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche - di disporre, a valere sullo stanziamento dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 185/2008, l'accantonamento da destinare alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e attivita' culturali, nonche' l'accantonamento delle risorse da destinare al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto interministeriale n. 182/2008;
Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici alla definizione di un chiaro quadro di riferimento che consenta l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;


Delibera:

1. Accantonamento risorse per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
1.1. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008 sono accantonate per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali le seguenti quote: una quota di 1,8 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
una quota di 4,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.
1.2. La definitiva assegnazione dei contributi di cui sopra sara' disposta da questo Comitato allorche' il Ministero per le infrastrutture e dei trasporti avra' trasmesso al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale n. 182/2008.
2. Accantonamento risorse per il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
2.1. A valere sullo stanziamento dei cui all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008 sono accantonate per la prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici le seguenti quote: una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.
2.2. La definitiva assegnazione delle quote di cui al punto 2.1 avverra' sulla base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione - sottoporra' a questo Comitato entro il 30 giugno 2009.
Detto programma sara' corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre 2008, nonche' da un documento in cui i citati Ministeri definiscano: il quadro complessivo degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che sia condiviso da tutte le amministrazioni competenti in materia, con l'esplicitazione del costo relativo alle opere prioritarie e dello stato di attuazione;
il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti di finanziamento, comprensivo degli accantonamenti di cui sopra;
il fabbisogno residuo, che il Ministero delle infrastrutture, nelle relazioni istruttorie relative ai due programmi stralcio approvati da questo Comitato e tenendo conto della richiamata ricognizione, aveva dichiarato solo «stimato» sulla base di elaborazioni condotte su valori medi e riferito soprattutto agli edifici ricadenti nelle prime tre zone sismiche;
procedure coordinate di finanziamento che evitino sovrapposizioni ed interferenze di sorta.

Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 46