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Regione Toscana

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.5

 

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
 

(B.U.R. Toscana n. 2 14 febbraio 2007 )

 

 

 

(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 5/R)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in  particolare il Titolo IV, capo III, che detta disposizioni per il territorio rurale e prevede  l’emanazione di un regolamento di attuazione delle relative disposizioni;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16 adottata  previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle  competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché  dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale – Enti locali, e  dell’informazione del Tavolo di concertazione generale;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;
Preso atto che la 2^ Commissione consiliare “Agricoltura” e la 6^ Commissione consiliare “Territorio e Ambiente”, nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste;
Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle suddette Commissioni consiliari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

EMANA

il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

 
Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le norme per l’attuazione delle disposizioni legislative regionali  per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio  2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale 24/2006 e  definisce in particolare:
a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali  ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia;
b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;
c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità produttive  dell’azienda agricola;
d) le disposizioni relative all’installazione di annessi destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;
e) le disposizioni relative all’installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale;
f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale; 

g) le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.

ARTICOLO 2


Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:
a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
e) 10 ettari per i castagneti da frutto;
f) 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente  disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si  intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

ARTICOLO 3


Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r.  1/2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della l.r 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel  caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di  miglioramento agricolo ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita,  secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005, se prevista e disciplinata da parte  dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo  il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato  “programma aziendale”, è presentato al comune dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) così  come definito dalle vigenti norme in materia.

3. Nel programma aziendale deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore  lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa,  computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di  coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani. Le 1728  ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte  residua, alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate come definite dalle vigenti  disposizioni comunitarie le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune
prevedano la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del
territorio rurale definisce in particolare:
a) la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa;
b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi.
5. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella  disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di  superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dai  regolamenti comunali, essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili.

ARTICOLO 4


Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP è  consentita, previa presentazione delle relative denunce di inizio dell’attività, secondo quanto previsto  dall’articolo 41, comma 4, della l.r. 1/2005.

2. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli il programma aziendale, è presentato al comune  dall’IAP, fermo restando quanto previsto e disciplinato da parte dei comuni negli strumenti urbanistici  comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

3. La disciplina comunale del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i materiali  e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici,  con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali,  ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.

ARTICOLO 5
Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime   di cui all’articolo 2 nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazione in  serra fissa, diagricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna  selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la   cinotecnica o l’acquacoltura. I piani territoriali di coordinamento delle province possono prevedere  ulteriori attività delle aziende agricole per le quali la costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta  al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo

2. La prevalenza dell’attività si intende  verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile. 2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime  fondiarie ai sensi del comma 1 deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività  dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative.

3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell’azienda o di nuovi annessi  agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo  permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o  dagli atti di governo del territorio del comune.

ARTICOLO 6


Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005

1. Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura  esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti  necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.
2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici  generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune l’installazione degli annessi e  dei manufatti di cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione  della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali  leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano  dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell’azienda  agricola o dal proprietario del fondo.

Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina  comunale del territorio rurale, nell’istanza sono indicate:
a) le motivate esigenze produttive;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso o manufatto;
c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di  trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

d) le relative forme di garanzia;
e) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune  prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale  del territorio rurale definisce in particolare:

a) i soggetti abilitati all’installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
c) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi o manufatti;
d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU)
e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
f) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi e manufatti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7


Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici  generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano  territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione,  l’’installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell’attività delle aziende agricole realizzati in  legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è consentita previa  comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie all’installazione non  comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.
2. Nella comunicazione, presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più  dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
b) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;
c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;
d) l’impegno a realizzare il manufatto in legno salvo diversa esigenza da motivare;
e) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
3. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 2, lettera a), i manufatti precari, previa ulteriore  comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere mantenuti o reinstallati anche in parti diverse  della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito al comma 2   lettera c).

ARTICOLO 8


Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici  generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano  territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione,  l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività  agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all’articolo 7, comma 1  è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita  alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:

a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni;questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia  alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
3) metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.
2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

a) le esigenze produttive;
b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
c) i materiali utilizzati;
d) l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
e) la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;

3. Per le serre con copertura stagionale, l’impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.
4. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

5. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

ARTICOLO 9


Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42,  comma 6 l.r. 1/2005)

1. Nelle more dell’approvazione da parte del comune di specifiche disposizioni relative al  procedimento di approvazione del programma aziendale, il comune decide sul medesimo entro  centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.

2. Il programma aziendale contiene, oltre ai dati di cui al presente articolo, il parere della provincia  in ordine agli aspetti paesaggistici, ambientali ed agronomici. Nei comuni facenti parte di comunità  montane il parere in ordine agli aspetti agronomici è rilasciato dalla comunità montana. I pareri di cui  al presente comma sono acquisiti dal comune nel caso di positiva istruttoria preventiva circa la  regolarità urbanistica ed edilizia.
3. Nel caso in cui il programma aziendale stesso abbia valore di piano attuativo o nel caso di  superamento dei criteri e parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria  è predisposta da professionisti abilitati per le rispettive competenze.

4. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende  conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi  ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, la documentazione è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio.
5. Il programma aziendale, fino a diversa disposizione del piano territoriale di coordinamento della provincia, contiene i seguenti dati:

a) una descrizione della situazione attuale dell’azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e
di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
d) l’individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle relative  superfici fondiarie collegate;

e) l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le  finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
f) la verifica di conformità con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
g) la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
h) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
6. La descrizione della situazione attuale dell’azienda deve rappresentare lo stato di fatto complessivo, rilevato alla data di presentazione del programma, con riferimento a:

a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata in scala adeguata, nonché riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1: 10.000 o in scala più dettagliata se disponibile;

b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;
c) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l’impiego in termini di ore/ lavoro;
d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere  residenziale o produttivo;
f) le risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:
1) le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
3) gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
4) le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena;
5) i corsi d’acqua naturali o artificiali;
6) la rete scolante artificiale principale;
7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
9) la viabilità rurale esistente.
7. Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui al comma 6, lettera f) sono descritte nella documentazione di corredo al programma aziendale. In tale documentazione sono altresì evidenziati  con appositi elaborati di raffronto gli elementi rispetto ai quali la situazione attuale presenti delle  variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già  disponibile presso la pubblica amministrazione.

8. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle  attività connesse e per gli interventi di tutela ambientale, è articolata, in rapporto a:

a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione del programma,con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;

b) le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e  le caratteristiche produttive aziendali;

c) la quantità e la qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull’ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al  comma 6, lettera f);
d) la quantità e qualità degli eventuali interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l’incremento delle risorse ambientali esistenti, anche a fini di  ricovero,pastura e riproduzione della fauna selvatica;
e) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
9. La descrizione, accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell’estratto di mappa catastale, degli interventi edilizi necessari al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle attività agricole evidenzia, a seconda dell’intervento edilizio prospettato:
a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali  del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all’attività  programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui  fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia,  caratteristiche costruttive e porzioni dell’azienda cui ciascun edificio è riferito;

c) gli edifici esistenti, con l’individuazione delle superfici dell’azienda cui ciascun edificio sia  funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento  della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 43, comma 4, della l.r. 1/2005, previsti.
10. Relativamente a quanto indicato al comma 9, lettere b) e c) è preventivamente verificata la conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.

11. I tempi e le fasi di realizzazione del programma aziendale sono indicati correlando la  realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l’attuazione di  quelli relativi agli interventi di nuova edificazione o comportanti mutamento della destinazione d’uso  agricola. La convenzione o l’atto d’obbligo prevedono apposite penali in caso di mancato rispetto  della correlazione tra gli interventi fissata dal programma aziendale.

ARTICOLO 10


Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della  l.r. 1/2005)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza  necessità di modificazione del medesimo e dell’atto d’obbligo o della convenzione connessi, previa  comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui  all’articolo 9, comma 11. 

2. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine  laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della l.r. 1/2005 e del presente regolamento.

3. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come  previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre  utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.

4. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle  convenzioni o agli atti d’obbligo unilaterali.
5. Ove l’azienda necessiti di una proroga o di un rinnovo senza modifiche del programma aziendale  per la mera gestione aziendale, una volta ultimati gli interventi previsti dagli atti d’obbligo o dalle  convenzioni, gli annessi realizzati possono essere mantenuti dall’azienda ai sensi dell’ articolo 41,  comma 6, lettera a) della l.r. 1/2005 previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima del termine  di validità del programma. Nella comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la  convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio avviso contrario alla  concessione della proroga ed al mantenimento degli annessi nel termine perentorio di sessanta giorni,  esclusivamente per intervenute variazioni della disciplina comunale o sovracomunale relativa al  territorio rurale in funzione di un preminente interesse pubblico.   

ARTICOLO 11


Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero  mbito  aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla l.r.  1/2005 ed al presente regolamento, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate  nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contermini il  programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto,  mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 41,  comma 7 della l.r. 1/2005. 

2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, nell’identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata d’intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

ARTICOLO 12


Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola  di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all’articolo 45, comma 2 della l.r.  1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola,  ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti. 

2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi,  individuate ai sensi della l.r. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico- agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti  di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo  esistenti.

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di  difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di  sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.

4.I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della  destinazione d’uso agricola sono corredati:

a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;

b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f), nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;

c) da adeguate forme di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;
d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per il territorio rurale.
5. Il piano territoriale di coordinamento della provincia individua gli interventi di sistemazione  ambientale necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale  delle varie parti del territorio rurale.


ARTICOLO 13


Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ai sensi dell’articolo 204 della  l.r. 1/2005 la  legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e da tale data si applicano le  disposizioni di cui al titolo IV, capo III come previsto dall’articolo 210, comma 2 della l.r. 1/2005.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  è abrogato il regolamento regionale 5  settembre 1997, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli  interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nel presente  regolamento prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti. Sono  fatte salve le disposizioni regolamentari comunali più restrittive.


Formula Finale:


Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE

GELLI

Firenze, 9 febbraio 2007