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Regione Toscana

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.3

 

Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
 

(BUR Toscana n. 2 del 14-2-2007)

 

 

 

(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 3/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 75 che stabilisce che la Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della suddetta legge;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 25 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale – Enti locali e dell’esito del Tavolo di concertazione generale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2, e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
Preso atto che la 6^ Commissione consiliare competente in materia di “Territorio e ambiente”, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 73 che approva il Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

EMANA

il seguente Regolamento:

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione previste dall’articolo 75 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 37, relative agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli atti di governo del territorio, come definiti agli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.

CAPO II
Disposizioni di attuazione dell’articolo 51 della l.r. 1/2005

ARTICOLO 2

Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento
1. Con il piano territoriale di coordinamento, le province dettano le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di propria competenza, secondo quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, lettera b), della l.r. 1/2005 .
2. Oltre a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di coordinamento può dettare specifiche prescrizioni per la localizzazione degli interventi di propria competenza. A tal fine le province, ove ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 21 della l.r. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, della stessa legge.
3. Ai fini della formazione o della revisione del piano territoriale di coordinamento, le province possono procedere altresì attivando forme di collaborazione con le autorità di bacino e con i comuni competenti, al fine di pervenire all’aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi, ed all’adeguamento delle prescrizioni da adottare a tutela dell’integrità fisica del territorio.

CAPO III
Disposizioni per il piano strutturale

ARTICOLO 3

Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio comunale contenute nel piano strutturale
1. Gli obiettivi e gli indirizzi strategici per la programmazione del governo del territorio comunale, come delineati dal piano strutturale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005,  sono definiti nel rispetto ed in stretta relazione con i principi contenuti nello statuto del territorio del  piano strutturale medesimo. 
2. In conformità con quanto disposto al comma 1, la strategia complessiva di sviluppo del territorio comunale, delineata dal piano strutturale, garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni statutarie relative a:
a) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2005;
b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità delle risorse essenziali medesime;
c) le regole relative all’uso delle invarianti strutturali del territorio, individuate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, nonché le forme di tutela e valorizzazione dei relativi livelli prestazionali e di qualità;

d) gli obiettivi di qualità del territorio e degli insediamenti, articolati per sistemi e subsistemi.
3. Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel piano strutturale, sono articolate per sistemi e subsistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa contenute nel regolamento urbanistico, il piano strutturale può definire altresì obiettivi specificamente riferiti alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo.

ARTICOLO 4

Disposizioni generali sul dimensionamento
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005, le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite nel piano strutturale, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti ai  sensi dell’articolo 5. 
2. La sostenibilità di cui al comma 1 deve essere comprovata dagli esiti della valutazione integrata, effettuata ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 1/2005, e nel rispetto del regolamento regionale di attuazione di cui al comma 5 dello stesso articolo; a tal fine, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal piano strutturale, in conformità con  quanto disposto all’articolo 5.
3. Gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono comunque da considerarsiquantità minime inderogabili.

ARTICOLO 5

Quantificazione delle dimensioni massime sostenibili
1. Il piano strutturale definisce le dimensioni massime sostenibili, in conformità con quanto disposto dall’articolo 4,e le esplicita in relazione:

a) agli insediamenti esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture;
b) alle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a seguito della valutazione di cui all’articolo 6;

c) alle ulteriori previsioni insediative;

d) alle conseguenti dotazioni di servizi e infrastrutture, esistenti e di previsione, stabilendone altresì la  preventiva o contestuale realizzazione.
2. Il piano strutturale detta inoltre prescrizioni per il regolamento urbanistico, in conformità ed in  coerenza con gli obiettivi e le strategie contenute nel piano medesimo, al fine di garantire la qualità  dello sviluppo del territorio e degli insediamenti. 
3. Ai fini di cui al comma 2, il piano strutturale definisce altresì la quantificazione minima degli standard urbanistici, dettando i criteri della localizzazione e della distribuzione sul territorio comunale.
4. Il regolamento urbanistico, nel recepire le prescrizioni di cui al comma 3, può prevedere dotazioni di standard superiori, sia qualitativamente che quantitativamente, a quelli previsti nel piano strutturale. 
5. Il piano strutturale definisce i parametri di qualità urbana, ambientale, edilizia, e di accessibilità del territorio, previsti dall’articolo 37, comma 2, della l.r. 1/2005, nel rispetto altresì delle disposizioni regionali di attuazione emanate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 37.

ARTICOLO 6

Disposizioni generali di attuazione dell’articolo 53 della l.r. 1/2005
1. Il piano strutturale contiene il resoconto dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, e sottopone le relative previsioni insediative non attuate a valutazione integrata, nel rispetto delle  disposizioni dell’articolo 11 della l.r. 1/2005, e del relativo regolamento di attuazione, ai sensi  dell’articolo 11, comma 5. 
2. Qualora dalla valutazione integrata di cui al comma 1 emergano, relativamente ad uno o più contenuti  del piano strutturale, elementi di contrasto o di incoerenza, il piano strutturale stabilisce le conseguenti  misure di salvaguardia, valide fino all’adeguamento del regolamento urbanistico, da effettuarsi in ogni  caso entro il termine previsto dall’articolo 53, comma 2, lettera h), della l.r. 1/2005.

ARTICOLO 7

Articolazioni e parametri per il dimensionamento
1. Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle seguenti funzioni:

a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e depositi;
c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione;
e) turistico - ricettiva;
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio;
g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo.

2. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, il dimensionamento delle funzioni di cui al comma 1 è espresso in metri quadrati di superficie utile lorda. La funzione turistico-ricettiva può  essere espressa anche in numero di posti letto. 
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della l.r. 1/2005, il dimensionamento delle funzioni è effettuato congiuntamente al dimensionamento minimo complessivo delle attrezzature e dei servizi di interesse  pubblico.

ARTICOLO 8

Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico
1. Le dimensioni massime sostenibili, di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005, e le quantità previste al comma 4, lettera a) dello stesso articolo, sono individuate all’interno dei sistemi e  subsistemi considerati nella loro interezza, nonché delle singole UTOE, con esclusione di ulteriori  ambiti di dettaglio.
2. Il piano strutturale può contenere prescrizioni e regole specifiche per la definizione degli assetti  insediativi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo V, Capo III della l.r. 1/2005. Tali  prescrizioni e regole non assumono in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei suoli.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la localizzazione e il dimensionamento delle  singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al regolamento urbanistico, al quale il piano  strutturale riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo.
4. In attuazione dello statuto del territorio contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del regolamento urbanistico e dell’eventuale  piano complesso d’intervento sono finalizzati alla attuazione progressiva nel tempo delle quantità di  cui all’articolo 53, comma 4, lettera a), della l.r. 1/2005.
5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo  residuo per ciascuna delle funzioni principali di cui all’articolo 7.
6. Alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento urbanistico, o della variante che  li contempla, i dimensionamenti che abbiano perduto efficacia ai sensi delle disposizioni di cui  all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale,  disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

ARTICOLO 9

Disposizioni generali in materia di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 2, lettera f), della l.r. 1/2005, il piano strutturale  tiene conto in particolare delle seguenti principali categorie di degrado:

a) degrado urbanistico, per ambiti urbani ove vi sia carenza di funzionalità dovuta a insufficienza degli  standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) degrado fisico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da precarie condizioni di staticità  dell’edificato, connesse all’usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive, da diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, ovvero da inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali, anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;

c) degrado igienico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da mancanza o insufficienza degli  impianti igienico- sanitari, sia come dotazione che come organizzazione funzionale, da insufficiente  aerazione e illuminazione diurna dei singoli edifici, ovvero da ridotte condizioni di abitabilità e di  utilizzazione, in relazione all’impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di insalubrità;
d) degrado socio-economico, per ambiti urbani o insediamenti minori ove sussistano condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria  tilizzazione degli stessi, ovvero in  presenza di strutture produttive non compatibili con le  preesistenti funzioni residenziali, o infine in presenza di fenomeni comportanti la sostituzione del  tessuto sociale, nonché delle forme produttive ad esso integrate;

e) degrado geofisico, per gli ambiti territoriali o insediativi caratterizzati dalla presenza di fenomeni di  dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di messa in sicurezza degli insediamenti, di  aree libere impropriamente utilizzate, o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o  artificiali, di diffuse superfetazioni che alterino la morfologia di insediamenti urbani storicizzati,  nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

CAPO IV
Disposizioni per il regolamento urbanistico

ARTICOLO 10

Disposizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente
1. La disciplina degli insediamenti esistenti, contenuta nel regolamento urbanistico, è riferita, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera c) della l.r. 1/2005, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano  essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base  di parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico- culturale, paesaggistico o testimoniale.
2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1 sono considerati e classificati gli immobili ritenuti di  rilevantevalore storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi  quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
3. La disciplina di cui al presente articolo può ricomprendere e valorizzare, assoggettandoli alla tutela  relativa, anche beni e manufatti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, comunque ritenuti di interesse  storico-culturale, paesaggistico, o testimoniale.

ARTICOLO 11

Disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Il regolamento urbanistico contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dell’articolo 10, con riferimento alle disposizioni di cui agli  articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005.
2. In conformità con quanto disposto all’articolo 10, il regolamento urbanistico può contenere una  specifica disciplina volta a favorire il mutamento di destinazioni d’uso in atto che risultino incompatibili  con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.
3. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del  patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del regolamento urbanistico, accertano e  valutano altresì lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.

ARTICOLO 12

Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale
1. Il regolamento urbanistico individua gli edifici e i manufatti non più utilizzati per le attività produttive  delle aziende agricole, assoggettandoli ad apposita disciplina. 
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli edifici e i manufatti per i quali è prevista la  rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed in  applicazione altresì degli indirizzi e dei criteri dettati dal piano territoriale di coordinamento provinciale,  e dal piano di indirizzo territoriale regionale, per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.
3. Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento  urbanistico sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, sono dimensionati prendendo a riferimento la  superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità  paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.

ARTICOLO 13

Pubblico avviso
1. Ai fini della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, comma 5, della l.r. 1/2005, i comuni  possono emettere un pubblico avviso, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a  presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal  piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4.
2. I comuni, qualora procedano ai sensi del comma 1, danno atto, nel provvedimento di adozione del  regolamento urbanistico, delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute; tali valutazioni  attengono, prioritariamente:

a) alla coerenza con i contenuti e con i dimensionamenti del piano strutturale;
b) alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti;
c) ai tempi di realizzazione previsti;
d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti. 
3. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti  del regolamento urbanistico da parte del comune competente. 

ARTICOLO 14

Disposizioni sulle addizioni agli insediamenti esistenti
1. Fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 1/2005, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti previsti dal regolamento urbanistico all’esterno del perimetro dei  centri abitati, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005 sono previsti prioritariamente  su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria.

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico
1. La riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui all’articolo 55, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, consiste nell’insieme di opere e interventi volti alla sostituzione di una parte degli assetti insediativi  esistenti.
2. Sono compresi nella riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui al comma 1 anche gli interventi  comportanti la demolizione di edifici non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico,  ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, gli interventi di cui al presente articolo, ove si  riferiscano a porzioni significative dell’edificato, ovvero a complessi edilizi di particolare rilevanza per  dimensioni o localizzazione, si realizzano mediante i piani attuativi previsti dal Titolo V, Capo IV, della l.r  1/2005, o mediante i piani complessi di intervento di cui all’articolo 56 della medesima legge.

ARTICOLO 16

Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica
1. La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale e dagli altri strumenti della pianificazione territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità di  condizione giuridico- conomica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della  pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri  derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del  territorio comunale.
2. Gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono  individuati dai comuni con il regolamento urbanistico o con i piani complessi di intervento, nel  rispetto degli indirizzi dettati dal piano strutturale. 
3. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il regolamento  urbanistico, o il piano complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando  disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà  immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori  sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell’ambito soggetto a perequazione;

b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico  che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione  obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione;

c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali,  verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;

d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;

e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di  intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi  nell’ambito soggetto a perequazione.
4. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni  immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi  riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di  atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in  applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.

CAPO V
Disposizioni sui piani attuativi

ARTICOLO 17

Disposizioni comuni
1. Qualora un piano attuativo, in rapporto agli interventi in esso previsti, abbia i contenuti e l’efficacia di più di uno dei piani o programmi di cui al Titolo V, Capo IV, della l.r. 1/2005, i provvedimenti comunali  di adozione e approvazione ne danno atto indicando i relativi riferimenti normativi. 

2. Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 1/2005, continuano ad applicarsi le disposizioni statali recanti la disciplina dei singoli piani attuativi.
3. Le disposizioni di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione I della l.r. 1/2005 si applicano anche ai piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). 

CAPO VI
Disposizione finale

ARTICOLO 18

Efficacia differita
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai piani strutturali ed ai regolamenti urbanistici nonché alle varianti ai medesimi, adottati dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE

GELLI

Firenze, 9 febbraio 2007