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Regione Piemonte

Legge Regionale n. 1 del 26-01-2007

 

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione  e l'approvazione delle varianti strutturali  ai piani regolatori generali.  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  (Tutela ed uso del suolo)

 

(B. U. R. Piemonte n. 5  del 5.2.2007 - S.O. n. 2)

 

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato.


LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1  (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà,  concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed  approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al  comma 2.
2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori  generali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre  1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della  presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti  generali.
3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano  l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto  strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di  esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino  idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente  conseguenti all'attuazione del P A I.
4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'articolo  85, quinto comma e l'articolo 40, sesto e settimo commi, della l. r. 56/1977.
5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima  dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di  nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della l. r. 56/1977.

ARTICOLO 2  (Inserimento del titolo IV bis nella l. r. 56/1977)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:
"Titolo IV bis. Nuove procedure per la pianificazione comunale
Art. 31 bis. (Conferenza di pianificazione)
1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione  della variante strutturale al piano regolatore generale.
2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia  competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di  voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è  invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La  comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di  pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano  regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo  16.
3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai  fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto,  amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a  qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture  o tutelare vincoli.
4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante  del comune o suo delegato.
5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere  il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione  da un solo partecipante.
6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è  onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche  con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà  nell'ambito della conferenza di pianificazione.
7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se  condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di  pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della  Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti  interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali,  pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o,  comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o  garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali,  nonché per violazione della presente legge.
9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da  apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente  Commissione consiliare.
10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia  competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo  svolgimento della conferenza di pianificazione.
11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al  comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14  quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi).
 

Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti  strutturali al piano regolatore generale)
1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori  generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di  nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non  riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto  strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al  piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume  Po, di seguito denominato P A I, approvato con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti  all'attuazione del P A I.
2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le  finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e  modificare il quadro dei dissesti contenuto nel P A I.
4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene  più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero  8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi,  che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento  programmatico.
5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del  documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale  la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante  strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana  approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro  trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi  e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con  decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di  formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.
6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione  di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore  di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale  (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti  nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine  di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi  pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.
7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto  preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo  adotta.
8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa,  gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui  all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la  relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di  trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi  dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per  la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la  rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante.
Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in  sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le  conseguenti determinazioni del comune.
9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano  regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della  Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi  della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione  urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA  prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i  documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime  sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.  Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede  all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli laborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è  pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi,  durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni  chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle  osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la  conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità  montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore  intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La  conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della  nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso  inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei  partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della  variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore  generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla  pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e  osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.
13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere  della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione,  riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di  pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima  riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione  e programmazione sovralocale.
14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore  generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.
15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del  comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino  ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione  nella sede del comune interessato.".

ARTICOLO 3  (Modifica all'articolo 8 della l. r. 56/1977)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l. r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

"2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di  salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente  individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal  consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.".

ARTICOLO 4  (Modifica all'articolo 17 della l. r. 56/1977)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l. r. 56/1977, dopo  le parole: "è trasmessa alla provincia e alla Regione," sono inserite le  seguenti: "entro dieci giorni dalla sua adozione,".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della l. r. 56/1977, è aggiunto il  seguente:
"10 bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non  coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare,  entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione,  motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199  (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".

ARTICOLO 5  (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione  della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della  copia nificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla  Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte  documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di  formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori  generali;
b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi  dell'articolo 31 bis, comma 8, della l. r. 56/1977, inserito dall'articolo  2 della presente legge;
c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della  conferenza di pianificazione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007

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