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Provincia di Bolzano

Legge provinciale n. 3 del 02-07-2007

 

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”

 

(B.U.Provincia di Bolzano n. 29 del 17 luglio 2007 - S. n. 1)

 

 

 




IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:


ARTICOLO 1
1. L’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 1 (Norme generali) - 1. La presente legge detta le norme del governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la vigilanza sull’attività edilizia.
3. Considerate la limitata estensione del territorio, la vulnerabilità dell’ecosistema nonché la rilevanza anche economica del patrimonio culturale e paesaggistico, la presente legge stabilisce principi, indirizzi, procedure e contenuti della pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) sviluppo sostenibile, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b) tutela e sviluppo sostenibile del paesaggio culturale e naturale;
c) tutela delle identità storico-culturali;
d) tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici ed idrogeologici;
f) coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
g) risparmio di energia e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
h) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela paesaggistica.”
2. L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 2 (Commissione urbanistica provinciale) - 1. Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle disposizioni stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nella presente legge, nella legge sull’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata e nella legge sulla tutela del paesaggio nonché nel Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, assolve la commissione urbanistica provinciale, composta come segue:
a) dal direttore della ripartizione provinciale urbanistica, quale presidente;
b) da un rappresentante dell’ufficio provinciale coordinamento territoriale;
c) da un esperto per la tutela del paesaggio, iscritto all’albo di cui all’articolo 113 e proposto dall’assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio;
d) da un rappresentante della ripartizione provinciale sanità, esperto in materia di igiene pubblica;
e) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.
2. Per ciascun membro della commissione viene nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.
3. Alle riunioni della commissione partecipa con diritto di voto il direttore dell’ufficio provinciale urbanistica competente per il comune territorialmente interessato o un sostituto.
4. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un funzionario dell’ufficio provinciale affari legali dell’urbanistica.
5. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso, i dipartimenti competenti vengono invitati a inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di loro rispettiva competenza e comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati nelle materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica procede d’intesa con il dipartimento o l’ufficio statale competente.
6. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c).
7. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.
8. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore competente in materia urbanistica.
9. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda, nell’ambito di zone soggette a tutela paesaggistica, zone destinate a insediamenti residenziali o zone per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per impianti di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la commissione urbanistica provinciale deve valutare la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di tutela del paesaggio, nominato su proposta dell’assessore competente per la tutela del paesaggio.”
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“8. La Giunta provinciale può adeguare il piano di settore qualora emergano nuove esigenze.”
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche e con la normativa relativa agli indici di edificazione;”
5. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento essenziali.”
6. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l’adozione, deve informare tempestivamente i rappresentanti locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e acquisire il loro parere.”
7. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“4. La delibera d’approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme di attuazione e il programma d’attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
8. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per l’approvazione del piano. Del deposito del progetto è data preventiva notizia al pubblico con avviso all’albo comunale e sulla rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. I 30 giorni di deposito decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’albo comunale. Se la commissione urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, comma 1, lettera A, punto 2, l’assessore provinciale all’urbanistica trasmette tale parere al sindaco. Il sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può far pervenire le sue controdeduzioni all’amministrazione provinciale. Entro il successivo termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore provinciale all’urbanistica, decide sulla variante al piano urbanistico comunale.”
9. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di silenzio del comune si considera acquisito il relativo assenso.”
10. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“6. La zona per la realizzazione del centro commerciale di cui all’articolo 44-bis, comma 1, viene prevista dalla Giunta provinciale con il procedimento di cui ai commi 2, 4 e 5, sentito preventivamente il comune.”

ARTICOLO 2
1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-bis (Piani delle zone di pericolo) - 1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali.
2. Entro tre anni dall’approvazione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida o adeguano alle stesse gli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico già esistenti. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani di pericolo sovracomunali.
3. Per l’approvazione dei piani delle zone di pericolo e il relativo adeguamento dei piani urbanistici si applica la procedura di cui all’articolo 21. La funzione della commissione urbanistica provinciale è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla ripartizione provinciale urbanistica. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: ufficio geologia e prove materiali, ufficio protezione civile, ufficio idrografico, ripartizione urbanistica, ripartizione opere idrauliche, ripartizione foreste e ripartizione agricoltura.
4. Scaduti i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell’articolo 23. Si applica il procedimento di cui agli articoli 12 e 13.
5. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.
6. In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione di nuove opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di pericolo.
7. Se l’opera progettata è in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l’autorità competente sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all’eliminazione della situazione di pericolo.”

ARTICOLO 3
1. Dopo l’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-ter (Attuazione della direttiva 96/82/CE) - 1. L’attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate procedure di consultazione è garantita nei modi di cui ai commi seguenti.
2. Se la commissione urbanistica provinciale tratta questioni riguardanti l’ambito di rischio dell’area intorno allo stabilimento di cui all’articolo 2 della direttiva, determinato dalla conferenza dei servizi prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, rilascia il proprio parere tenuto conto delle prescrizioni di cui alla relazione conclusiva della citata conferenza dei servizi.
3. Se sono previsti la nuova costruzione o l’ampliamento di uno stabilimento di cui all’articolo 2 della direttiva oppure se il nuovo insediamento o l’opera progettata si trovano nell’ambito di rischio determinato dalla conferenza dei servizi, senza che sia avvenuto l’esame di cui al precedente comma 2, l’autorità competente decide tenuto conto delle prescrizioni contenute nel parere della conferenza dei servizi.
4. Con propria deliberazione, la Giunta provinciale può emanare disposizioni procedurali e criteri applicativi del presente articolo.
5. L’applicazione delle predette disposizioni non limita gli interventi edificatori ammissibili in base ai piani urbanistici e ai piani di attuazione in vigore alla data dell’entrata in vigore del presente articolo.”

ARTICOLO 4
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all’articolo 79.”
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) se la nuova cubatura è destinata all’ampliamento razionale di un’azienda, ivi esistente il 1° ottobre 1997, produttiva o di prestazione di servizi o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall’ordinamento del commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio;”
3. L’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 28 (Salvaguardia del patrimonio abitativo) - 1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell’intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi ivi esistenti il 1° ottobre 1997 o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall’ordinamento del commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio.
2. L’utilizzo dei fabbricati e delle aree di aziende produttive trasferite oppure dismesse, ubicati in zone di diversa destinazione urbanistica, avviene nel rispetto della destinazione d’uso e delle prescrizioni di cui al piano urbanistico o piano di attuazione. Quelle parti di fabbricati che superano le dimensioni ammissibili devono essere demolite. Nel caso di trasformazione a scopo residenziale gli alloggi sono soggetti alle disposizioni sull’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79.”

ARTICOLO 5
1. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 28-bis (Deroga all’obbligo del convenzionamento) - 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 27 e 28, su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, e sentita la commissione urbanistica provinciale, la Giunta provinciale può approvare nella zona residenziale “A” la trasformazione della destinazione d’uso in attività terziaria e/o di commercio al dettaglio.
2. Prima del rilascio della concessione edilizia deve essere stipulata una convenzione ai sensi dell’articolo 40 con la quale il richiedente la concessione si assume gli obblighi previsti dal citato articolo.”

ARTICOLO 6
1. L’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 29 (Salvaguardia della ricettività turistica) - 1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d’uso diversa.
2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d’uso:
a) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che non sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura già esistente, in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 o in commercio al dettaglio e/o in attività terziaria o in attività di affitto di camere e appartamenti per ferie; almeno il 60 per cento della cubatura deve essere riservato ad abitazioni convenzionate;
b) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo, sono soggetti, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura esistente prima dell’ampliamento, alla disciplina di cui alla lettera a). Scaduto il vincolo, il consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può autorizzare la prevista modifica della destinazione d’uso anche nei limiti della cubatura ampliata;
c) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in zona di verde agricolo, verde alpino o bosco, anche se sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo possono essere trasformati in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 nei limiti della cubatura esistente prima dell’ampliamento. Fino al 40 per cento di tale cubatura può essere trasformato per l’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie. In caso di cessazione di tale attività la cubatura deve essere trasformata in abitazioni convenzionate.
3. Nella concessione edilizia deve essere prevista la demolizione della parte della cubatura esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, che per effetto del comma 2 non può essere trasformata. L’avvenuta demolizione costituisce presupposto per il rilascio della licenza d’uso. Se la demolizione non avviene entro il termine di cui all’articolo 72, comma 1, la concessione edilizia decade.
4. I pubblici esercizi sono definiti nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
5. Nel regolamento di esecuzione alla presente legge può essere previsto l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone residenziali, per i quali è necessario a tale fine derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale. Con lo stesso regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per l’ampliamento qualitativo degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande nonché la relativa norma transitoria.
6. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ai sensi del comma 5, è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale d’obbligo vale anche per i progetti non contenenti varianti essenziali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo. Decorso il vincolo ventennale, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.
7. L’annotazione tavolare di cui al comma 6 della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”

ARTICOLO 7
1. L’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 30 (Prescrizione di piani di attuazione) - 1. Il piano urbanistico comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione.
2. Il contenuto del piano di attuazione è quello di cui all’articolo 38, esclusa la suddivisione in aree per l’edilizia abitativa agevolata e in aree residenziali. Restano salve le disposizioni di legge e regolamentari relative a determinati tipi di zone.
3. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico stabilisce la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni ed in particolare la distribuzione della cubatura sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.
4. Fino all’approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 1.”
2. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione) - 1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il comune trasmette il piano di attuazione alla ripartizione provinciale urbanistica. L’organo competente dell’amministrazione provinciale decide, sentita la commissione urbanistica provinciale, e comunica al comune la decisione entro 90 giorni dal ricevimento del piano.
3. Il parere della commissione urbanistica provinciale, che è vincolante per il direttore della ripartizione provinciale urbanistica, può avere il seguente contenuto:
a) il piano di attuazione è approvato senza modifiche;
b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento;
c) il piano di attuazione è rigettato.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), nonché, qualora il parere della commissione urbanistica provinciale si sia formato con il voto favorevole del sindaco, nei casi di cui al comma 3, lettera b), il piano di attuazione diventa efficace con la notifica al comune del provvedimento del direttore della ripartizione provinciale urbanistica.
5. Se non trova applicazione il comma 4, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica restituisce il piano di attuazione con il parere della commissione urbanistica provinciale al comune. Il consiglio comunale può prendere posizione. Se il consiglio comunale accetta integralmente le modifiche proposte dalla commissione urbanistica provinciale, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica decide sul piano di attuazione entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione del consiglio comunale. Negli altri casi decide la Giunta provinciale che può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.
6. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico ai sensi dell’articolo 37, comma 5, l’approvazione è comunque di competenza della Giunta provinciale.
7. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorsi i termini di cui ai commi 2 o 5 senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”
3. L’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 34 (Piani di attuazione per piccole zone) - 1. Tutti i piani di attuazione per zone con una estensione fino a 5.000 metri quadrati vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il piano di attuazione entra in vigore 15 giorni dopo la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale urbanistica.
3. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale si applica il procedimento di cui all’articolo 32.”
4. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 34-bis (Modifiche al piano di attuazione) - 1. Per le modifiche sostanziali al piano di attuazione si applica il procedimento previsto per l’approvazione del piano.
2. Sono considerate sostanziali le modifiche che:
a) riguardano aree destinate all’uso comune o aree di urbanizzazione e che ne aumentano o diminuiscono l’estensione rispetto al valore originario di oltre il cinque per cento;
b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificabili, contenuti nel piano (ad es. distanze, cubatura), comportano una variazione rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento;
c) riguardano criteri urbanistici dichiarati esplicitamente essenziali nel piano di attuazione.
3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale, ed entrano in vigore 15 giorni dopo la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale urbanistica.”
5. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nei piani urbanistici le zone di espansione sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale determinato, in considerazione dello sviluppo della popolazione residente risultante dal calcolo per un decennio, in base alle determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e agli obiettivi di sviluppo comunali. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi/metri quadrati ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona.”

ARTICOLO 8
1. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui all’articolo 37, comma 1, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70 per cento. La delimitazione di tali zone può essere modificata senza variazione dell’estensione della zona e tenuto conto delle aree pertinenziali asservite agli edifici esistenti.”
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, da dimostrare in base alla densità edilizia vigente all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, a prescindere dalla data della loro realizzazione, dal successivo frazionamento del compendio immobiliare o dall’alienazione di parti dello stesso.”

ARTICOLO 9
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Se, previo accordo con i proprietari dei terreni interessati, nel piano di attuazione non meno dell’80 per cento della cubatura viene destinato all’edilizia abitativa agevolata, la cubatura residua è esentata dall’obbligo di convenzionamento di cui all’articolo 27, comma 1. In questo caso il comune può assegnare fino al 20 per cento della volumetria destinata all’edilizia abitativa agevolata, ai sensi del comma 4, a persone aventi la residenza anagrafica nel comune. Tale accordo puó essere stipulato anche in occasione della previsione nel piano urbanistico comunale.”

ARTICOLO 10
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Il piano di attuazione comprendente l’intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, alle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona e dagli edifici esistenti al di fuori della zona sono stabilite con piano di attuazione.”
2. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il progetto del piano di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune. L’iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell’area compresa nella zona di espansione.”

ARTICOLO 11
1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 40-bis (Convenzione urbanistica) - 1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo oppure in un altro documento di contenuto programmatico. Rimangono invariati gli obblighi già vigenti in capo alle parti contrattuali.
2. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno abitativo della popolazione residente, di mettere a disposizione aree per insediamenti produttivi o di realizzare e gestire opere ed impianti pubblici.
3. Le convenzioni urbanistiche possono prevedere l’acquisto di immobili e di diritti reali oppure l’assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l’esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all’ambiente o al paesaggio da parte dei contraenti in cambio delle seguenti prestazioni:
a) indennizzo in denaro;
b) rinuncia agli oneri di concessione;
c) permuta di immobili oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;
d) creazione di diritti edificatori tramite modifica del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.
4. Il comune può acquisire immobili adatti alla permuta oppure alla destinazione a terreni edificabili.
5. Nella previsione delle zone edificabili oppure nella costituzione dei diritti edificatori si può derogare alle disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 36, 37 e 46 allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo.
6. La controprestazione deve essere congrua, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell’ufficio estimo provinciale oppure di un professionista abilitato. Con tale parere si accerta che le prestazioni del contraente sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l’interesse della pubblica amministrazione.
7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale, nel piano di attuazione oppure nel piano di recupero seguendo i procedimenti prescritti per l’approvazione di questi piani o di varianti agli stessi. La conseguente approvazione del piano di attuazione o del piano di recupero nonché di modifiche degli stessi è sempre di competenza del consiglio comunale e della Giunta provinciale.
8. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta provinciale può, sentito il comune territorialmente interessato, procedere a stipulare convenzioni urbanistiche, ai sensi di questo articolo, con enti pubblici e con privati ed inserirle nel piano urbanistico comunale applicando il procedimento di cui all’articolo 21, comma 2. Qualora siano interessate anche competenze di un comune, questo comune partecipa come parte contrattuale alla convenzione urbanistica.”

ARTICOLO 12
1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13, è così sostituito:
“1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale di attuazione di cui all’articolo 24, il consiglio comunale delibera di provvedere d’ufficio al piano di attuazione, compreso lo schema per la costituzione della comunione, e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari.”
2. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 41-bis (Aumento della densità edilizia) - 1. Se in una zona di espansione per l’edilizia residenziale successivamente all’avvenuta
approvazione del piano di attuazione viene aumentata la densità edilizia, per l’adeguamento del piano di attuazione e per il rilascio delle concessioni edilizie devono essere osservate le disposizioni del presente articolo.
2. Per la nuova cubatura devono essere versati gli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dal rispettivo regolamento di esecuzione del comune.
3. Sulle aree riservate all’edilizia residenziale privata, se la cubatura esistente è sottoposta all’obbligo del convenzionamento, anche l’ulteriore cubatura è soggetta a tale disciplina. Se l’ulteriore cubatura è utilizzata per ampliare un’abitazione esistente, quest’ultima è soggetta integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 79.
4. Sulle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata si applica la seguente disciplina:
a) l’ulteriore cubatura può essere utilizzata soltanto per i progetti previsti dall’articolo 86, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;
b) il vincolo sociale di cui agli articoli 62 e 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e deve essere annotato nuovamente nel libro fondiario;
c) il vincolo riguarda l’abitazione ampliata e l’abitazione connessa.”

ARTICOLO 13
1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. Le zone per insediamenti produttivi sono previste nei piani urbanistici comunali. Si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia.
2. Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono essere realizzati anche insediamenti d’interesse pubblico.
3. Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti, possa essere destinato ad attività del settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di servizio. Nelle zone produttive che sono state edificate in assenza di piano d’attuazione, l’insediamento da parte d’imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 15 per cento della cubatura. Il piano di attuazione può identificare tipologie di attività di prestazione di servizio che non possono assolutamente essere esercitate nella zona produttiva. Anche con il regolamento di esecuzione alla presente legge possono essere determinate le attività di prestazione di servizio, che non è in nessun modo consentito esercitare nelle zone produttive, così come eventuali ulteriori disposizioni per l’insediamento delle imprese del settore terziario.
4. Il piano di attuazione può individuare i lotti riservati in modo esclusivo alle imprese industriali e artigianali che esercitano attività produttiva.”
2. L’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare) - 1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell’articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. Per tali zone non trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli relative all’esproprio ed alla conseguente assegnazione.
2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro previsione e utilizzazione. Questi esercizi costituiscono un compendio immobiliare indivisibile ai sensi dell’articolo 29, comma 7.
3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.
4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d’acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Previo inserimento dell’impianto nel piano urbanistico, il concessionario della derivazione d’acqua ha titolo per richiedere la concessione edilizia.
5. Sull’area assegnata nel comune di Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.A. sono altresì ammesse le strutture per l’attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera nonché opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadrati. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano S.p.A. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni.”
3. Dopo l’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 44-ter e 44-quater:
“Art. 44-ter (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi) - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il commercio al dettaglio di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
2. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio per le seguenti voci merceologiche: mobili-materiali edili, combustibili, prodotti per l’agricoltura, automobili, macchine utensili nonché bevande in confezioni formato all’ingrosso. I singoli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 3.500 metri quadrati, ovvero a 5.000 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei comuni sede delle comunità comprensoriali. Per la voce merceologica automobili non c’è alcun limite di superficie massima. Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o costruiti in aderenza, la voce merceologica mobili-materiali edili può essere rilasciata una sola volta per la superficie massima prevista.
3. In deroga al comma 1 è altresì ammesso il commercio al dettaglio per singole voci merceologiche se l’attività commerciale viene svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati a tali attività. Gli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie destinata all’attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto alla superficie di vendita per il commercio al dettaglio. In ogni caso la superficie di vendita non può superare i limiti di superficie massima previsti al comma 2. In caso di cessazione o del venir meno della prevalente attività artigianale o industriale, l’autorità competente revoca l’autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita.
4. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio:
a) nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione, per il settore alimentare nonché per giornali quotidiani e periodici e per generi di monopolio. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 50 metri quadrati;
b) nei cinema, per gli articoli previsti dalla tabella riservata a sale cinematografiche e teatri. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;
c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;
d) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare per la realizzazione del centro commerciale con rilevanza provinciale a Bolzano.
5. In deroga al comma 1, esercizi di commercio al dettaglio esistenti, che svolgono l’attività di commercio al dettaglio a prescindere dalle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4, possono continuare la loro attività. In caso di revoca o di decadenza dell’autorizzazione o comunque di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio, i locali cessano di avere destinazione d’uso di commercio al dettaglio.
6. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi valgono le seguenti prescrizioni:
a) essi non possono venire concentrati per la creazione di un unico punto di vendita;
b) possono essere trasferiti solo nell’ambito della stessa zona per insediamenti produttivi o in altre zone per insediamenti produttivi dello stesso comune. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 possono essere trasferiti anche in zone di altra tipologia urbanistica dello stesso comune, nelle quali il commercio al dettaglio è ammesso;
c) esercizi di commercio al dettaglio di cui ai commi 2 e 3 nonché tutti gli esercizi di commercio al dettaglio con autorizzazione rilasciata con riferimento ad un’attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso non possono essere ampliati oltre i limiti di superficie massima previsti nei commi 2 e 3. Se l’autorizzazione comprende anche articoli dei settori abbigliamento o alimentare, la superficie di vendita dell’esercizio di commercio al dettaglio non può essere ampliata;
d) gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 non possono essere ampliati;
e) nessun esercizio di commercio al dettaglio può essere trasferito in una zona per insediamenti produttivi da una zona di diversa tipologia urbanistica.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fatte salve le disposizioni di cui al capo VIII della presente legge, il procedimento e le sanzioni previsti dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
Art. 44-quater (Alloggi di servizio) - 1. In deroga all’articolo 44, comma 2, nella zona produttiva, nei limiti delle previsioni del regolamento d’esecuzione e del piano di attuazione, possono essere realizzati alloggi di servizio riservati esclusivamente ai titolari dell’impresa, ai collaboratori ed ai rispettivi famigliari. La superficie abitabile massima ammessa è di 160 meri quadrati per impresa. Il regolamento d’esecuzione definisce comunque le caratteristiche della superficie abitabile, le tipologie di attività economiche in relazione alle quali non è ammesso l’alloggio di servizio nonché il rapporto minimo tra la superficie dell’azienda e quella dell’alloggio. Il piano di attuazione stabilisce espressamente se ed eventualmente in quale misura nella zona produttiva a cui lo stesso si riferisce possono essere realizzati alloggi di servizio.
2. Gli alloggi di servizio costituiscono parte integrante dell’immobile aziendale. L’alienazione, il trasferimento, il godimento a qualsiasi titolo, la locazione di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi sono nulli. Sono tuttavia ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione degli alloggi di servizio stessi. E’ ammesso un utilizzo separato solo nei seguenti casi e fino a quando vi siano figli non indipendenti economicamente:
a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando l’alloggio di servizio spetti o venga assegnato al coniuge con cui convivono i figli;
b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulti impossibile proseguire l’attività aziendale.
3. In deroga all’articolo 44, comma 2, la Giunta provinciale per le imprese di lavorazione dei prodotti agricoli può autorizzare, anche nelle zone produttive e in quelle con destinazione particolare, la realizzazione di strutture ad uso foresteria destinate ad ospitare in via transitoria lavoratori e lavoratrici. La relativa richiesta viene inoltrata alla Giunta provinciale corredata dell’indicazione della collocazione della struttura e delle sue caratteristiche tecniche. Qualora per la zona produttiva interessata sia prevista, ai sensi dell’articolo 47, l’elaborazione del piano d’attuazione, la struttura autorizzata dalla Giunta provinciale deve essere inserita nel piano d’attuazione prima del rilascio della concessione edilizia. La cubatura riservata alla struttura ad uso foresteria rientra nell’ambito della destinazione d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità stabilite per i locali adibiti ad abitazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la costruzione, l’utilizzo ed eventuali limitazioni per le strutture ad uso foresteria.”
4. L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 45 (Insediamento delle imprese) - 1. L’insediamento delle imprese avviene ad opera degli enti competenti per le zone produttive, ossia i comuni, singolarmente o consorziati, la Provincia autonoma di Bolzano e la società Business Location Alto Adige di cui all’articolo 51-bis.
2. Le imprese possono essere insediate secondo la procedura di assegnazione disciplinata dall’articolo 46 all’articolo 50-bis o secondo la procedura contrattuale di cui all’articolo 51.
3. Nella fase di insediamento deve essere promossa la realizzazione di effetti sinergici tra le imprese per quanto riguarda l’ambiente e la tecnologia. I relativi criteri rientrano nei criteri di assegnazione di cui all’articolo 49, comma 3.”
5. L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 46 (Esproprio degli immobili) - 1. Gli immobili che sono stati inseriti nel piano urbanistico comunale quali zona per insediamenti produttivi, vengono espropriati.
2. I proprietari degli immobili possono disporre liberamente al massimo del 25 per cento delle aree e in ogni caso di non più di 20.000 metri quadrati per zona produttiva. Tale possibilità è esclusa per quegli immobili su cui già insistono complessi aziendali ammissibili in zone produttive nonché per le aree utilizzate all’1 ottobre 1997 per la lavorazione di ghiaia o per la produzione di asfalto. La volontà di disporre liberamente del 25 per cento delle aree deve essere dichiarata all’ente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della previsione dell’area come zona produttiva. Contestualmente il proprietario dichiara di cedere a titolo gratuito all’ente competente la quota delle aree liberamente disponibili necessaria alla realizzazione delle infrastrutture e delle aree comuni.
3. Qualora un’impresa sia già proprietaria dell’immobile da assegnare o del complesso aziendale ammesso in zona produttiva e soddisfi i requisiti previsti per l’assegnazione, si può prescindere dall’esproprio.
4. Per garantire un utilizzo e una gestione organici degli immobili che non vengono espropriati, con decreto del Presidente della Provincia, dopo aver sentito i proprietari interessati, possono essere costituite comunioni e divisioni materiali degli immobili. Il decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare. Le quote di comproprietà vengono determinate in proporzione all’estensione dei singoli immobili. I diritti reali gravanti sui singoli immobili sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sugli immobili materialmente suddivisi. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte in base alle esigenze. Gli immobili oggetto della comunione o della divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e sugli usi civici.
5. L’indennità di esproprio viene determinata ai sensi delle disposizioni delle leggi provinciali in materia. Per le aree che ai sensi del comma 2 sono utilizzate per la lavorazione di ghiaia o la produzione di asfalto, il 25 per cento della rispettiva area viene espropriato al valore di mercato stabilito dall’ufficio estimo della Provincia. Per i proprietari che ai sensi del comma 2 dispongono liberamente del 25 per cento dell’area, dall’indennità di esproprio viene trattenuta la somma che in proporzione corrisponde ai costi per l’urbanizzazione di cui all’articolo 48, comma 2.
6. L’utilizzo degli immobili di proprietà dell’ente assegnante, ai sensi dei criteri stabiliti con regolamento d’esecuzione, può temporaneamente essere concesso ad imprese fino al momento dell’assegnazione. Al fine di garantire un utilizzo razionale degli immobili di cui è proprietario, l’ente competente per le zone produttive può realizzare insediamenti di interesse pubblico che possono essere utilizzati anche da imprese. La realizzazione può essere eseguita anche da imprese cui, a titolo di compenso, vengono concessi diritti di utilizzo degli insediamenti. A tal fine è necessario stipulare una convenzione fra l’ente competente per la zona produttiva e l’impresa interessata.”
6. L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 47 (Piani d’attuazione delle zone produttive) - 1. Per le zone produttive vengono predisposti piani di attuazione ai sensi dell’articolo 30.
2. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d’interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive di interesse provinciale alla Provincia. Il piano di attuazione viene predisposto dopo aver sentito i proprietari che hanno dichiarato la volontà di disporre liberamente del 25 per cento delle aree. L’ente competente per le zone produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l’elaborazione del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l’ente competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.
3. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all’articolo 38 e le eventuali prescrizioni ai sensi dell’articolo 44, commi 3 e 4, e dell’articolo 44-quater. Il modello previsto dall’articolo 38 può essere sostituito da rappresentazioni tridimensionali. Inoltre il piano di attuazione individua:
a) le aree che ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 51 sono previste per l’insediamento delle imprese;
b) le aree di cui i proprietari ai sensi dell’articolo 46, comma 2, possono liberamente disporre;
c) le aree su cui già insistono complessi aziendali ammessi in zone produttive.
4. Il piano di attuazione per le zone produttive d’interesse provinciale è depositato per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni
territorialmente competenti e viene approvato dalla Giunta provinciale, sentito gli stessi e acquisito il parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un rappresentante della ripartizione competente per le zone produttive.
5. L’approvazione del piano di attuazione costituisce il presupposto per il rilascio della concessione edilizia. Solamente per la ristrutturazione di edifici aziendali già esistenti nonché come per la demolizione e ricostruzione degli stessi possono essere rilasciate concessioni edilizie anche prima dell’approvazione del piano di attuazione.
6. I costi per l’elaborazione del piano di attuazione vengono suddivisi proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili.”
7. L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 48 (Urbanizzazione delle zone produttive) - 1. Agli enti competenti per le zone produttive spetta la progettazione e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all’apprestamento degli immobili interessati. La progettazione e/o
l’esecuzione dei lavori possono anche essere affidate tramite convenzione alle imprese assegnatarie, ai proprietari degli immobili nonché alla società Business Location Alto Adige di cui all’articolo 51-bis.
2. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l’ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della Provincia costituisce titolo per l’iscrizione nel libro fondiario.
3. I costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento - anche in considerazione di un ampliamento della zona produttiva - vengono sempre suddivisi proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili siti nella zona produttiva stessa.”
8. L’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 49 (Assegnazione degli immobili) - 1. Gli enti competenti per le aree produttive provvedono all’assegnazione degli immobili ad imprese singole o costituite in consorzio. Gli immobili vengono assegnati alle imprese per l’esercizio delle rispettive attività aziendali.
2. L’assegnazione può avvenire in proprietà, con diritto di superficie, in concessione o in locazione.
3. L’assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dall’ente assegnante.
Nelle zone produttive d’interesse comunale, l’assegnazione avviene con deliberazione della giunta comunale. Nelle zone produttive d’interesse provinciale, l’assegnazione avviene con deliberazione della Giunta provinciale su proposta di un apposito comitato assessori nominato dalla stessa.
4. L’assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell’impresa assegnataria di un atto unilaterale d’obbligo. L’impresa assegnataria si obbliga:
a) a iniziare l’attività dichiarata entro il termine previsto e a comunicare l’inizio dell’attività sull’immobile assegnato;
b) a corrispondere il prezzo di assegnazione stabilito ai sensi dell’articolo 49-bis e a rispettare i termini previsti per il pagamento;
c) a rispettare gli obblighi di legge di cui all’articolo 49-ter;
d) nel caso di inosservanza degli obblighi di legge, ad adempiere alle sanzioni di cui all’articolo 50;
e) a presentare una cauzione per eventuali danni alle infrastrutture;
f) a rispettare eventuali particolari condizioni per l’immobile, il suo utilizzo, il progetto di costruzione o l’attività d’impresa.
5. Nel caso di assegnazione a favore di un’impresa individuale, se l’assegnatario vive in comunione legale dei beni, l’assegnazione è subordinata all’espressa rinuncia da parte del coniuge, nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, che l’immobile oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un immobile può:
a) essere assegnato ad un’impresa di locazione finanziaria, che nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4 si obbliga a realizzare impianti aziendali e a darli in locazione a imprese;
b) essere assegnato ad un’impresa che controlla in misura non inferiore al 51 per cento una società che esercita attività ammessa in zona produttiva nell’immobile da assegnare o che è controllata, nella stessa misura, dalla società operativa ovvero collegata con la stessa in modo tale che esista una coincidenza dell’assetto societario di almeno il 51 per cento. Qualora non vengano rispettati gli obblighi assunti con l’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, tutte le imprese coinvolte rispondono in solido per le sanzioni.
7. L’ente assegnante può provvedere all’assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario dell’immobile da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per l’esercizio di un’attività produttiva, al proprietario può essere trasferito, tramite permuta, un immobile libero da vincoli, con contemporanea assegnazione dell’immobile acquistato all’esercente l’attività produttiva.
8. Qualora l’assegnazione sia disposta con diritto di superficie, in concessione o in locazione, l’ente assegnante può richiedere una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi di cui al comma 4.
9. La deliberazione di assegnazione costituisce titolo per l’iscrizione del diritto di proprietà o del diritto di superficie nel libro fondiario. In base alla deliberazione vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell’immobile assegnato, il vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi, gli obblighi previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 49-ter e la responsabilità solidale di cui all’articolo 50, comma 2. Il vincolo di destinazione d’uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. In tal caso l’ente assegnante provvede anche alla cancellazione dell’annotazione nel libro fondiario.
10. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni senza previo esproprio di cui all’articolo 46, comma 3. Si può prescindere anche dall’assegnazione in presenza di un immobile, destinato a un impianto ammesso in zona produttiva e che già veniva utilizzato a scopo produttivo, che non è stato espropriato.”
9. Dopo l’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 49-bis e 49-ter:
“Art. 49-bis (Prezzo d’assegnazione) - 1. Il prezzo di assegnazione è determinato dall’ente assegnante sulla base della stima del valore di mercato effettuata annualmente dall’Ufficio Estimo provinciale. Il prezzo di assegnazione tiene conto:
a) della diminuzione del valore determinata dagli obblighi di legge di cui all’articolo 49-ter;
b) dei costi eventualmente sostenuti dall’ente assegnante per la predisposizione del piano di attuazione di cui all’articolo 47 e per l’urbanizzazione di cui all’articolo 48;
c) delle agevolazioni spettanti all’impresa per l’acquisto e l’urbanizzazione dell’immobile.
2. L’impresa assegnataria corrisponde il prezzo di assegnazione, previa richiesta dell’ente assegnante, entro i termini stabiliti per il pagamento.
3. Prima dell’assegnazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 3, l’ente assegnante può richiedere alle imprese individuate come assegnatarie un acconto nella misura massima del 25 per cento del prezzo di assegnazione previsto. In caso di rinuncia all’assegnazione da parte delle imprese individuate come assegnatarie, quest’importo o una parte a copertura delle spese viene trattenuto dall’ente assegnante a titolo di sanzione per l’aggravio e il ritardo causati alla procedura di assegnazione.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 50, allegate tabelle A e B, dal prezzo d’assegnazione vengono dedotte anche le agevolazioni concesse direttamente all’impresa assegnataria per l’acquisto dell’immobile.
Art. 49-ter (Obblighi di legge per l’assegnatario) - 1. Gli immobili assegnati e gli edifici ivi realizzati devono essere adibiti all’esercizio di attività ammesse in zone produttive. Per venti anni dalla loro assegnazione non possono essere alienati, affittati o locati e sugli stessi non possono essere costituiti diritti reali o altri diritti di godimento. La cessione da parte di società di persone o di società di capitali assegnatarie di quote, partecipazioni o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le imprese assegnatarie, previa comunicazione, possono:
a) affittare, locare o concedere diritti di godimento ad imprese che svolgono attività ammessa nella zona produttiva, nella misura massima del 15 per cento dell’immobile assegnato o del volume edilizio ivi realizzato;
b) costituire ipoteche a garanzia dei finanziamenti relativi all’attività aziendale e servitù di pubblico interesse;
c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al coniuge di uno dei titolari dell’impresa;
d) cedere l’immobile assegnato per l’esercizio di un’attività ammessa in zona produttiva a società che partecipano all’impresa assegnataria per almeno il 51 per cento, a società che sono partecipate dall’impresa assegnataria per almeno il 51 per cento o a società che sono collegate con l’assegnataria in modo che vi sia una coincidenza dell’assetto societario di almeno il 51 per cento.
3. Le imprese assegnatarie, previa richiesta, possono derogare alle disposizioni di cui al comma 1:
a) quando la realizzazione del complesso aziendale viene affidata ad un’impresa di locazione finanziaria tramite costituzione del diritto di superficie;
b) quando la proprietà dell’area assegnata e/o dell’edificio ivi realizzato viene ceduta a un’impresa di locazione finanziaria al fine di ottenere un finanziamento tramite leasing;
c) quando il proseguimento dell’attività aziendale da parte dell’impresa assegnataria diventa impossibile o sia seriamente compromesso a causa di un incidente, di pensionamento, di malattia o di morte;
d) in casi motivati cui si riconduce un’importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e del tessuto economico.”
10. L’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 50 (Sanzioni) - 1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli relativi alle zone produttive si applicano le sanzioni di cui alle allegate tabelle A e B.
2. Nel caso in cui, prima del decorso del termine obbligatorio di venti anni, l’impresa assegnataria alieni in tutto o in parte l’immobile assegnato o l’edificio ivi realizzato, o costituisca diritti reali sugli stessi o ceda quote, partecipazioni o azioni, l’impresa assegnataria e l’acquirente rispondono in solido nei confronti dell’ente assegnante per il pagamento delle sanzioni.
3. Qualora l’assegnatario abbia pagato le sanzioni previste, si può prescindere dalla revoca dell’assegnazione in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata nonché liquidazione coatta amministrativa.
4. Qualora l’impresa assegnataria alieni l’immobile assegnato e gli edifici ivi realizzati a causa di una crescita dimensionale dell’attività tale da rendere necessario il trasferimento della sede dell’azienda, se quest’ultimo non avviene in altre province o all’estero, o a causa dell’incompatibilità dell’attività dell’impresa con le altre attività esercitate nella zona, l’ente assegnante può ridurre le sanzioni previste del 50 per cento.”
11. Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 50-bis (Revoca dell’assegnazione) - 1. Nei casi di cui all’articolo 50, allegata tabella A, l’assegnazione viene revocata. La deliberazione di revoca costituisce titolo per l’iscrizione del diritto di proprietà a favore dell’ente assegnante o per la cancellazione del diritto di superficie nel libro fondiario.
2. Deliberata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull’importo dovuto per la restituzione. L’ente competente notifica entro 60 giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie, il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere dell’ente fino alla definizione delle stesse. L’ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.
3. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati devono avviare la procedura di revoca, con riserva d’intervento sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni.
4. In caso di revoca dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A, lettere a), b) o c), il prezzo dovuto all’assegnatario per la restituzione dell’immobile è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione. L’importo per le eventuali opere di urbanizzazione o per gli eventuali edifici ivi realizzati consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Dagli importi di cui sopra vanno detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici per l’acquisizione e l’apprestamento dell’immobile e la costruzione degli edifici, così come il 30 per cento del valore di mercato stimato, a titolo di sanzione, per il mancato rispetto di quanto dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 49, comma 4.
5. L’ente assegnante può procedere alla revoca dell’assegnazione anche in caso di cessazione dell’attività o di interruzione dell’attività per più di due anni, ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A, lettera d), se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa. In tal caso il prezzo dovuto all’impresa interessata per la restituzione dell’immobile nonché per gli eventuali edifici già esistenti sull’immobile al momento dell’assegnazione è pari a quello corrisposto dalla medesima in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. L’importo per le opere di urbanizzazione o per gli edifici eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca dell’assegnazione. Dall’importo così determinato vanno detratti a titolo di sanzione, per il mancato utilizzo dell’immobile assegnato, gli importi che l’impresa interessata avrebbe dovuto pagare all’ente assegnante in caso di vendita dell’immobile stesso al momento dell’interruzione dell’attività, nonché i vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per la realizzazione degli edifici.”
12. L’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 51 (Procedura contrattuale) - 1. In casi particolarmente motivati gli enti competenti per le aree produttive possono prescindere in tutto o in parte dall’esproprio degli immobili e possono stipulare con i proprietari degli immobili o con coloro che su questi ultimi abbiano un diritto reale di godimento di durata almeno decennale - direttamente o tramite la società Business Location Alto Adige - un contratto di durata decennale. Un analogo contratto può essere stipulato anche fra la società Business Location Alto Adige, quale proprietaria dell’immobile, e l’impresa che si deve insediare.
2. Il contratto disciplina le condizioni fondamentali di utilizzo dell’immobile a tutela del raggiungimento degli obiettivi urbanistici e di politica economica. In particolare esso disciplina:
a) il termine entro il quale dovrà essere iniziata l’attività ammessa in zona produttiva e il proseguimento della stessa;
b) l’eventuale esclusione di determinate attività e l’eventuale obbligo di rispettare particolari limitazioni e standard ambientali e standard per le emissioni;
c) la predisposizione del piano di attuazione e la realizzazione dell’urbanizzazione dell’immobile con l’obbligo di cedere le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e di partecipare proporzionalmente ai costi di urbanizzazione;
d) in caso di alienazione, l’obbligo di prevedere nel relativo atto di cessione il subentro dell’acquirente nel contratto in oggetto;
e) le sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali;
f) l’opzione d’acquisto ai sensi del comma 3 e il diritto di prelazione di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), all’ente competente è riconosciuta per la durata del contratto un’opzione di acquisto dell’immobile e degli edifici ivi realizzati. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore di mercato stimato, ridotto del 30 per cento a titolo di sanzione.
4. In caso di alienazione dell’immobile e degli edifici ivi realizzati, entro 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, all’ente competente spetta un diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione viene iscritto nel libro fondiario.”
13. Dopo l’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 51-bis e 51-ter:
“Art. 51-bis (Business Location Alto Adige) - 1. La società Business Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione territoriale dell’Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l’incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l’insediamento di imprese produttive con possibilità di futuro sviluppo.
2. I principali ambiti di intervento della società sono la promozione territoriale dell’Alto Adige, l’acquisto e l’amministrazione di immobili produttivi, l’insediamento di imprese e l’urbanizzazione delle zone produttive. Gli enti competenti per le zone produttive possono delegare alla società Business Location Alto Adige l’espletamento di fasi della procedura di assegnazione e di quella contrattuale.
3. L’insediamento delle imprese ad opera della società Business Location Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all’articolo 51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono particolare attenzione all’insediamento di quelle imprese che, conformemente al programma provinciale per l’innovazione, operano in settori di rilievo strategico da un punto di vista politico-economico. Nelle zone produttive di interesse comunale la società Business Location Alto Adige può insediare imprese solo su richiesta o con il consenso del comune interessato.
4. Ai fini dell’insediamento di imprese e dell’acquisizione di investimenti diretti di imprese, la società può, nell’ambito di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale, acquisire, costruire o demolire, utilizzare o rendere utilizzabili immobili produttivi. La Giunta Provinciale può trasferire, anche a titolo gratuito, alla società Business Location Alto Adige la proprietà o la disponibilità di immobili.
Art. 51-ter (Disposizioni transitorie) - 1. Qualora imprese in zone per insediamenti produttivi, scaduti tutti i vincoli connessi all’assegnazione, interrompano l’attività aziendale per oltre tre anni, gli enti competenti per la zona produttiva possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l’attività aziendale. Decorso inutilmente il termine stabilito può essere avviata la procedura di esproprio, salvo che l’interruzione dell’attività aziendale sia determinata dall’attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell’azienda.
2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 49-ter e 50, che siano più favorevoli per l’assegnatario, sono applicabili anche retroattivamente ad assegnazioni già disposte e sostituiscono quelle parti delle convenzioni già stipulate che non siano compatibili con le stesse.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 50-bis si applicano ai procedimenti di revoca avviati dopo l’entrata in vigore di tale articolo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure di assegnazione per le quali all’entrata in vigore dell’articolo 49, comma 4, non sia ancora stata sottoscritta la convenzione prevista. Ai sensi dell’articolo 49, comma 4, la convenzione è sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 51 si applicano alle zone produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata alcuna procedura di esproprio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44, comma 3, 44-quater, comma 1, e 46, comma 2, si applicano alle zone produttive per le quali al momento dell’entrata in vigore di tali articoli non sia ancora stata adottata la proposta del piano di attuazione.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 47 trovano applicazione per le zone produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata la procedura per la predisposizione del piano d’attuazione.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle zone per insediamenti produttivi già ed ancora definite di completamento o di espansione nei piani urbanistici comunali.”

ARTICOLO 14
1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In attesa dell’entrata in vigore del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 59.”
2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 55-bis (Piano di riqualificazione urbanistica) - 1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell’interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all’interno del centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un’estensione complessiva non inferiore a 2 ettari e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l’unitarietà e la funzionalità dell’intervento, le zone di verde agricolo.
2. Per queste aree deve essere predisposto, nell’interesse pubblico di migliorare la qualità dell’ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e prevedere in particolare il riordino e il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture primarie e secondarie e il riuso di immobili irrazionalmente dislocati o utilizzati.
3. Nell’individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti:
a) la densità edilizia territoriale riferita all’intera zona;
b) i rapporti minimi e massimi relativi alle destinazioni d’uso prevalenti, garantendo un assetto polifunzionale della zona;
c) criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi.
4. Il piano di riqualificazione urbanistica è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che siano proprietari di almeno tre quarti dell’area compresa nel piano. Il piano di riqualificazione urbanistica è approvato secondo le disposizioni ed agli effetti di cui all’articolo 55.
5. La Giunta provinciale, di concerto con il comune, può procedere di propria iniziativa sia all’individuazione della zona nel piano urbanistico comunale che alla redazione, approvazione e attuazione del piano di riqualificazione urbanistica, qualora siano interessate competenze della Provincia e comunque nel caso di aree delle stazioni ferroviarie o aree militari.
6. Per le aree interessate dal piano di riqualificazione urbanistica si applica il principio di perequazione urbanistica, da attuarsi tramite convenzione urbanistica di cui all’articolo 40-bis. La perequazione urbanistica è basata sui valori iniziali degli immobili compresi nell’area interessata dal piano di riqualificazione urbanistica e deve garantire che tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti partecipino, in proporzione a questi valori, sia ai benefici che agli oneri. In particolare:
a) vengono confermati i diritti edificatori derivanti da edifici esistenti, anche se previsti in demolizione e ricostruzione o con altra collocazione dal piano di riqualificazione urbanistica, a condizione che la loro destinazione d’uso rientri tra quelle indicate e nei limiti previsti al comma 3;
b) viene riconosciuto un indice di densità edilizia pari a 1,5 metri cubi/metri quadrati, riferita ai singoli lotti, ai proprietari delle aree inedificate o di aree sulle quali insistono fabbricati con destinazione che non rientri tra quelle previste al comma 3;
c) la maggior quota di cubatura derivante dall’indice di densità edilizia territoriale assegnato all’area è attribuita al comune;
d) nel caso in cui la proprietà delle aree sia in parte o totalmente già pubblica, la quota parte di cubatura non utilizzata per opere e insediamenti di interesse pubblico potrà essere alienata tramite procedura ad evidenza pubblica.”
3. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano d’attuazione possono essere demoliti e ricostruiti nei limiti della cubatura e dell’altezza preesistenti, rispettando però gli altri parametri di edificabilità previsti dal piano urbanistico comunale. Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale le distanze esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le distanze prescritte dal codice civile.”

ARTICOLO 15
1. Il comma 2-bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2-bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell’agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per ettaro ed è altresì tenuto alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall’autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione. L’irrogazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente competente.”
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4-bis. In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell’incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all’articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell’aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d’uso.”
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui la concessione edilizia è rilasciata per un determinato utilizzo e a tempo determinato e, cessato l’utilizzo, la costruzione deve essere eliminata. Se la costruzione non viene eliminata entro sei mesi dalla cessazione dell’utilizzo, il comune provvede ai sensi del capo VIII.”
4. L’articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 67 (Impianti di interesse provinciale) - 1. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e quelli per la depurazione delle acque di rifiuto, realizzati da parte dell’amministrazione provinciale sulla base di programmi stabiliti dalla Provincia, nonché tutte le opere sanitarie e sociali e le infrastrutture di qualsiasi natura di interesse sovracomunale e di competenza dell’amministrazione e/o di interesse provinciale, ivi comprese le costruzioni universitarie, non sono subordinati a concessione edilizia. La conformità dei progetti con il piano urbanistico del comune territorialmente competente e con la presente legge viene accertata dall’assessore provinciale all’urbanistica, sentito il sindaco territorialmente competente che deve comunicare la sua presa di posizione entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza della presa di posizione l’assenso si intende acquisito. L’autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio, ove prescritta, viene richiesta dall’assessore all’urbanistica presso l’autorità provinciale competente.“

ARTICOLO 16
1. Il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge, in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio.”
2. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia o del comune, la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai competenti organi dell’amministrazione.”
3. L’articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 71 (Concessione in deroga) - 1. Il rilascio di concessioni edilizie in applicazione di disposizioni che consentono alle amministrazioni di derogare alle norme del regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo nulla osta dell’assessore provinciale competente, della ripartizione provinciale ai beni culturali nonché dell’autorità preposta alla tutela della strada, in quanto competenti.
2. Le concessioni in deroga di cui al comma 1 possono essere rilasciate per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico nonché, in caso di necessità derivante da ritrovamenti archeologici, anche per edifici ed impianti diversi.”

ARTICOLO 17
1. L’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, é così sostituito:
“Art. 75 (Determinazione del contributo sul costo di costruzione) - 1. La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 ed è determinata dal consiglio comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della destinazione d’uso e dell’ubicazione delle costruzioni. Per la costruzione di edifici con destinazione “abitazione” la quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione ammonta al 15 per cento del costo di costruzione, salvo diversa disciplina nel regolamento comunale; il volume abitativo nella sede del maso chiuso, eccedente quello esonerato dalla quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione, è soggetto ad un contributo fino al tre per cento.
2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d’uso di costruzioni:
a) abitazione;
b) attività terziaria eccettuato il commercio;
c) commercio al dettaglio;
d) attività produttiva e commercio all’ingrosso;
e) agricoltura;
f) opere di interesse pubblico;
g) abitazione convenzionata.
3. Cambiamenti di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti nonché di aree, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e, se attuato senza concessione edilizia, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell’opera rispettivamente dei costi di costruzione in misura semplice delle aree abusivamente trasformate stabilito in base all’articolo 73. Agli effetti della presente legge la locazione temporanea di uffici alla pubblica amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione d’uso.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le attività economiche che possono essere esercitate anche nelle abitazioni.”
2. L’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione) - 1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è comunque dovuta nei seguenti casi:
a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all’articolo 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda;
b) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 metri cubi;
c) per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione urbanistica;
d) per la cubatura soggetta al vincolo di cui all’articolo 79;
e) per edifici e attrezzature pubblici.
2. L’esenzione di cui alla lettera b) del comma 1 è applicabile esclusivamente a favore di persone che abbiano la loro residenza anagrafica in un comune del territorio provinciale, non siano proprietarie, usufruttuarie o titolari del diritto d’uso su un alloggio della dimensione minima di 495 metri cubi e che non abbiano mai fruito dell’esenzione qui prevista. Se il richiedente è proprietario di un’abitazione la cui dimensione è inferiore a 495 metri cubi e non ha mai fruito dell’esonero dal contributo sul costo di costruzione ovvero ha già usufruito di tale esonero anche se non è piú proprietario di detta abitazione, il previsto esonero viene applicato sulla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione e impegnarsi a trasferire la propria residenza nell’abitazione a lavori ultimati. Se, entro un anno dal rilascio della licenza d’uso, la residenza non è stata trasferita nell’abitazione, è dovuta la quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione.
3. Chi acquista un’abitazione, è in possesso dei requisiti e adempie alle condizioni di cui al comma 2, ha diritto al rimborso della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione per tale abitazione fino a 495 metri cubi, purché l’acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d’uso rispettivamente dal pagamento della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione.”
3. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“1. I volumi tecnici e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti nei piani urbanistici comunali o nei piani di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all’articolo 73. Sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all’articolo 73 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dal 1° gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica.”
4. Il comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“3. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo, per la cubatura destinata alle attività produttive o al commercio all’ingrosso, il contributo di urbanizzazione secondaria non è dovuto, se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d’obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d’uso a cura del comune e a spese del concessionario.”

ARTICOLO 18
1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 79 (Edilizia convenzionata) - 1. Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d’uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell’importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda.
2. Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto unilaterale d’obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L’annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario.
3. L’abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d’uso. Entro il medesimo termine l’acquirente o il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell’abitazione.
4. Qualora l’abitazione convenzionata dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da persone aventi diritto. Il fatto che l’abitazione si sia resa libera, deve essere comunicato al comune entro trenta giorni. Se la comunicazione non avviene o avviene in ritardo si applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro.
5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquista efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario.
6. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
7. Se un’abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1 è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell’occupazione abusiva, viene applicata un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l’ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio e alloggi protetti.
9. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.
10. Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in questo articolo e nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo si applica l’articolo 91.
11. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza
agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l’amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.
12. La convenzione e l’atto unilaterale d’obbligo possono essere autenticati dal segretario del comune interessato.
13. I requisiti per l’occupazione di un’abitazione convenzionata possono essere dimostrati esclusivamente mediante una certificazione ufficiale o i relativi documenti in originale o copia fotostatica.
14. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti ulteriori criteri.“
2. L’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 79-bis (Cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79) - 1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento in cui disciplina se ed in quali casi sia ammissibile la cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79. Questo regolamento deve essere approvato dalla Giunta provinciale.
2. Nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 il proprietario di alloggi convenzionati non occupati ha la possibilitá di richiedere la cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79.
3. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione, e nei restanti comuni al 90 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle abitazioni convenzionate, per il cui recupero siano state utilizzate le agevolazioni edilizie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
5. Il presente articolo non si applica fin tanto che non venga emanato il regolamento di cui al comma 1.”

ARTICOLO 19
1. I commi 3 e 6 dell’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela del paesaggio, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. È comunque dovuto il contributo di concessione.”
2. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione nella misura del 15 per cento nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.
3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 15 per cento nonché una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”
3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies:
“3-ter. Qualora si tratti di costruzioni che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, per ogni metro quadrato di superficie coperta un importo pari al cinque per cento del costo di costruzione per metro quadrato di cui all’articolo 73.
3-quater. Se si tratta di costruzioni abusive che comportano un cambiamento di destinazione d’uso, dall’importo determinato ai sensi dei commi 3 e 3-bis possono essere detratti gli importi dei contributi di urbanizzazione già versati al comune per la medesima opera.
3-quinquies. Se si tratta di opere e interventi non valutabili in termini di superficie coperta o di cubatura, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, un importo pari al due per cento del costo di costruzione e comunque nella misura minima di euro 1.000.”
4. Il comma 1 dell’articolo 86 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
„1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili soggetti a vincolo di tutela storico - artistica o di tutela del paesaggio.”
5. Il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parti di esse una sanzione pecuniaria pari all’80 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al 60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”

ARTICOLO 20
1. La rubrica dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio di attività edilizia ai sensi dell’articolo 132 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla denuncia di inizio lavori, il sindaco ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria e al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.”
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“2. Il richiedente il servizio di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 85 e, limitatamente alle prime due rate, nell’ipotesi dell’articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Ogni contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è nullo e il funzionario dell’azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.”

ARTICOLO 21
1. Nel testo in lingua tedesca dell’articolo 99 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e anche nella rubrica dell’articolo la parola: “Baukostenabgabe“ è sostituita dalla parola: “Konzessionsgebühr“.
2. L’articolo 100 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 100 (Sanzioni penali) - 1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia autonoma di Bolzano applica per le violazioni edilizie le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.”
3. L’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 105 (Ricorso popolare) - 1. Avverso autorizzazioni o esecuzioni di opere in contrasto con le disposizioni della presente legge, con i regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, su parere vincolante della commissione urbanistica provinciale alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui all’articolo 89.”

ARTICOLO 22
1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti nonché gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. Gli apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle associazioni di apicoltori. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle dimensioni ammissibili. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l’acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l’autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell’azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola.”
2. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l’immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l’estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare.”
3. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. Il trasferimento di sedi di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per i motivi oggettivi sopra specificati. Il trasferimento è possibile anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell’azienda agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà dell’azienda si trovi in quel comune. Il comune rilascia la concessione dopo aver acquisito un parere vincolante della commissione di cui al comma 29 circa l’esistenza degli oggettivi motivi e la nuova ubicazione. L’ubicazione deve essere scelta tenuto conto delle esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento nel territorio di un comune confinante, la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui è sita la vecchia sede, rilascia un parere sull’esistenza dei motivi oggettivi, mentre la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui viene realizzata la nuova sede, rilascia un parere sull’ubicazione.”
4. Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“10. In caso di trasferimento della sede del maso chiuso ai sensi del comma 9, l’utilizzo a fini edificatori dell’area della vecchia sede dell’azienda agricola avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico o dal piano di attuazione relativa all’area della vecchia sede dell’azienda agricola. È comunque interdetta l’attività agricola nella vecchia sede dell’azienda agricola. Nel rispetto di queste disposizioni i fabbricati rurali non più utilizzati per effetto del trasferimento possono essere trasformati in volume residenziale. Il volume residenziale già esistente o che, per effetto del trasferimento, può essere realizzato sull’area della vecchia sede dell’azienda agricola, è soggetto alle disposizioni sull’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79.”
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“10-bis. Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad un’altra nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13-bis. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.”
6. Dopo il comma 10-bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “10-ter. In caso di demolizione della sede di un maso chiuso, anche in deroga ad altre disposizioni di legge aventi contenuto contrario, si decade dal diritto di realizzare la sede dell’azienda agricola, se il comune non rilascia, contestualmente alla concessione edilizia per la demolizione, anche quella per la realizzazione della nuova sede dell’azienda agricola. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la realizzazione della nuova sede dell’azienda agricola in altra sede nel verde agricolo nell’ambito del territorio comunale avvenga nelle ipotesi di cui al comma 13-bis. A carico del maso chiuso è annotato il relativo divieto di edificazione.”
7. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Esercizi ricettivi che in data 1o gennaio 1988 erano classificati ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l’ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati a seconda della loro classificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell’ambito dell’area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell’esercizio ricettivo stesso. L’area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l’ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra nonché le relative norme transitorie. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale d’obbligo vale anche per i progetti non riguardanti varianti essenziali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
8. Il comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Nelle zone di cui al comma 11 edifici distrutti o danneggiati da calamitá naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune, mantenendo la destinazione d’uso preesistente. La distruzione o il danneggiamento dell’edificio in seguito a una calamitá naturale o a una catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale.”
9. Il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite con la stessa destinazione d’uso nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.”
10. Dopo il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13-bis e 13-ter: “13-bis. Nei seguenti casi, costruzioni situate nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite in altra sede nel verde agricolo nell’ambito dello stesso territorio comunale:
a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell’articolo 66;
b) per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche.
13-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 13-bis le situazioni di pericolo ai sensi dell’articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture pubbliche sono confermate dall’ufficio provinciale competente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale.”
11. Il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume abitativo di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest’ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Presso la sede dell’azienda agricola l’ampliamento di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in altri fabbricati mediante trasformazione di volume agricolo esistente facente parte della sede dell’azienda agricola e non più necessario per la conduzione della stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata ai sensi dell’articolo 79. In deroga all’articolo 79 essa puó essere utilizzata per affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché per gli altoatesini all’estero, come queste vengono precisati con deliberazione della Giunta provinciale. Il convenzionamento non è prescritto se il volume residenziale non viene ampliato in misura superiore al 20 per cento.”
12. Il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“20. Edifici adibiti ad attività produttiva o a commercio al dettaglio, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra, e comunque non superiore a 850 metri cubi, in volume residenziale ai sensi dell’articolo 79, a condizione che l’edificio sia situato a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali e non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura dell’edificio utilizzata per gli scopi di cui sopra non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso per la nuova costruzione.”
13. Dopo il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 20-bis e 20-ter.
“20-bis. Negli edifici siti ad una distanza superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, e adibiti in parte a scopo abitativo e in parte a scopo produttivo ai sensi del comma 20 e non più utilizzati a scopo produttivo, la cubatura adibita a scopi produttivi può essere trasformata, nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 495 metri cubi, in volume abitativo ai sensi dell’articolo 79 della presente legge, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura produttiva dell’edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso per la nuova costruzione.
20-ter. Edifici adibiti a prestazione di servizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 75, esclusi i pubblici esercizi nonché immobili che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra in volume abitativo ai sensi dell’art. 79, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica ed alla fognatura comunale. La cubatura dell’edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso per la nuova costruzione.”
14. Il comma 22 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“22. Qualora la sede dell’azienda agricola sia costituita da un immobile soggetto ai vincoli di cui alle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall’assessorato all’agricoltura per il recupero della sede dell’azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla ripartizione provinciale beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dalla ripartizione provinciale natura e paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all’osservanza dei vincoli.
Qualora, a giudizio della ripartizione provinciale beni culturali, l’intervento di recupero per gli immobili facenti parte della sede dell’azienda agricola o per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo sia incompatibile con la necessità della conservazione, è ammessa la costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 700 metri cubi e in osservanza dei criteri della tutela degli insiemi.”
15. Il comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, qualora si tratti di edifici più grandi nel limite massimo di 2.000 metri cubi, in abitazioni convenzionate, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. In deroga all’articolo 79 possono essere adibiti ad agriturismo. Dopo la trasformazione in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il fabbisogno di cui al comma 1 deve essere demolito prima del rilascio della licenza d’uso per il volume residenziale, a meno che non venga fornita, tramite un parere della ripartizione provinciale agricoltura, la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un’azienda agricola. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzato nessun nuovo volume aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l’ubicazione può essere spostata nell’ambito della sede dell’azienda oppure è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta. La Giunta provinciale emana le relative direttive.”
16. Il comma 24 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“24. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della destinazione d’uso ai sensi dei commi 20, 20-bis e 20-ter non si applica alle costruzioni delle aziende ortofloricole.”
17. Il comma 26 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“26. Su richiesta del competente consiglio comunale ed in deroga alle disposizioni dell’articolo 28 e di questo articolo, la Giunta provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d’uso da volume residenziale esistente nel verde agricolo e della cubatura realizzata ai sensi dell’articolo 108, comma 1, in cubatura riservata a pubblico esercizio ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”
18. Dopo il comma 27 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 28 e 29:
“28. Nel verde agricolo e nel bosco, anche in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco, possono essere realizzati depositi per legname. Nell’autorizzazione è indicata la superficie sulla quale si estende il deposito di legname. Nell’ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. Se queste superano la misura determinata con deliberazione della Giunta provinciale, è necessaria la concessione edilizia. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate. Con propria deliberazione la Giunta provinciale emana direttive di applicazione.
29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della ripartizione provinciale agricoltura, un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, un rappresentante della ripartizione provinciale natura e paesaggio, un agronomo e dal sindaco del comune interessato. Il sindaco svolge le funzioni di presidente della commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.”

ARTICOLO 23
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
“6. Al comma 1 dell’articolo 88 la dizione: “In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative” si interpreta nel senso che l’annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi.
7. Al comma 1-bis dell’articolo 88 la dizione: “area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4” si interpreta nel senso che si tratta di un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.”

ARTICOLO 24
1. Il comma 1 dell’articolo 108 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre al volume residenziale massimo attualmente ammesso - una cubatura massima di 250 metri cubi, da destinarsi esclusivamente all’attività di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di questa attività. La realizzazione di bagni di fieno e di maneggi rientra nell’attività di agriturismo. Per la copertura di maneggi e la realizzazione di locali esclusivamente necessari per l’attività equestre è richiesto un parere della commissione di cui all’articolo 107, comma 29. Le facoltá ai sensi del presente comma valgono anche per i casi di cui all’articolo 107, comma 1, ultimo periodo.”

ARTICOLO 25
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“11. La commissione edilizia comunale può invitare il richiedente la concessione edilizia a presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale per fornire spiegazioni in merito alla domanda di concessione. In questo caso la trattazione della pratica è sospesa e il termine di cui all’articolo 69 è prorogato di 30 giorni. Il regolamento edilizio comunale disciplina le relative modalità.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
„2. Per la consulenza della commissione edilizia nelle decisioni su progetti influenti sul sistema insediativo urbanistico, sull’estetica dell’ambiente urbano e con impatto paesaggistico, i comuni possono insediare una consulta sull’assetto urbanistico. La composizione ed il regolamento della consulta vengono disciplinati con il regolamento edilizio.
3. Il comune con il regolamento edilizio può stabilire la percentuale della nuova cubatura non convenzionata, nell’ambito della quale gli alloggi devono avere una superficie non inferiore a 65 metri quadri.”

ARTICOLO 26
1. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all’articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell’ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.”
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Le verande esposte al sole diretto per almeno tre ore al giorno servono alla climatizzazione di abitazioni. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si possono derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto e immediato con l’abitazione e non possono superare l’otto per cento della superficie utile lorda di piano dell’abitazione stessa.
4. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione di edifici esistenti alla data dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione.”
3. Il comma 6 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.”
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:
“8. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento “In-House”, o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale.
9. Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell’entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. Con deliberazione della Giunta provinciale è determinata la parte dei vani distributivi chiusi, che non viene calcolata come cubatura. Per i giroscale aperti ed esistenti all’entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio.”

ARTICOLO 27
1. Il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Nel caso di ampliamento della superficie lorda di piano per l’ampiamento quantitativo di pubblici esercizi è necessario il rilascio della concessione edilizia che è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. Il relativo vincolo di non frazionabilità della durata ventennale è annotato nel libro fondiario a cura del sindaco. Il vincolo ventennale di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario anche per gli esercizi di cui all’articolo 29, comma 7, e all’articolo 107, comma 11. Decorso tale termine ovvero in caso di distacco e alienazione di parti del compendio immobiliare previo nulla osta della giunta provinciale, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel libro fondiario. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”

ARTICOLO 28
1. Dopo l’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 128-ter (Affitto di camere e appartamenti per ferie) - 1. Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l’utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa ulteriori criteri e l’entità dell’ampliamento ammissibile.
2. La concessione edilizia per l’ampliamento è rilasciata previa presentazione di un atto unilaterale d’obbligo che autorizza il sindaco a far annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione dell’edificio all’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. Il vincolo ha una durata di 20 anni.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all’80 per cento del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in caso di cessazione dell’attività deve essere annotato il vincolo di cui all’articolo 79.”

ARTICOLO 29
1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
„1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d’uso. Alla domanda per il rilascio della licenza d’uso devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità dell’edificio al progetto approvato, l’avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti nonché lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale risultante dalla demolizione. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale, l’ultima rata può essere corrisposta soltanto ad avvenuta demolizione dell’edificio. Con delibera della Giunta provinciale vengono indicati gli attestati necessari per il rilascio della licenza d’uso, che possono essere sostituiti con la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per l’utilizzazione di un edificio senza licenza d’uso è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese o frazione dello stesso una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 73 delle parti dell’edificio abusivamente occupate.”

ARTICOLO 30
1. L’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 132 (Denuncia di inizio di attività edilizia e autorizzazione) - 1. Nel regolamento edilizio comunale sono stabiliti gli interventi che sono subordinati solo alla denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione.”

ARTICOLO 31
1. L’articolo 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 133 (Norma transitoria) - 1. La Giunta provinciale adotta definizioni uniformi per i parametri urbanistici e un regolamento unificato della simbologia. La ripartizione provinciale urbanistica adegua i piani urbanistici alle nuove definizioni e alla nuova simbologia.
2. La Giunta provinciale adotta uno schema tipo delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale su cui si basa l’attività dei comuni.”

ARTICOLO 32
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 17 e all’articolo 19, commi 1 e 3, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra i comuni possono adottare le deliberazioni ivi previste. Decorso il suddetto termine e finché il comune non ha determinato con regolamento l’aliquota del contributo sul costo di costruzione, l’aliquota ammonta a zero. Decorso il suddetto termine sono inoltre abrogate tutte le norme di legge e regolamentari provinciali che prevedono esenzioni dal contributo sul costo di costruzione incompatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
2. I comuni trasmettono i piani di attuazione nonché le modifiche dei medesimi non ancora trasmessi in base ad altre disposizioni alla ripartizione provinciale urbanistica, la quale provvede alla pubblicazione in forma digitale.
3. Per le abitazioni per cui sono stati assunti i vincoli ai sensi dell’articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, decorso il termine ventennale di durata del vincolo, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per le abitazioni convenzionate al fine di ottenere l’agevolazione edilizia per il loro recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o dell’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa rilascia, decorso il termine ventennale di durata del vincolo o dopo l’eventuale revoca dell’agevolazione edilizia, il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo.
4. La facoltà disciplinata dall’articolo 107, comma 12, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla presente legge, di ricostruire nel verde agricolo all’interno dello stesso comune gli edifici espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, ed esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997, rimane valida, nei limiti indicati dalla predetta disposizione, per tutti quegli edifici per i quali all’entrata in vigore della presente legge la previsione urbanistica ne consentiva l’esproprio.

ARTICOLO 33
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 24, l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 25, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 37, il comma 3 dell’articolo 39, il comma 2 dell’articolo 41, l’articolo 45-bis, l’articolo 47-bis, l’articolo 47-ter, l’articolo 48-bis, l’articolo 48-ter, l’articolo 48-quater, l’articolo 48-quinquies, l’articolo 101, l’articolo 102, il comma 17 dell’articolo 107, il comma 3 dell’articolo 107-bis, il comma 2 dell’articolo 110, l’articolo 117, il comma 2 dell’articolo 127, i commi 3 e 4 dell’articolo 128 nonché l’articolo 130.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 luglio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER



ALLEGATO 1
Tabella A (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato A all’articolo 50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)

 

Fattispecie Sanzioni
Prima dell’inizio dell’attività aziendale Entro 5 anni dall’inizio dell’attività aziendale  Dopo 5 anni dall’inizio dell’attività aziendale

a) Alienazione dell’immobile assegnato o di parte di esso, degli edifici ivi realizzati o di parte di essi, di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell’impresa assegnataria;

a) Gli atti giuridici sono nulli e l’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4.

a) Sanzione pari a 2 volte il prezzo di assegnazione rivalutato.

a) La differenza tra il prezzo di assegnazione rivalutato in base agli indici sul costo della vita e il giusto prezzo che, a giudizio dell’Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto l’immobile o parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell’alienazione. Tale importo viene ridotto annualmente in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi previsti.

b) Costituzione di diritti reali sull’immobile assegnato o su parte di esso;

b) Gli atti giuridici sono nulli e l’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4.

b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a).

b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a).

c) Mancato inizio dell’attività aziendale entro i termini stabiliti nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 49, comma 4;

c) L’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4.

 

 

d) Cessazione dell’attività aziendale o interruzione della stessa per più di due anni, se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell’azienda ai sensi delle norme provinciali.

 

 d) L’ente assegnante può revocare l’assegnazione ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 5.

d) L’ente assegnante può revocare l’assegnazione ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 5.




ALLEGATO 2
Tabella B (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato B all’articolo 50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)

 

Fattispecie Sanzione
a) Affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 15 per cento dell’immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati; a) per ogni metro quadrato una sanzione pari a 1,5 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall’Ufficio Estimo provinciale relativo all’intera durata della violazione;
b) affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 30 per cento dell’immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati; b) per ogni metro quadrato una sanzione pari a 4 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall’Ufficio Estimo provinciale relativo all’intera durata della violazione;
c) mancato rispetto di quanto dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 49, comma 4, e non diversamente disciplinato. c) una sanzione fino al 7 per cento del prezzo di assegnazione.