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Regione Toscana
Legge Regionale n. 15 del 26 gennaio 2005

 

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

(B.U.R. Toscana n. 6 del 27 gennaio 2005)
 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 200 della l.r. 1/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) č abrogata.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 210 della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 210 della l.r. 1/2005 č aggiunto il seguente:
“4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117.”.

 

ARTICOLO 3
Reviviscenza della l.r. 88/1982

1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore ed č abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 della l.r. 1/2005.


ARTICOLO 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 


Formula Finale:
La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

 



Firenze, 26 gennaio 2005

La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.01.2005.