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Decreto 18 febbraio 2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato. 

 

(GU n. 139 del 17-6-2005)
 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze


Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;
Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e' devoluto ai comuni interessati;
Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione del comma stesso;
 

Decretano:
Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalita' stabilite dal comune stesso.
La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario e' versata con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
 

Roma, 18 febbraio 2005


Il Capo del dipartimento delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
Arredi
Il Capo dipartimento della ragioneria generale dello Stato
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