AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Toscana
Legge Regionale n.39 del 27-07-2004

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

(B.U.R. n. 29 del 4 agosto 2004)



Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:


CAPO I
Disposizioni generali

 

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di  minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di  disagio derivante da fattori demografici, geo- morfologici, sociali  ed economici, al fine di promuovere l’uguaglianza tra le diverse  aree territoriali della Regione e favorire l’esercizio dei diritti  delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, rivolti  alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese, sono  attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli  strumenti ordinari della programmazione regionale e ne  assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e  valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali,  paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di  sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli  occupazionali.
3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono  sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle  gestioni associate di funzioni e servizi comunali, secondo  quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40  (Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e  di incentivazione delle forme  associative di Comuni), e dal  programma di riordino territoriale approvato con deliberazione  del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (Programma  di riordino territoriale).

ARTICOLO 2
Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio

1. La Regione, ai fini dell’attuazione della presente legge,  individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei  seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall’insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento nel corso del cinquantennio  1951-2001 e del quinquennio 1996-2001, avuto riguardo ai dati  ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore reddito disponibile e minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall’imposta regionale  sulle attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell’indicatore unitario del disagio è effettuata,  sulla base dei dati elaborati dall’Istituto regionale per la  programmazione economica della Toscana (IRPET), con  deliberazione della Giunta regionale, previo parere della  competente commissione consiliare e del Consiglio delle  autonomie locali (CAL). Il parere è espresso entro trenta giorni  alla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso  detto termine senza che la competente commissione consiliare  o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell’indicatore unitario di cui al comma 2, la  Giunta regionale determina una graduatoria generale del  disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire  dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3, le  modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno  successivo all’adozione della deliberazione di aggiornamento.
L’aggiornamento è comunque effettuato nell’anno 2006 e,  successivamente, con cadenza almeno biennale.
5. La valutazione del disagio, effettuata ai sensi del presente  articolo, ha carattere sperimentale ed è volta unicamente  all’individuazione dei comuni di cui all’articolo 1 per le finalità  specifiche della presente legge.

ARTICOLO 3
Orientamento delle politiche pubbliche regionali

1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo  conto dei territori nei quali sono compresi i comuni montani e di  minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di  maggiore disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo  2, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di  sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti  della programmazione regionale e degli altri atti generali  attuativi della legislazione regionale che intervengono in  materia di:
a) servizi educativi per l’infanzia;
b) servizi sociali;
c) servizi di emergenza sanitaria;
d) servizi di trasporto pubblico locale;
e) viabilità rurale;
f) attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di  prossimità, erogati da soggetti privati, anche mediante la  diffusione di esercizi commerciali polifunzionali; per servizi di  prossimità si intendono i servizi di pubblica utilità essenziali per  la vita delle comunità locali. La Regione sostiene, altresì, le  attività economico–produttive, mediante misure di accesso a  finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere  perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di  cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base  degli elementi di cui all’articolo 2, il grado di disagio da  considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e  condizioni di cui tenere conto per l’attuazione delle politiche e  l’applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo livelli  ottimali di gestione associata o altri ambiti territoriali  sovracomunali, l’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, può  essere riformulato in modo aggregato, o può essere  considerata la presenza nell’ambito territoriale di comuni di  minore dimensione demografica in situazione di maggior  disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta  l’esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per  l’applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può  essere richiesta la gestione in forma associata delle funzioni e  dei servizi.
6. Alle disposizioni del presente articolo può essere data  attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità  dell’azione amministrativa e l’efficacia delle politiche pubbliche  già attivate.
7. La Regione verifica, in sede di approvazione della legge  finanziaria e compatibilmente con le politiche generali di  bilancio, la possibilità di operare agevolazioni dell’aliquota  IRAP anche a favore di attività produttive che insistono in territori  montani di comuni di minore dimensione demografica, non  inseriti in comunità montane.

CAPO II
Contributi annuali

ARTICOLO 4
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio

1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che  risultano, nella graduatoria di cui dell’articolo 2, comma 3, in  situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a  gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti  per la concessione dell’incentivazione ai sensi della l.r.  40/2001 e del programma di riordino territoriale.
2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di  norma, nella misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle  risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di  riferimento. L’individuazione dei comuni che hanno titolo alla  concessione del contributo e la sua esatta determinazione  sono effettuati con i seguenti criteri:
a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il  contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta  dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di  essi 25.000,00 euro; se l’ultimo comune da prendere in  considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del  disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
b) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i  comuni, tra quelli della lettera a), che risultano partecipare a  gestioni associate ai sensi del comma 1; le risorse disponibili  sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia  concessa una somma di identico ammontare.
3. Dall’anno 2006 i criteri del comma 2 possono essere  modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il  parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello  schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi,  il provvedimento può comunque essere adottato.
4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attività, le iniziative  e gli interventi previsti dal presente capo, per le spese che  risultano a carico dei comuni medesimi anche a titolo di  compartecipazione per attività e interventi finanziati dalla  Regione, dallo Stato o dall’Unione europea. Non è ammessa  l’utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte  da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti  privati.
5. Se il comune beneficiario del contributo realizza le attività, le  iniziative e gli interventi del presente capo in forma associata:
a) definisce nell’atto associativo o in un atto aggiuntivo le  modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative  e gli interventi riguardino il comune medesimo;
b) può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la  gestione associata delle attività, delle iniziative e degli interventi  comporta.
6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità  stabilite dalla Giunta regionale, in raccordo con i procedimenti  di concessione dei contributi di cui alla l.r. 40/2001 e del  programma di riordino territoriale. La Giunta regionale  stabilisce altresì i termini, le modalità e gli adempimenti per   l’attuazione del presente articolo ed effettua il monitoraggio  sull’utilizzazione dei contributi.
7. Sulla base della relazione di cui all’articolo 17, comma 3, il  Consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione  criteri di priorità per la concessione e l’utilizzazione dei  contributi. Fino all’indicazione delle priorità da parte del  Consiglio regionale, le scelte sull’utilizzazione dei contributi  sono stabilite dal comune beneficiario.
8. Il comune beneficiario è tenuto a presentare relazione  sull’utilizzazione del contributo, sull’attività svolta e sui risultati  raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo.  Il comune indica altresì l’eventuale partecipazione finanziaria a  suo carico per la realizzazione delle attività, delle iniziative e  degli interventi cui il contributo è stato destinato, nonché i  programmi di attività per gli anni successivi, come risultanti dal  bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale  programmatica.
9. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di  mancata presentazione della relazione; in tal caso, non si  procede altresì alla concessione del contributo  immediatamente successivo. L’utilizzazione del contributo, in  tutto o in parte, per finalità diverse da quelle previste dal  presente capo comporta l’impossibilità di accedere al  contributo immediatamente successivo. La mancata  utilizzazione dell’intero contributo per due anni consecutivi  comporta l’impossibilità di accedere al contributo negli anni  successivi.
10. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini  della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo  svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.

ARTICOLO 5
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche

1. I contributi possono essere utilizzati per la progettazione di  opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale.
2. I contributi, se utilizzati per la progettazione di opere  pubbliche, possono essere utilizzati anche nei casi di gestione  associata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di  lavori pubblici) e successive modificazioni, ovvero di gestione  associata mediante ufficio comune costituito ai sensi  dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali) nonché nei casi previsti dall’articolo 19, comma 3, della  l. 109/1994 quando i progetti sono redatti dagli uffici dello Stato  o della Provincia.
3. I contributi possono essere utilizzati per l’ammortamento di  mutui contratti dai comuni per la realizzazione di opere  pubbliche, o per il pagamento dei ratei dei mutui medesimi che  scadono nell’anno in cui i contributi sono concessi.
4. La possibilità di utilizzare i contributi per le finalità del  presente articolo è ammessa solo per opere diverse da quelle  per le quali è attivato il fondo di rotazione ai sensi dell’articolo  15.

ARTICOLO 6
Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia  ambientale

1. I contributi possono essere utilizzati per le spese relative alla  redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia  ambientale.

ARTICOLO 7
Interventi a favore dei residenti

1. I contributi possono essere utilizzati per uno o più dei  seguenti interventi rivolti ai residenti:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persona, e in particolare  dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza, dei servizi  sociali, del sostegno al diritto allo studio;
b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento  della residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale,  comprese eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri  di urbanizzazione.

ARTICOLO 8
Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale

1. I contributi possono essere utilizzati per iniziative di sostegno  allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale,  nonché per iniziative di promozione dei territori, della cultura e  delle tradizioni popolari.

ARTICOLO 9
Interventi per la mobilità

1. I contributi possono essere utilizzati per interventi, di  competenza dei comuni, relativi:
a) alla manutenzione della rete stradale;
b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al  miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e  di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane,  dei minori, delle persone con handicap.

ARTICOLO 10
Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione

1. I contributi possono essere utilizzati per il miglioramento  dell’efficienza delle amministrazioni comunali nei settori:
a) della formazione del personale;
b) dei servizi informatici e telematici.
2. E’ condizione per l’utilizzazione del contributo ai sensi del  comma 1 che la gestione degli interventi sia svolta in forma  associata, e che dette gestioni siano state incentivate ai sensi  della l.r. 40/2001 e del programma di riordino territoriale.

CAPO III
Ulteriori disposizioni per il sostegno dei piccoli comuni, dei servizi di pubblica utilità e delle attività economiche

ARTICOLO 11
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 7  maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e  l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio  esistente), è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. L’entità massima del contributo previsto dal comma 2  del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso  di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti  dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale  21 luglio 2004, n. 31 (Atti del Consiglio); la soglia del disagio  rilevante per l’attuazione del presente comma è individuata  dalla Giunta regionale.”

ARTICOLO 12
Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti

1. Per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 3,  comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme  per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e  successive modificazioni, si considerano prioritari i progetti che  concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al  contenimento delle tariffe a carico degli utenti e che  interessano i comuni in situazione di maggior disagio, come  risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della  presente legge; la soglia del disagio rilevante per l’attuazione  del presente comma è individuata dalla Giunta regionale. I  contributi sono attribuiti sulla base dei criteri di cui all’articolo 3,  commi 2 e 3, della l.r. 25/1998.

ARTICOLO 13
Artigianato artistico e tradizionale

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge  regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela  dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in  materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani), è  inserita la seguente lettera:
“b1) il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento  nei comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti  dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale  21 luglio 2004, n. 31 (Atti del Consiglio);” 2. La Giunta regionale provvede ad adottare direttive per  l’attuazione del comma 1, individuando la soglia del disagio  rilevante per l’attuazione del comma medesimo.

ARTICOLO 14
Recupero dei terreni marginali

1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali,  localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior  disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la  produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì  misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco,  in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri  contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità  di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si  provvede nell’ambito del piano zootecnico regionale, che  individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e  condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle  misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 4, 5 e 6.

ARTICOLO 15
Fondo di rotazione per spese progettuali

1. E’ istituito un fondo di rotazione per favorire la progettualità  dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma  3, e che risultano con valori del disagio superiori alla media  regionale. Il fondo opera sino alla concessione massima  complessiva di euro 2.000.000,00, destinati alle spese  progettuali. L’importo massimo che può essere concesso per  ogni progetto è determinato nella misura di euro 200.000,00.
2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro diciotto  mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al  rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per  interessi.
3. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del  comma 2, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi  da erogazioni dovute ai comuni beneficiari, relative anche a  contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione  europea o da altri enti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a  definire i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione  dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme  anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di  maggiore disagio.
5. Negli anni 2004 e 2005 possono accedere al fondo di  rotazione del presente articolo unicamente i comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

CAPO IV
Disposizioni finali

ARTICOLO 16
Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi

1. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale e  delle risorse finanziarie a ciò destinate ai sensi della relativa  legislazione vigente, la Giunta regionale pubblicizza le iniziative  e gli interventi promossi e realizzati sulla base della presente  legge.

ARTICOLO 17
Relazione al Consiglio

1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al  Consiglio una relazione sui finanziamenti attribuiti ai sensi del  capo II.
2. A decorrere dall’anno 2006, la relazione dà altresì conto dello stato generale di attuazione della presente legge e delle  iniziative e degli interventi realizzati dai comuni sulla base dei  finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II e dell’articolo 15.
3. Sulla base dell’esperienza svolta per l’attuazione della  presente legge, la relazione dell’anno 2007 contiene indicazioni  sulle priorità da definire per l’utilizzazione dei contributi del capo  II.

ARTICOLO 18
Disposizioni finanziarie

1. Per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, sono  destinate per l’anno 2004 risorse pari a euro 2.000.000,00, cui  viene fatto fronte con la seguente variazione al bilancio di  previsione regionale 2004 per competenza e cassa:
in diminuzione:
UPB 741 "Fondo speciale per finanziamento nuovi  provvedimenti legislativi - spese correnti" per euro  2.000.000,00;
in aumento:
unità revisionale di base (UPB) 111 "Azioni di sistema  regioni-enti locali - spese correnti" per euro 2.000.000,00. 2. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 15, sono  apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione  dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario anno 2004:
in aumento:
UPB 421 “Entrate inerenti la strategia istituzionale” per euro  2.000.000,00;
UPB 119 “Azioni di sistema Regioni – Enti Locali – Spese di  investimento” per euro 2.000.000,00.
3. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalle presenti  disposizioni legislative si farà fronte con risorse stabilite  annualmente con legge di bilancio.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale  nella seduta del 21.07.2004.