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Regione Siciliana. Circolare 10 febbraio 2004, n. 1

Applicazione in Sicilia dell'art. 32 della Legge n. 326 del 24/11/2003



Al Presidente della Regione Siciliana

 

A tutti gli Assessori Reg.li

 

All'Assemblea Reg.le Siciliana

 

A tutti i Comuni dell'Isola

 

Alle Province Regionali

 

Al Dipartimento Urbanistica

 

LORO SEDI

 


Nella Regione Siciliana trova applicazione la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

La misura dell'oblazione e degli oneri di concessione per l'ottenimento della suddetta sanatoria č quella base fissata dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria in ordine a tutte le tipologie di abuso sanabili in applicazione dell'art. 32 della Legge n. 362/2003 č quello dettato, anche con riferimento al modello dell'istanza, ai commi 32 e 35 e segg.  medesima Legge.

 

Per le opere eseguite da terzi su aree facenti parte del demanio regionale si applica la disciplina dettata dall'art. 32 della Legge n. 326/2003 sostituendosi agli Organi Statali le competenti Autoritą operanti nella Regione Siciliana. I valori unitari degli indennizzi e di acquisto sono quelli previsti nelle tabelle a) - b) allegate alla predetta legge.

 

La presente circolare verrą inviata alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione.

 

L'assessore

 

Ing. Mario Parlavecchio