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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Puglia. Legge Regionale n. 3 del 5-03-2004.

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n, 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali”.

(B.U.R. Puglia n. 30 del 15 marzo 2004)




Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

La seguente legge:


Articolo 1 

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1994, n . 34 (Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n . 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali.

Articolo 2 
1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti sorti, ancorché non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza.
2. La Giunta Regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 marzo 2004

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