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Regione Liguria

Legge Regionale n. 5 del 29-03-2004

 

Disposizioni regionali in attuazione del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi. 

 

(B.U.R. Liguria n. 3 del 31.3.2004)


 

 

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale: 

ARTICOLO 1 (Incremento dell'oblazione)
1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C allegata al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento per l'effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione.
2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia in un'unica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004. 

ARTICOLO 2 (Incremento degli oneri di costruzione)
1. Gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate:
a) 100 per cento nei Comuni costieri;
b) 50 per cento nei Comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nell'elenco allegato alla presente legge;
c) 20 per cento nei Comuni montani, individuati nell'elenco allegato alla presente legge.
2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, è ridotto:
a) del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003;
b) del 75 per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali.
3. La quota del 20 per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, è riservata alla Regione per le attività individuate all'articolo 1, comma 1.
4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dall'interessato in via anticipata al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella D allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003.
5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, l'interessato è tenuto a versare al Comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004.
6. Il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del Comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell'articolo 1, comma 2.
7. Il Comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del Comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto. 

ARTICOLO 3 (Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)
1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per le fattispecie indicate all'articolo 32, comma 27 del d.l. medesimo:
a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi della volumetria della costruzione originaria;
b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi;
c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi;
d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di reperimento di parcheggi pertinenziali.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell'oblazione penale e delle sanzioni amministrative.
3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).
4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti in ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorità Portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatoria sono assentibili previo rilascio:
a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità in caso di interventi comportanti modifiche alle concessioni demaniali in atto;
b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'articolo 5 della presente legge. 

ARTICOLO 4 (Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere abusive)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni d'uso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo;
c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.
2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella C allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalità di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui all'articolo 32, commi 36 e 37, del medesimo d.l. 269/2003. 

ARTICOLO 5 (Modalità di rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)
1. Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.
2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell'articolo 32, comma 35, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, da elaborati grafici, asseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell'opera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
3. I Comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sull'istanza di sanatoria:
a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della Commissione Edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;
b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
c) dell'esito del parere espresso dalla Commissione Edilizia integrata il Comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la Commissione Edilizia integrata ha espresso il parere.
4. L'efficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i Comuni devono verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo:
a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all'irrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997 n. 352);
b) ove trattasi di parziale inottemperanza, ingiungono all'interessato di ottemperare entro un nuovo termine all'uopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno all'immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed all'irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a).
6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla Soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del d.lgs. 490/1999, salvo il caso in cui l'assenso della ridetta Soprintendenza sia già stato acquisito.
7. Il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio in sanatoria è subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999. 

ARTICOLO 6 (Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi)

N.d.R.: Vengono riportate in corsivo le modifiche introdotte dalla L.R. n. 17/2004
1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 31 dicembre 2004, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia.
2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive:
a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino;
b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l'attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di un'attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.
4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 31 dicembre 2004 e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell'articolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.
5. Il Comune, verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni.
6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione.
7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte dell’interessato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato.

8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune.

9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino ad un massimo del 10 per cento.


ARTICOLO 7 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 6, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale:
<sum> Titolo III: Entrate extratributarie;
- Categoria 3.1 "Proventi e corrispettivi da beni e servizi" - U.P.B. 3.1.2 "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti";
- Categoria 3.4 "Entrate di natura varia" - U.P.B. 3.4.1 "Entrate di natura varia";
corrispondentemente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
<sum> AREA III- Territorio
- U.P.B. 3.101 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale";
- U.P.B. 3.201 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale"
<sum> AREA IV - Ambiente
- U.P.B. 4.211 "Interventi di prevenzione ed eliminazione del rischio idrogeologico"
<sum> AREA XVIII - Gestionale
- U.P.B. 18.110 "Spese compensative dell'entrata". 

ARTICOLO 8 (Disposizioni finali)
1. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di cui al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta. 

ARTICOLO 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarate urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

Formula Finale: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2004

IL PRESIDENTE(Sandro Biasotti)

 

ALLEGATO 1: 

 

Allegato (Articolo 2) 

ARTICOLO 1 

N. COMUNI COSTIERI   N. COMUNI COLLINARI RETROCOSTIERI    N. COMUNI MONTANI  
1 Bordighera IM 1 Airole  IM 1 Apricale  IM
2 Camporosso  IM 2 Badalucco  IM 2 Aquila D'Arroscia IM
3 Cervo  IM 3 Baiardo IM 3 Armo IM
4 Cipressa  IM 4 Castellaro IM 4 Aurigo  IM
5 Costarainera  IM 5 Ceriana IM 5 Borghetto D'Arroscia IM
6 Diano Marina  IM 6 Civezza  IM 6 Borgomaro  IM
7 Imperia IM 7 Diano Arentino IM 7 Caravonica  IM
8 Ospedaletti  IM 8 Diano Castello IM 8 Carpasio IM
9 Riva Ligure  IM 9 Diano S. Pietro IM 9 Castelvittorio IM
10 S. Bartolomeo al Mare IM 10 Dolceacqua IM 10 Cesio  IM
11 San Lorenzo al Mare IM 11 Dolcedo IM 11 Chiusanico  IM
12 Sanremo  IM 12 Montalto Ligure IM 12 Chiusavecchia  IM
13 S. Stefano al Mare IM 13 Olivetta San Michele  IM 13 Cosio D'Arroscia  IM
14 Taggia  IM 14 Perinaldo IM 14 Isolabona IM
15 Vallecrosia IM 15 Pietrabuna   IM 15 Lucinasco  IM
16 Ventimiglia  IM 16 Pompeiana IM 16 Mendatica  IM
17 Alassio  SV 17 Pontedassio  IM 17 Molini di Triora  IM
18 Albenga SV 18 San Biagio della Cima   IM 18 Montegrosso Pian Latte IM
19 Albissola Marina SV 19 Seborga IM 19 Pieve di Teco IM
20 Albisola Superiore SV 20 Soldano   IM 20 Pigna IM
21 Andora  SV 21 Terzorio IM 21 Pornassio IM
22 Bergeggi  SV 22 Vallebona IM 22 Prelà  IM
23 Borghetto S. Spirito SV 23 Vasia  IM 23 Ranzo IM
24 Borgio Verezzi  SV 24 Villa Faraldi  IM 24 Rezzo IM
25 Celle Ligure  SV 25 Arnasco SV 25 Rocchetta Nervina  IM
26 Ceriale SV 26 Balestrino  SV 26 Triora  IM
27 Finale Ligure SV 27 Boissano  SV 27 Vessalico SV
28 Laigueglia SV 28 Calice Ligure  SV 28 Altare SV
29 Loano SV 29 Cisano sul Neva SV 29 Bardineto SV
30 Noli  SV 30 Garlenda SV 30 Bormida SV
31 Pietra Ligure  SV 31 Giustenice  SV 31 Cairo Montenotte SV
32 Savona  SV 32 Orco Feglino SV 32 Calizzano SV
33 Spotorno  SV 33 Ortovero SV 33 Carcare SV
34 Vado Ligure SV 34 Quiliano  SV 34 Casanova Lerrone SV
35 Varazze  SV 35 Stella  SV 35 Castelbianco SV
36 Arenzano  GE 36 Stellanello  SV 36 Castelvecchio di Rocca Barbena  SV
37 Bogliasco  GE 37 Toirano  SV 37 Cengio SV
38 Camogli  GE 38 Tovo S. Giacomo SV 38 Cosseria SV
39 Chiavari  GE 39 Vezzi Portio SV 39 Dego  SV
40 Cogoleto  GE 40 Villanova D'Albenga SV 40 Erli  SV
41 Genova  GE 41 Avegno GE 41 Giusvalla SV
42 Lavagna  GE 42 Bargagli GE 42 Magliolo  SV
43 Moneglia  GE 43 Carasco GE 43 Mallare  SV
44 Pieve Ligure GE 44 Casarza Ligure  GE 44 Massimino SV
45 Portofino GE 45 Castiglione Chiavarese GE 45 Millesimo  SV
46 Rapallo GE 46 Ceranesi  GE 46 Mioglia SV
47 Recco  GE 47 Cicagna  GE 47 Murialdo  SV
48 S. Margherita Ligure  GE 48 Cogorno GE 48 Nasino SV
49 Sestri Levante GE 49 Coreglia Ligure  GE 49 Onzo  SV
50 Sori GE 50 Davagna  GE 50 Osiglia SV
51 Zoagli  GE 51 Leivi  GE 51 Pallare SV
52 Ameglia  SP 52 Lumarzo GE 52 Piana Crixia SV
53 Bonassola  SP 53 Mele GE 53 Plodio SV
54 Deiva Marina  SP 54 S. Colombano Certenoli GE 54 Pontinvrea SV
55 Framura SP 55 Sant'Olcese GE 55 Rialto SV
56  La Spezia SP 56 Serra Riccò  GE 56 Roccavignale SV
57 Lerici  SP 57 Tribogna  GE 57 Sassello  SV
58 Levanto  SP 58 Uscio  GE 58 Testico  SV
59 Monterosso al Mare SP 59 Arcola  SP 59 Urbe SV
60 Portovenere SP 60 Ortonovo  SP 60 Vendone  SV
61 Riomaggiore SP 61     61 Zuccarello  SV
62 Sarzana SP 62      62 Borzonasca  GE
63 Vernazza SP 63     63 Busalla  GE
64     64     64 Campo Ligure  GE
65     65     65 Campomorone GE
66     66     66 Casella  GE
67     67     67 Crocefieschi  GE
68     68     68 Fascia  GE
69     69     69 Favale di Malvaro GE
70     70     70 Fontanigorda  GE
71     71     71 Gorreto  GE
72      72     72 Isola del Cantone GE
73     73     73 Lorsica GE
74     74     74 Masone  GE
75      75     75 Mezzanego  GE
76     76     76 Mignanego  GE
77     77     77 Moconesi  GE
78     78     78 Montebruno  GE
79     79     79 Montoggio GE
80     80     80 Ne  GE
81     81     81 Neirone GE
82     82     82 Orero GE
83     83     83 Propata  GE
84     84     84 Rezzoaglio GE
85     85     85 Ronco Scrivia  GE
86     86     86 Rondanina  GE
87     87     87 Rossiglione GE
88     88     88 Rovegno  GE
89     89     89 Santo Stefano D'Aveto  GE
90     90      90 Savignone  GE
91     91     91 Tiglieto GE
92     92     92 Torriglia GE
93     93     93 Valbrevenna GE
94     94     94 Vobbia  GE
95     95     95 Beverino  SP
96     96     96 Bolano  SP
97      97     97 Borghetto Vara  SP
98     98     98 Brugnato SP
99     99     99 Calice al Cornoviglio SP
100     100     100 Carro SP
101     101     101 Carrodano SP
102     102     102 Castelnuovo Magra  SP
103     103     103 Follo  SP
104     104     104 Maissana  SP
105     105     105 Pignone SP
106     106     106 Riccò del Golfo SP
107     107     107 Rocchetta Vara SP
108     108     108 S. Stefano Magra  SP
109     109     109 Sesta Godano  SP
110     110     110 Varese Ligure SP
111     111     111 Vezzano Ligure  SP
112     112     112 Zignago SP