AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © AmbienteDiritto

 

Testo coordinato del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n.282

 

Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12), recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica". 

 

(GU n. 302 del 27-12-2004)

 



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilita'
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d);
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.";
c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
"4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.".


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dalla presente legge:
"Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) abrogata;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.
4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.".


Art. 2.
Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione
1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;".
2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


Riferimennti normativi:
-Per il testo dell'art. 59 del decreto legisltivo n. 112 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.


Art. 3.
Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa' finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Disposizioni in materia fiscale). - 1. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.".
2. All'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 maggio 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla seguente: "2004".".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):
"Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.
3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.".

Art. 4.
Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane S.p.a., le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.".
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno.


Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concerne "Disciplina dell'imposta di bollo".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro):
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".

Art. 5.
Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
l'acconto dovuto nell'anno 2004 e' versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 (Misure urgenti in materia tributaria):
"Art. 35. - Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".

Art. 6.
Acconto sull'imposta sulle assicurazioni
1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.".
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.".

Art. 7.
Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (( al comma 1: ))
1) le parole: "anno 2002" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "anno precedente";
2) le parole da: "29 dicembre 2003" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1";
2) le parole da: "; in tale caso" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 5:
1) le parole: "adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "emanato annualmente";
2) le parole: "e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1";
3) le parole: "entro lo stesso termine," sono soppresse.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. In relazione all'incremento delle tipologie e dal volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3.
2. (Abrogato).
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo.
4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo' essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'art. 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.".

Art. 8.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 545, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "dieci anni" )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre dieci anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'.
4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.".

Art. 9.
Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
"13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.". 

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi all esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.".

Art. 10.
Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'allegato 1 al medesimo decreto, come modificati dalla presente legge:
"Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali). - 1. - 31. Omissis).
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. -34. (Omissis).
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. (Omissis).
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. - 50. (Omissis).".

"Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'art. 32.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata 31 maggio 2005;
terza rata 30 settembre 2005.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata 31 maggio 2005;
terza rata 30 settembre 2005.
Limporto definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di' richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 191, del 2004, come modificato dalla pressente legge:
"Art. 5 (Esecuzione di sentenza della Corte costituzione in materia di definizione di illeciti
edilizi). - 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. (Abrogato).
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004.".


Art. 11.
Attivita' di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi
1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attivita'di contrasto all'evasione, nonche' di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 12.
Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero
1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero):
"Art. 3 (Bilancio del Comitato). - 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.
2. 10. (Omissis)".

Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.