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Decreto 14 settembre 2004, n.267 

 

Ministero delle Attività Produttive. Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

 

(GU n. 264 del 10-11-2004)



 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 


Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 225 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in aree di degrado urbano;
Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;
 

 


Adotta
il seguente regolamento:

 


Art. 1.
Programma di intervento


1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.

 

2. I programmi di intervento evidenziano:


a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;
c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.


3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.


Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, così recita:
«Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano).

 

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.


2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

 

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.


4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.


5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.


6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste».


- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:


«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».


Note all'art. 1:


- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente:


«Art. 22 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.


2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.


3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.».


- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente:


«Art. 23 (Città metropolitane).

1. Nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.


2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.


3. La proposta di istituzione della città metropolitana e' sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.


4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.


5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identita' delle originarie collettività locali.


6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.


7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.».


- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.


- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

 


Art. 2.
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione


1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui allo stesso articolo 8, comma 1, i relativi programmi di intervento sia al Ministero delle attività produttive che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.


4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai comuni in accordo con il Ministero delle attività produttive, di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio degli interventi realizzati con il programma.
 



Art. 3.
Azioni finanziabili


1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:


a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;
b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa;
c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;
d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;
e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale;
f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;
g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento;
i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.
 

 


Art. 4.
Agevolazioni alle piccole imprese


1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla commissione dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro su un periodo di tre anni.


2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che e' il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione e' nei limiti del:


a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già dell'obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea;


b) 50% per le restanti zone. Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalità e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).


3. Le amministrazioni comunali, possono altresì concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalità, quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonché sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h).


4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro.


5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.


6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

 


Note all'art. 4:


- Il regolamento (CEE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in materia di aiuti de minimis e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001.


- Il testo dell'art. 27, comma 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., che aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, così recita:


«a-bis) Per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità
europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:


1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;


2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;


3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;».


- Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999, così recita: «Art. 6 (Sostegno transitorio). - 1. In deroga all'art.


3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.


All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.


Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9.


Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.


2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

 

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca
nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1».


- Il testo dell'art. 72, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., così recita:


«2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:


a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;


b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;


c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.».


- La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante, disciplina delle cooperative sociali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.


- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249, così recita:


«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

 a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;


b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;


c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;


d) gli stanzianenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».
 

 


Art. 5.
Spese ammissibili alle agevolazioni


1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto.

Tali spese possono riguardare:


a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di investimenti;


b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;

 

c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;


d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;


e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;


f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.


2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere agevolazioni a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di attività non superiore a ventiquattro mesi.


3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai soci.


4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.


5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.


6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.


7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di agevolazioni, nel limite di cui all'articolo 4, comma 1, per l'acquisto di beni con locazione finanziaria.


 


Art. 6.
Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese


1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.


2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.


3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.


4. Il Comune può stabilire per l'approvazione delle domande delle priorità attinenti l'attività' economica e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.


5. L'istruttoria per la concessione del contributo e' conclusa entro centoventi giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione.


6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità' del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.


7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del quaranta per cento.


8. Il Comune può approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione, variazioni del progetto e deve altresì indicare nel bando e nel provvedimento di concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata.


9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento e' erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.
 



Art. 7.
Revoche e controlli


1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.


2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.


3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.


4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.


5. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai Comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:


a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;


b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.
 



Art. 8.
Disponibilità finanziarie


1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i Comuni - sulla base delle risorse di cassa disponibili - in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.


2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. Allo stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del Comune ovvero quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per le attività di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e sociale.


3. I Comuni devono destinare una quota non inferiore al sessanta per cento delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4. La quota parte delle risorse residue e' assegnata agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3. Il Comune per le attività di cui all'articolo 3 nonché del comma 2 dell'articolo 6 può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con procedure di scelta ad evidenza pubblica.


4. Le spese di cui all'articolo 2 sostenute dal Comune per l'elaborazione e la gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli investimenti per l'attuazione dell'articolo 3 nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attività di promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonché le spese per l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono poste a carico delle risorse assegnate alla concessione delle agevolazioni alle
imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.


5. Le disponibilità di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di cui all'articolo 3 che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle attività produttive sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno - su motivata istanza da parte del Comune.


6. Le disponibilità di cui al comma 3, relative alla concessione delle agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al Ministero. Questi, su motivata istanza del Comune, può concedere una proroga al predetto termine per un massimo di un anno.


7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 7 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si e' prodotta la disponibilità delle somme stesse sono restituite al Ministero delle attività produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si verifica il pagamento.


8. Il Ministero delle attività produttive provvede ad informare annualmente i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio precedente.


Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.

 


Art. 9.
Disposizioni finali


1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'abrogato il decreto 1° giugno 1998, n. 255, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con ilMinistro per la solidarietà sociale.

 

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


Roma, 14 settembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
Marzano


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 

 


Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 356

 


Nota all'art. 9:


- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa col Ministro per la solidarietà sociale 1° giugno 1998, n. 225, recante regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1998, n. 161.