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Decreto 3 giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

(GU n. 193 del 18-8-2004)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" che all'articolo 9, comma 1, prevede l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi rifinanziamenti disposti con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" che all'articolo 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera d);
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36 comma 2, dispone che per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 1998, nonche' per gli interventi nel porto diManfredonia di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004;
Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'autorita' portuale di Manfredonia;
Ritenuto di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorita' portuali;
Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorita' portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo conto, di massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell'intera portualita' nazionale;
Considerato, in particolare, che le direttrici caratterizzate da una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare sono quelle che interessano sia i porti sede di autorita' portuale che i porti non sede di autorita' portuale di Chioggia, importante terminale fluvio-marittimo, e di Monfalcone, caratterizzati da una significativa quota di traffico merci e da rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che garantiscono prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;
Sentite le regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della legge n. 413 del 1998;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 23 luglio 2003 sullo schema di riparto delle predette risorse e sulle opere da finanziare;
Ritenuto che per le osservazioni relative al porto di Ancona nonche' per le ulteriori osservazioni di carattere generale si terra' conto delle esigenze prospettate di incremento di finanziamento in occasione dell'aggiornamento del programma di opere marittime per il triennio 2004-2006, sulla base della progettualita' agli atti dell'autorita' portuale;
Ritenuto, inoltre, che per le ulteriori osservazioni circa la valorizzazione del rapporto tra porti, citta' e territorio si ritiene di recepire con il presente decreto l'esigenza;
Visto il parere favorevole reso dalla VIII commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 2003 sullo schema di riparto delle predette risorse e sulle opere da finanziare con indicazione di adeguata considerazione delle necessita' del porto di Gaeta con utilizzo di futuri finanziamenti;
Considerato che gia' in sede di integrazione della programmazione definitiva aggiornata di opere marittime per il triennio 2003-2005 approvata con decreto ministeriale in data 19 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2004, reg. n. 1, foglio n. 142, e' stata recepita una esigenza prioritaria del porto relativa ai lavori di escavo, fase D, dell'importo di Euro 5.273.000,00, su richiesta dell'autorita' portuale di Civitavecchia nella cui circoscrizione territoriale rientra il porto;
Considerato inoltre che, per le ulteriori esigenze, si terra' conto in occasione dei prossimi aggiornamenti del programma di opere marittime sulla base della progettualita' agli atti dell'autorita' portuale di Civitavecchia;
Considerata la necessita' di adeguare il decreto ministeriale 5971 del 16 ottobre 2003 a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato nella adunanza del-l'11 marzo 2004, deliberazione n. 3;
Ritenuto che, in accoglimento delle osservazioni di cui sopra, e' necessario provvedere all'approvazione di un programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166;
Considerato che il programma in argomento e' costituito dall'allegato elenco di opere predisposto con i criteri propri della programmazione di opere pubbliche in quanto recepisce opere previste nelle programmazioni triennali adottate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994;
Ritenuto infine che, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, si rende necessario prevedere la stipula di appositi accordi procedimentali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che vincolino l'operato delle autorita' portuali all'esecuzione delle opere nei medesimi accordi previste con le modalita' e tempi previsti altresi' negli stessi;
Ai sensi della legge e Regolamento di contabilita' di Stato;
 

Decreta:
 

Art. 1.
1. E 'approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, allegato al presente decreto sotto la lettera A ed individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorita' portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento alle opere destinate al miglioramento delle condizioni infrastrutturali per lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare.
2. Il programma di cui al comma 1 e' finanziato, nell'importo di Euro 1.398.100.005,00, con le risorse di cui all'articolo 36 della legge n. 166 del 2002, come da riparto allegato al presente decreto sotto la lettera B.

Art. 2.
1. A valere sui medesimi fondi disposti dall'articolo 36 della legge n. 166 del 2002, sono altresi' disposti ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di Euro 11.400.000,00. Sono altresi' disposti fondi dell'importo di Euro 4.999.995,00 per le finalita' indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1 per il porto di Manfredonia.

Art. 3.
1. Una percentuale non inferiore al 20% dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli e' finalizzata allo sviluppo delle modalita' di trasporto combinato strada-mare secondo il progetto denominato "autostrade del mare", mediante:
a) realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a consentire la rapidita' delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione degli automezzi, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;
b) ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico misto passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra il numero di accosti ed area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello dei mezzi pesanti, di migliorare la produttivita' delle operazioni di imbarco/sbarco;
c) realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro);
d) realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);
e) interventi infrastrutturali finalizzati ad elevare il livello di sicurezza nei porti nonche' interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni portuali nei terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione, controlli con telecamere, ecc.);
f) interventi sulla viabilita' portuale, atti a rendere compatibili i flussi derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici portuali;
g) interventi per la riqualificazione dei water front delle citta', con una valorizzazione del positivo rapporto esistente tra porti, citta' e territorio.
2. Ciascun tipo di intervento deve essere giustificato con la sussistenza, anche disgiunta, delle seguenti condizioni:
a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei quantitativi trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualita' dei servizi offerti (frequenza, regolarita', numero di destinazioni nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta anche mediante interventi tesi al decongestionamento dei porti gia' interessati dal traffico attuale, con particolare riferimento all'alto Adriatico;
b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di questi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la realizzazione di interventi atti a eliminare interferenze fra traffico portuale e traffico urbano e/o garantire fluidita' dei trasporti fra porto e hinterland;
c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture terminalistiche tra loro coordinate, al fine di garantire agli utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della qualita' delle infrastrutture, delle modalita' organizzative e della produttivita' dei servizi offerti;
d) esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che: siano compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati dal gruppo di lavoro del piano generale dei trasporti e della logistica incaricato dello studio delle applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti; prevedano l'integrazione nel sistema delle attivita' che possono essere svolte in tutte le fasi del servizio di trasporto da origine a destinazione; prevedano la possibilita' di integrazione con le modalita' applicative dei progetti realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari.

Art. 4.
1. All'esecuzione delle opere del programma approvato col presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 413 del 1998, le autorita' portuali e le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonche' per il porto di Manfredonia l'ente competente per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in appositi accordi procedimentali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 5.
1. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, una gestione semplificata, tempestiva ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento alla fase di erogazione delle rate di ammortamento all'istituto o soggetto di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, ciascun accordo procedimentale di cui all'art. 4 prevedera', tra l'altro, che ciascuna autorita' portuale, nonche' le aziende speciali dei porti di Chioggia e di Monfalcone e l'ente territorialmente competente per il porto di Manfredonia, salvo motivate eccezioni, contragga non piu' di un mutuo o altra operazione finanziaria, per ciascuno dei periodi quindicennali in cui e' ripartito il finanziamento globale a carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' assegnate con il presente decreto.
2. Il contratto di mutuo, o altra operazione finanziaria, da stipularsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, nonche' nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 1998, dovra' contenere espressa indicazione che l'onere finanziario, a rate semestrali, e' a carico dello Stato, che provvedera' ad erogare direttamente all'Istituto le rate di ammortamento, decorrenti dall'effettivo utilizzo dei finanziamenti disposti, erogati dall'Istituto ad avanzamento lavori, dichiarato dal responsabile unico del procedimento dell'opera. Il contratto, corredato dal relativo piano di ammortamento dovra' essere notificato, entro sessanta giorni dalla stipula, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, per i successivi adempimenti contabili.

Art. 6.
1. Gli accordi procedimentali di cui all'art. 5 prevederanno procedure e modalita' affinche', nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna possa provvedere al monitoraggio degli investimenti tra l'altro acquisendo da ciascuna autorita' portuale, dalle aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonche' dall'Ente territorialmente competente per il porto di Manfredonia, il quadro economico definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse di cui al presente decreto, verificando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, nonche', con cadenza almeno semestrale, ogni necessaria notizia sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere medesime.

Art. 7.
1. Nel caso in cui documentate e motivate circostanze ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma approvato, il Capo del Dipartimento della navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, su motivata richiesta dell'autorita' interessata, puo' provvedere alla integrazione del programma individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalla medesima autorita' ai sensi dell'articolo 14 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod.
 

Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004

Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 28

Allegato A
Dipartimento pe la navigazione e il trasporto marittimo e aereo direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna programma interventi finanziati - legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 36  (omissis)


Allegato B
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna (omissis)