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Decreto-Legge 31 marzo 2004, n.82

Proroga di termini in materia edilizia. 

(GU n. 76 del 31-3-2004) 


testo in vigore dal: 31-3-2004


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004";
b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli