AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Umbria. Legge Regionale n. 13 del 23-07-2003

 "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".

  (B.U.R. Umbria n. 32 del 6 agosto 2003)



IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge: 

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:
a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;
b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;
c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;
d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;
e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale. 

Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "rete" l'insieme dei punti di vendita che erogano benzine, gasolio, gas di petroli liquefatti - GPL, metano e biodisel per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, nonché degli impianti ad uso privato, per natanti e aeromobili, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche;
b) "impianto" il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori;
c) "erogatore" l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, misurando contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;
d) "colonnina" l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
e) "self-service pre-pagamento" il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, di cui l'utente si serve direttamente, previo pagamento del relativo importo;
f) "self-service post-pagamento" il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
g) "servizio accessorio" all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;
h) "servizio presente nell'impianto" quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
i) "servizio all'autoveicolo" l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;
j) "servizio alla persona" quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili;
k) "intralcio al traffico" quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
l) "centro abitato" un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine;
m) "impianto di distribuzione carburanti ad uso privato" l'insieme delle attrezzature fisse e/o mobili, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili o comunque al diretto ed esclusivo servizio di questi, la cui erogazione è destinata agli automezzi di proprietà o comunque connessi all'attività dell'impresa; 
n) "impianto di pubblica utilità" quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;
o) "via di comunicazione d'interesse regionale" quella così classificata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
p) "impianto per uso di natanti e di aeromobili" quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;
q) "modifica all'impianto" la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali. 

Articolo 3 (Norme regolamentari regionali)
1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari di attuazione della presente legge, concernenti in particolare:
a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;
b) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;
c) la determinazione delle superfici minime degli impianti;
d) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;
e) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;
f) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;
g) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;
h) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;
i) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;
j) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;
k) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;
l) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazione comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica. 

Articolo 4 (Atti regionali di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione - DAP, tenendo conto degli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, delle linee guida contenute nel piano nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:
a) l'individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;
b) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;
c) l'attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l'impatto sulla rete esistente;
d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;
e) la fissazione dei criteri e l'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;
f) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;
g) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità. 

Articolo 5 (Impianti autostradali)
1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. 

Articolo 6 (Funzioni dei comuni)
1. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;
b) modificazioni dell'impianto;
c) trasferimento dell'impianto;
d) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico sentita l'autorità aeroportuale o per la navigazione delle acque competente;
e) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.
2. Spetta ai comuni:
a) individuare gli impianti di pubblica utilità;
b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;
c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione;
d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d);
e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e);
f) fissare gli orari e le turnazioni;
g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;
h) vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge e irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Articolo 7 (Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche)
1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self-service pre e post-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona e di autonome attività commerciali integrative, su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/1998.
3. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, il limite della distanza non opera nel caso di rilocalizzazione di impianti in strade in cui si verifica intralcio al traffico, nell'ambito dei limiti di tolleranza, fissati con norme regolamentari regionali.
4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e modificazioni, sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività dei provvedimenti di autorizzazione commerciale e di licenza edilizia, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità a eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune può sospendere i termini di tempo per l'esecuzione dei lavori per tutta la durata dell'impedimento. Trascorsi i termini suddetti senza che i lavori siano stati ultimati, l'autorizzazione decade. 

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 8 (Sistema informativo)
1. La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, il monitoraggio, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti, comunicandone annualmente i risultati al competente Ministero.
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio, i comuni trasmettono alla competente Direzione regionale i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli uffici tecnici di finanza - UTF competenti per territorio, ivi compresi quelli relativi all'erogato per il metano. 

Articolo 9 (Sanzioni pecuniarie amministrative)
1. Gli illeciti amministrativi di seguito individuati comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative a fianco indicate:
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) - da euro 5.000 a euro 15.000;
b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) - da euro 2.500 a euro 5.000;
c) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) - da euro 500 a euro 5.000;
d) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) - da euro 1.000 a euro 10.000;
e) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e) - da euro 2.500 a euro 5.000;
f) orari e turnazioni effettuati in violazione delle apposite disposizioni - da euro 500 a euro 2.500;
g) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione - da euro 5.000 a euro 15.000.
2. L'accertamento di una delle violazioni di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o della concessione per un periodo da giorni trenta a giorni centottanta. Nei casi di particolare gravità o di reiterate violazioni di cui al comma 1, la concessione o l'autorizzazione è revocata. 

Articolo 10 (Norme di prima applicazione)
1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1. 

Articolo 11 (Norme transitorie e finali)
1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all'art. 6 comma 2 lett. b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.
2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 3.
3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente.
5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purchè compatibile. 

Articolo 12 (Abrogazione)
1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003 
LORENZETTI