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Regione Liguria. Legge Regionale n. 9 del 12-03-2003 

Procedure per l'approvazione dei Piani Regolatori Portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali 

(B.U.R. Liguria n. 5 del 19 marzo 2003)



Il Consiglio regionale 
ha approvato 
IL PRESIDENTE
promulga
la seguente legge regionale: 

TITOLO I
PROCEDURA REGIONALE DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PORTUALI

ARTICOLO 1 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale)
1. A seguito della comunicazione da parte dell'Autorità Portuale o dell'Autorità Marittima della pronuncia favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto di Piano regolatore portuale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale), la Giunta regionale, nei successivi novanta giorni, presenta al Consiglio la proposta di approvazione del piano.
2. In sede di approvazione del Piano regolatore portuale la Regione apporta modifiche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione o di programmazione vigenti od adottati, nonché in relazione alle competenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle relative scelte.
3.La deliberazione di approvazione del Piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.). Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale; detto avviso contiene anche l'indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del Piano, depositato a cura dell'Autorità Portuale o Marittima.
4.Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R.L. della relativa deliberazione di approvazione. 

ARTICOLO 2 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale)
1. Qualora il progetto di Piano regolatore portuale si ponga in variante alle previsioni dei piani urbanistici di livello comunale vigenti o adottati, l'intesa di cui all'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994 è comprensiva dell'assenso preliminare al riguardo.
2. Ove il progetto di Piano regolatore portuale si ponga in variante alle previsioni dei piani territoriali di livello regionale, la sua adozione è preceduta da apposita intesa con l'Amministrazione regionale.
3. A seguito della pronuncia favorevole di VIA sul progetto di Piano regolatore portuale adottato, la relativa deliberazione di adozione, corredata dei rispettivi atti ad essa allegati, è depositata a libera visione del pubblico presso l'Autorità Portuale nonché presso la segreteria del Comune interessato per un periodo di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel B.U.R.L. e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni da indirizzare all'Autorità Portuale ed al Comune interessato il quale successivamente le istruisce, per quanto di competenza, e le rimette alla Regione per la loro decisione a norma del comma 5.
5. Il Piano regolatore portuale e le varianti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione, secondo le modalità procedurali stabilite dall'articolo 1 integrate peraltro, qualora si tratti di approvare varianti ai piani urbanistici di livello comunale, dall'acquisizione dell'assenso del Consiglio comunale. 

ARTICOLO 3 (Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale adottato)
1. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel Piano regolatore portuale, dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994 è fatto obbligo di applicare le ordinarie misure previste dall'articolo unico, comma 1 della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione di Piani regolatori) e successive modificazioni fino all'entrata in vigore del Piano stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 

ARTICOLO 4 (Varianti al Piano regolatore portuale ed adeguamenti tecnico-funzionali)
1. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la procedura prevista agli articoli 1 e 2.
2. Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche contenute in progetti di interventi che:
a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.
Tali adeguamenti sono approvati nel contesto del procedimento approvativo del relativo progetto di intervento a norma dell'articolo 5. 

TITOLO II
PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI PORTUALI

ARTICOLO 5 (Procedure approvative degli interventi negli ambiti portuali)
1. Gli interventi negli ambiti portuali da realizzarsi a cura di Amministrazioni pubbliche sono approvati, sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesistico-ambientale, edilizio e dell'impatto ambientale, mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, comprensiva anche dell'approvazione di cui all'articolo 5, comma 9 della l. 84/1994.
2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure semplificate della dichiarazione di inizio attività di cui alla legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) e della autocertificazione e silenzio assenso per le attività produttive di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e seguenti modificazioni, gli interventi negli ambiti portuali da realizzarsi da parte di soggetti privati, sono assentiti sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesistico-ambientale, dell'impatto ambientale, edilizio e demaniale mediante conferenza di servizi, indetta dall'Autorità Portuale o dal Comune nei Porti in cui non è istituita l'Autorità Portuale e regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 59, 60 e 84, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tale conferenza sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni competenti a pronunciarsi a vario titolo sui relativi progetti mediante l'espressione di pareri, nulla osta, concessioni od assensi comunque denominati ed è richiesto il consenso unanime di tutti gli Enti territoriali partecipanti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo concessorio relativa alle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), previa determinazione da parte del Comune di appositi valori ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione presente nell'ambito portuale nonché nelle zone retrostanti. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2003
IL PRESIDENTE
Sandro BIASOTTI