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Regione Molise. Legge regionale n. 36 del 8-11-2002

 
Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico. 

(B.U. della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga 
la seguente legge

Articolo 1 
Finalità 
1. La presente legge detta nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei 
tamponamenti perimetrali e delle strutture portanti verticali e orizzontali, finalizzati ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e a migliorare la qualità funzionale degli edifici. 

2. Essa si applica: 
a) alle nuove costruzioni; 
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie. 

Articolo 2 
Modalità di calcolo 
1. Le modalità di calcolo degli spessori, dei rapporti di copertura, delle altezze massime e delle distanze si applicano, per le nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle 
norme sul risparmio energetico e, indistintamente per tutti gli edifici, secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 
2. Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovra strutturali eccedenti cm. 30 non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura: 
> fino ad un massimo di ulteriori cm. 25 nel caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo,' 
> fino ad un massimo di ulteriori cm. 15 nel caso di solai piani intermedi. 
3. I criteri di computo di cui al comma 2 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate 
dalla legislazione statale. 
4. Negli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico. 
Per gli edifici esistenti in muratura, gli interventi tesi al miglioramento dei livelli di coibentazione termica e/o acustica, sono subordinati al parere preventivo di fattibilità da parte delle Amministrazioni Comunali competenti, cui spetta l'obbligo di verificare che gli interventi preposti non alterino i caratteri decorativi, architettonici, storici, culturali delle costruzioni. 
5. I proprietari e gli altri soggetti aventi facoltà, nelle altre forme di legge consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono richiedere, né effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme. 

Articolo 3 
Documentazione 
1. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei permessi di costruire di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione 
tecnica, corredata di calcoli e completa di grafici dimostrativi, consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto. 
2. Per gli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti in muratura, alle istanze per il rilascio del parere preventivo, di cui al comma 4 art. 2, coloro che intendono avvalersi della presente legge devono allegare la documentazione fotografica o grafica minima ai fini della valutazione della fattibilità degli interventi. 
Acquisito il parere preventivo favorevole, il richiedente dovrà avviare la procedura di cui al comma 1. 

Articolo 4 
Disposizione conclusiva 
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise

Formula Finale: 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. 

Data a Campobasso, addì 8 novembre 2002