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Decreto 9 maggio 2002

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 - (decreto n. 118)

 

(GU n. 117 del 21-5-2002- Suppl. Ordinario n.107)

 

IL MINISTRO

 

 VISTA la legge 14.11.2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

 VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che "con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei Lavori Pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali";

 ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001;

 ACQUISITO il parere del Ministero dei Lavori Pubblici, espresso con la nota del 2 maggio 2001;

 

 DECRETA

 

 Art. 1

 (Oggetto del decreto)

 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 14.11.2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge.

 

Art. 2

 (Standard minimi dimensionali e qualitativi)

 1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall'articolo 1 del presente decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338, con le  modalita' e le condizioni di seguito specificate e di quelle previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo1, comma 3 della medesima legge.

 2. Non sono sottoposti a verifica di congruita' rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi:

 A - gli interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari:

 1) abbattimento delle barriere architettoniche;

 2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;

 3) manutenzione straordinaria.

 3. Sono sottoposti a verifica di congruita' rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi o acquisti:

 A - gli interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari:

 4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;

 B - gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie;

 C - l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, compresi eventuali interventi di cui alla lettera A.

 4. Gli standard minimi di cui all'allegato A assumono carattere di cogenza nei seguenti casi, ad eccezione di quelli per i quali e' specificamente prevista la possibilita' di deroga:

 1) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici gia' adibiti a residenza per studenti

 Intervento di restauro: (eventuale deroga)

 Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga)

 Intervento di ristrutturazione edilizia: (eventuale deroga)

 Intervento di ristrutturazione urbanistica: (eventuale deroga)

 2) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici da adibire a residenza per studenti

 Intervento di restauro: (eventuale deroga)

 Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga)

 Intervento di ristrutturazione edilizia: (nessuna deroga)

 Intervento di ristrutturazione urbanistica: (nessuna deroga)

 3) Nuova costruzione o ampliamento, acquisto di edifici : (nessuna deroga)

 5. La deroga consente la possibilita' di redazione di progetti che si discostino di valori pari a ( 10% degli standard di superficie riportati in allegato A, esclusivamente ove cio' non contrasti con normative di carattere regionale. Tale deroga puo' essere sommata, con il medesimo vincolo di rispetto delle normative regionali, all'ulteriore margine di deroga previsto, in prima applicazione, dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 14.11.2000, n. 338.

 

Art. 3

 (Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici)

 1. Le linee guida relative ai parametri tecnici di cui all'articolo 1 del presente decreto sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante dello stesso. Esse hanno carattere raccomandativo, fornendo indicazioni di cui si auspica il recepimento da parte dei progettisti, ma non sono tuttavia prescrittive o vincolanti ai fini della richiesta di cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338.

 2. La stima dei costi delle opere previste per gli interventi utilizza quale termine di riferimento di congruita' gli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o gli elenchi dei prezzi unitari della Regione o Provincia Autonoma di competenza, con riferimento per assimilazione alla edilizia residenziale. Per la redazione dei computi metrici estimativi dei progetti di intervento dovranno essere utilizzati i prezzi unitari di tali elenchi. Solo per voci di prezzo che non abbiano corrispondente in tali elenchi potranno essere formulati nuovi prezzi, giustificati da apposita analisi. Il tecnico progettista e' tenuto ad allegare apposita dichiarazione di conformita' dei prezzi ai criteri di cui sopra.

 

 Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.

 

 Roma, 9 maggio 2001

 p. IL MINISTRO: Guerzoni

 

 Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2001  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 foglio n. 155.

 

Allegato A

 "Standard minimi qualitativi"

 

 1. Finalita'

 La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella citta' sede di universita', tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative.

 Il servizio abitativo inoltre deve favorire l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

 A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalita' urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

 

 2. Definizioni

 Per una corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento si definiscono:

 - Residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione "alloggi e residenze per studenti" nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

 - Area Funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o piu' Unita' Ambientali destinate allo svolgimento di attivita' connesse alle funzioni date;

 - Unita' Ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di comportamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attivita' o un raggruppamento di attivita' compatibili spazialmente e temporalmente.

 

3. Gli utenti delle residenze per studenti

 Le residenze per studenti devono rispondere alle esigenze degli utenti: studenti residenti, personale di gestione. Devono inoltre consentire anche agli studenti non residenti che gravitano nello specifico bacino di utenza di usufruire e condividere i servizi culturali, didattici e ricreativi offerti dalla struttura.

 Tra gli studenti residenti sono identificati due categorie:

 - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

 - studenti non beneficiari di assegni e borse di studio e studenti nell'ambito dei progetti di mobilita' e scambio.

 

 4. Le funzioni delle residenze per studenti

 Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'.

 Nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti Aree Funzionali:

 - AF1, Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

 - AF2, Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

 - AF3, Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

 - AF4, Servizi di supporto, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente;

 - AF5, Servizi gestionali e amministrativi, comprende le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale;

 - Accesso e distribuzione, che comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste.

 - Parcheggio auto e servizi tecnologici, che comprende spazi di parcheggio auto/moto e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere.

 Nelle residenze per studenti puo' essere prevista, in qualita' di servizio accessorio, la funzione residenziale per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode).

 

5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti

 Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

 5.1. Compatibilita' ambientale

 I nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti.

Lo studio di fattibilita' deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilita' di fonti energetiche rinnovabili, disponibilita' di luce naturale ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici).

 Devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale.

 Nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente.

 Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo.

 5.2. integrazione con la citta' e i servizi

 Nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l'intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui e' previsto al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi.

 Le destinazioni urbanistiche e le localizzazioni relative all'edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale, storico, urbano dell'intervento, nonche' dalla valutazione della disponibilita' fondiaria o dalla consistenza, funzionalita', adeguatezza di edifici esistenti utilizzabili. La valutazione di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilita'.

Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attivita' di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilita' delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

 5.3. compresenza dei livelli di individualita' e socialita' nella fruizione

 La residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualita' e di socialita' attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo.

 Per quanto riguarda la funzione residenziale devono essere garantiti sia ambiti individuali di studio e riposo che ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti.

 Per quanto riguarda i servizi devono essere previsti ambiti collettivi di svolgimento delle attivita' comuni di tipo socializzante in cui siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio sia da parte del piccolo gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni.

 A tal fine e' necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell'arredo e delle attrezzature. Lo spazio di connettivo puo' essere utilizzato per creare quelle opportunita' di incontro e socializzazione sia nell'ambito residenziale che in quello dei servizi.

 5.4. integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali

 Tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti, la residenza per studenti deve prevedere l'integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali.

 L'edificio deve essere progettato e realizzato per l'attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunita', uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche.

 L'applicazione delle nuove tecnologie deve essere condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Cio' comporta una valutazione delle disponibilita' tecnologiche e delle eventuali strategie di integrazione e decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati dalla collettivita' studentesca interna ed esterna devono essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.

 5.5. orientamento ambientale

 La residenza per studenti deve consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le diverse unita' ambientali devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione devono essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l'orientamento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli utenti, in rapporto alle capacita' fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista nel progetto.

 In particolare:

 - devono essere chiaramenti distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze;

 - negli edifici multipiano, dall'atrio di ingresso si devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori e comunque il connettivo verticale deve essere efficacemente segnalato fin dall'ingresso.

 5.6. manutenzione e gestione

 La residenza per studenti deve rispondere a requisiti di massima manutenibilita', durabilita' e sostituibilita' dei materiali e componenti e di controllabilita' nel tempo delle prestazioni, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale dell'intervento.

 Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i relativi dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla qualita' nel tempo. L'edificio e i suoi sottosistemi devono assicurare la controllabilita' e la facilita' degli interventi manutentivi.

 Nel caso di nuove costruzioni la definizione del quadro esigenziale e dei requisiti relativi alla gestione e manutenzione deve privilegiare un approccio fondato sulla programmazione e progettazione dell'obsolescenza dell'edificio, da cui derivare la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull'esistente la programmazione delle attivita' manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica e funzionale dell'edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.

 

6. Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale

 Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono.

 6.1. Funzioni residenziali (AF1)

 6.1.1. La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.l.) deve uguale o superiore a 16 mq/p.l. (tipologia minima 1). Detta superficie minima risulta opportunamente incrementata di min. 2 mq/p.l. per i posti alloggio non riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, (tipologia minima 2 maggiore o uguale a 18 mq./p.l.).

 6.1.2. Il numero di posti alloggio rapportati alla tipologia minima 2 e' fissato nella misura minima del 20% sul totale di ogni intervento. E' tuttavia opportuno che tutti i posti alloggio destinati ad utenza diversa da quella agevolata siano realizzati con il medesimo standard superiore. Per i posti alloggio di tipologia 2 non sono ammissibili camere a piu' di un letto, ne' una dotazione di servizi igienici inferiore a un bagno ogni due posti alloggio.

 6.1.3. Nell'ambito dello standard di superficie destinato alla funzione residenziale le attivita' di igiene e cura personale, di preparazione e consumazione pasti, di relax/socializzazione devono essere = 25%.

 6.1.4. Per gli utenti con disabilita' fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio = 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.

 6.2. Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4+AF5)

 6.2.1. La superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a studente deve essere min 8 mq/studente. Lo standard di superficie minima per le funzioni di servizio non comprende le unita' ambientali opzionali indicate nel successivo punto 7.

 6.2.2. Nell'ambito dello standard di superficie destinato alle funzioni di servizio deve essere rispettata la seguente articolazione:

 - per i Servizi culturali e didattici (AF2), = 20% corrispondente a 1.6 mq/studente

 - per i Servizi ricreativi (AF3), = 15% corrispondente a 1.2 mq/studente

 - per i Servizi di supporto (AF4), = 15% corrispondente a 1.2 mq/studente

 - per i Servizi gestionali e amministrativi (AF5), = 10% corrispondente a 0.8 mq/studente.

 La restante quota di servizi (40% corrispondente a 3.2 mq/studente) puo' essere assegnata in funzione delle esigenze e priorita' definite da ciascun programma d'intervento.

 Per le funzioni di Servizi culturali e didattici (AF2) debbono essere previste, nell'ambito delle superfici ad essi destinati, tutte le tipologie di spazi indispensabili di cui al successivo punto 7.2.

 Per le altre funzioni, le superfici ad esse relative sono destinate ad una o piu' tipologie di spazi previste ai successivi punti 7.3; 7.4; 7.5.

 6.2.3. Al fine di consentire l'utilizzo dei servizi culturali, didattici e ricreativi anche alla popolazione studentesca non residente nella struttura, il numero di studenti complessivo al quale si applica lo standard di superficie deve essere:

 - per i Servizi culturali e didattici (AF2), no studenti residenti (p.l.) x Cx

 - per i Servizi ricreativi (AF3), no studenti residenti (p.l.) x Cx

 ove il coefficiente Cx e' pari a

 Cx = 1.30 per i richiedenti categorie a, b, c, d, e, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000;

 Cx = 1.25 per i richiedenti categorie f, g, h, i, l, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale, emanato ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000.

 6.3. Funzioni di accesso e distribuzione

 La superficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere = 35% del totale della superficie netta degli spazi per la residenza e per i servizi (AF1 + AF2 + AF3 + AF4 + AF5).

 6.4. Funzioni parcheggio auto e servizi tecnologici

 La dotazione di spazi di parcheggio auto/moto e' determinata nella misura minima ammessa dalle normative vigenti.

 La dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere e' commisurata alla effettiva necessita' in rapporto alla complessita' e caratteristica degli impianti.

 Ai fini della quantificazione della richiesta di cofinanziamento si considerano solo le superfici delle aree funzionali e funzioni precedentemente elencate.

 7. Requisiti delle unita' ambientali

 7.1. Area Funzionale Residenza (AF1)

 Nella AF1 devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

 - camera singola (posto letto, posto studio) min 12 mq

 - camera doppia (posto letto, posto studio) min 18 mq

 - servizio igienico individuale (lavabo, doccia, wc, bidet) min 3 mq

 Non sono ammesse stanze con piu' di due letti.

 Se il servizio igienico viene condiviso da piu' utenti deve essere previsto 1 servizio igienico almeno ogni 3 posti alloggio.

 Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) deve essere prevista una cucina-pranzo collettiva almeno ogni 20 posti alloggio, con i relativi locali di servizio.

 7.2 Area Funzionale Servizi culturali e didattici (AF2)

 L'AF2 si articola nelle seguenti unita' ambientali indispensabili:

 - sala/e studio;

 - aula/e riunioni;

 - biblioteca (deposito e consultazione).

 La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attivita' secondo le modalita' previste dalla tipologia di studi e con l'attrezzatura adeguata. Almeno il 30% del totale delle postazioni di studio deve prevedere attrezzature informatiche ed essere dotato di connessione alla rete internet.

 La sala studio deve avere una capienza di max 15 postazioni di studio individuale per garantire adeguate condizioni di concentrazione; oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in piu' unita' ambientali.

 L'aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli studenti ai fini di studio e culturali che le lezioni o seminari a carattere didattico. L'arredo deve essere flessibile in modo tale da rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.

 L'aula riunioni deve avere una capienza di max 20 studenti; oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in piu' unita' ambientali.

 La biblioteca comprende sia lo spazio di deposito librario che le postazioni di consultazione e studio. Nella biblioteca deve essere prevista almeno una postazione dotata di connessione con la rete internet per la consultazione informatica dei cataloghi.

 La biblioteca deve avere una capienza di max 20 postazioni di consultazione e studio; oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in piu' unita' ambientali.

 In via opzionale l'AF2 puo' comprendere l'auditorium.

 7.3 Area Funzionale Servizi ricreativi (AF3)

 L'AF3 si articola nelle seguenti unita' ambientali:

 - sala/e video;

 - sala/e musica;

 - spazio/i internet;

 - sala/e giochi;

 - palestra con spogliatoio (fitness).

 La sala video deve consentire di assistere ai programmi televisivi o alla proiezione di registrazioni video.

 La sala musica deve consentire l'ascolto di brani musicali in forma collettiva. La sala musica deve avere una capienza max di 20 postazioni di ascolto; oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in piu' unita' ambientali.

 Lo spazio internet e' costituito da una serie di postazioni attrezzate con personal computer e dotate di connessione alla rete internet. Lo spazio internet deve avere una capienza di max 20 postazioni internet; oltre tale dimensione deve essere prevista l'articolazione in piu' unita' ambientali.

 La sala giochi deve consentire lo svolgimento di attivita' ludiche secondo le varie tipologie di gioco previste e con l'attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilita' di effettuare feste tra gli studenti.

 La palestra deve consentire lo svolgimento di attivita' per l'esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e deve essere attrezzata in funzione del tipo di attivita' fisica prevista. Per consentire l'utilizzo anche da parte degli studenti non residenti devono essere previsti spogliatoi e servizi igienici in numero commisurato all'utenza esterna prevista.

 In via opzionale l'AF3 puo' comprendere la caffetteria.

 7.4 Area Funzionale Servizi di supporto (AF4)

 L'AF4 si articola nelle seguenti unita' ambientali:

 - lavanderia/stireria;

 - parcheggio biciclette.

 La lavanderia-stireria deve consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici e la successiva asciugatura e stiratura. La lavanderia-stireria deve avere una capienza di max 15 postazioni comprendenti lo spazio per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura.

 Il parcheggio biciclette deve consentire il ricovero delle biciclette degli studenti residenti. Il numero degli spazi bicicletta deve essere in misura = 1 ogni 1,75 studenti; almeno il 50% dei posti bicicletta deve essere sistemato in luogo chiuso protetto. Anche i posti bicicletta realizzati in esterno devono essere al coperto.

 In via opzionale l'AF4 puo' comprendere mensa/self-service, minimarket.

 7.5 Area Funzionale Servizi gestionali e amministrativi (AF5)

 L'AF5 si articola nelle seguenti unita' ambientali:

 - ufficio dirigente

 - ufficio portiere

 - archivio

 - guardaroba

 - deposito biancheria

 - magazzino

 La residenza per studenti puo' prevede 1 ufficio per il responsabile amministrativo, 1 ufficio per il portiere o custode ed 1 archivio. Gli uffici devono essere dotati di terminale informatico con connessione alla rete internet.

 Il guardaroba deve consentire il deposito di bagagli o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza (vacanze).

 Il deposito biancheria deve consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il numero dei posti alloggio previsti.

 Il magazzino deve consentire il deposito di materiale e attrezzatura per la manutenzione della residenza e dei servizi e l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.

 7.6 Funzioni di Accesso e distribuzione

 L'insieme delle funzioni di Accesso e distribuzione si esplica nei seguenti spazi:

 - ingresso;

 - percorsi.

 L'ingresso deve consentire non solo l'accesso alla struttura ma altresi' lo svolgimento di attivita' di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella zona ingresso puo' essere collocata la zona di ricevimento presidiata dal portiere e puo' essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani (emeroteca). Lo spazio di ingresso deve inoltre prevedere zone per l'affissione di informazioni per e dagli studenti. Ove l'ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione la relativa superficie puo' eventualmente considerarsi accessorio all'area AF 3.

 I percorsi consentono la funzione di collegamento tra unita' ambientali e possono consentire anche lo svolgimento di attivita'  accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di servizio, come spazi per l'attesa e la sosta, per il relax e per lo scambio e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali.

 Ove i percorsi presentino allargamenti o aree riservate per le suddette funzioni di scambio, le relative superfici possono eventualmente considerarsi accessorie alle aree funzionali entro le quali sono collocate.

 Servizi igienici generali

 In prossimita' degli spazi a carattere collettivo e dei nuclei di residenza devono essere previsti servizi igienici fruibili sia dagli ospiti interni che da quelli esterni; un servizio igienico ad ogni piano deve essere accessibile alle persone con disabilita' fisica o sensoriale.

 7.7 Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici  L'insieme delle funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici si esplica nei seguenti spazi:

 - spazi di parcheggio auto/moto;

 - vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di complessita' e tipologia degli impianti.

 

 p. IL MINISTRO: Guerzoni

 

 

Allegato B "Linee guida relativi ai parametri tecnici ed economici "

 

 (omissis)