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Decreto 18 febbraio 2002

 

Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia.

 

(Pubblicato su G.U. - Serie Generale n. 78 del 3-4-2002)

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce  che  i  datori  di  lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti  a  versare  la  contribuzione  previdenziale ed assistenziale sull'imponibile   determinato   dalle   ore  previste  dai  contratti collettivi  nazionali,  con  esclusione  delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

  Visto  il  successivo  comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette  contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di  40  ore  settimanali,  si  applica  fino  al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

  Visto  il comma 5 dell'art. 29, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31 dicembre  2001  il  Governo  proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilita'  che  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997,  con  il  quale  la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29 della  legge  8 agosto  1995,  n. 341, e' stata confermata ed elevata alla  misura  dell'11,50  per  cento  per  il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1998;

  Visto  il  decreto  ministeriale  17 agosto  2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000,  con  il  quale  la predetta riduzione e' stata confermata, per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;

  Tenuto  conto  della  rilevazione  elaborata  sull'andamento  delle contribuzioni  nel  settore  edile  nel periodo di applicazione della disposizione  di  cui  all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente  incremento  del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

  Ritenuto  pertanto  di  confermare  la  riduzione di cui al comma 2 dell'art.  29  della  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  nella  misura dell'11,50  per  cento gia' stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;

 

Decreta:

 

  La  riduzione  prevista  dall'art.  29,  comma 2, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n. 341, e' confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.

 

Il  presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 febbraio 2002

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

   Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205