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Decreto Legislativo 28 luglio 2009, n. 118

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2008/49/CE.
 

(GU n. 189 del 17-8-2009 )

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
Vista la direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, nonche' l'articolo 3, comma 1, lettera f), che prescrive che, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, si tenga conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'Allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Disposizioni correttive
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonche' le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.».
2. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, e' aggiunto l'Allegato 1 allegato al presente decreto.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.
La direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 aprile 2008, n. L 109.
L'art. 1, comma 5, e l'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi' recitano: «Art. 1 ( Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. (Omissis).».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: (Omissis);
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; omissis).».
- Il testo dell'allegato B alla legge n. 88 del 7 luglio 2009, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, e' il seguente:

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra). - 1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'art. 1. Il programma e' di durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.
2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo.
3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui:
a) le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;
c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformita' dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette;
d) le informazioni disponibili dimostrano che le autorita' competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza;
e) le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 5 lasciano presumere che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.
4. Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura e' messa in atto in modo non discriminatorio.
5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, allegato al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra nonche' le successive modifiche al Manuale delle procedure SAFA.
6. Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.».
- Per i riferimenti al d.lgs. n. 192 del 2007 si vedano le note alle premesse.


Art. 2.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti previsti dall'articolo 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
(articolo 1, comma 2)

«Allegato 1
(articolo 4, comma 5)

Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali
1. Istruzioni generali.
1.1. Le ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA sono effettuate da ispettori in possesso delle conoscenze necessarie nel settore oggetto dell'ispezione, che coprono imperativamente gli aspetti tecnici, operativi e di navigabilita' qualora siano sottoposte a verifica tutte le voci dell'elenco di controllo. Quando un'ispezione a terra e' effettuata da due o piu' ispettori, i principali elementi dell'ispezione, vale a dire l'ispezione visiva all'esterno dell'aeromobile, l'ispezione nella cabina di pilotaggio e l'ispezione della cabina passeggeri e/o del compartimento di carico, possono essere distribuiti tra gli ispettori.
1.2. Prima di iniziare la parte dell'ispezione a terra che si svolge a bordo dell'aeromobile gli ispettori devono presentarsi e qualificarsi al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, a un membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente. Quando non e' possibile informare un rappresentante dell'esercente o quando a bordo o nei pressi dell'aeromobile non e' presente alcun rappresentante, il principio generale e' quello di non effettuare un'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA. In circostanze particolari si potra' decidere di procedere a un'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, ma tale ispezione si limitera' ad un controllo visivo dell'esterno dell'aeromobile.
1.3. L'ispezione deve essere quanto piu' completa possibile, nei limiti del tempo e delle risorse disponibili. E' pertanto possibile tralasciare alcune voci di ispezione se si dispone di tempo o di risorse limitati. In funzione del tempo e delle risorse disponibili per un'ispezione a terra SAFA, occorre scegliere le voci che saranno sottoposte a ispezione, in conformita' con gli obiettivi del programma SAFA comunitario.
1.4. Un'ispezione a terra non deve comportare un ritardo irragionevole nella partenza dell'aeromobile sottoposto a ispezione. I motivi ammissibili per un ritardo possono essere, tra gli altri, dubbi circa la corretta preparazione del volo, la navigabilita' dell'aeromobile, o ogni altro problema direttamente legato alla sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti.
2. Qualifiche degli ispettori.
2.1. Gli Stati membri fanno si' che, a partire dal l gennaio 2009, tutte le ispezioni a terra effettuate sul loro territorio nell'ambito del programma SAFA siano condotte da ispettori qualificati.
2.2. Gli Stati membri fanno si' che gli ispettori soddisfino i criteri in materia di qualifiche definiti in seguito.
2.3. Criteri in materia di qualifiche.
2.3.1. Criteri di ammissibilita'.
Come requisito di base per essere ammessi alla qualifica di ispettori SAFA, gli Stati membri si assicurano che i candidati possiedano la formazione aeronautica e/o le conoscenze pratiche pertinenti nel/nei loro settore/i d'ispezione, ossia:
a) esercizio degli aeromobili;
b) licenze del personale;
c) navigabilita' degli aeromobili;
d) merci pericolose.
2.3.2. Prescrizioni in materia di addestramento
Prima di ottenere la qualifica i candidati devono aver completato con successo una formazione comprendente:
un corso di teoria in aula impartito da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4;
una formazione pratica impartita da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4 oppure da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5, che agisce indipendentemente da qualsiasi organismo di addestramento SAFA;
una formazione sul luogo di lavoro impartita nel corso di una serie di ispezioni da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5.
2.3.3. Prescrizioni per il mantenimento della validita' della qualifica.
Gli Stati membri fanno si' che gli ispettori, una volta ottenuta la qualifica, ne mantengano la validita':
a) seguendo una formazione periodica che comprende corsi di teoria in aula impartiti da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4;
b) effettuando un numero minimo di ispezioni a terra nel corso di ogni periodo di dodici mesi dall'ultima formazione SAFA seguita, salvo il caso in cui l'ispettore sia anche qualificato come ispettore delle operazioni di volo o della navigabilita' presso l'autorita' aeronautica nazionale di uno Stato membro ed effettui regolarmente ispezioni sugli aeromobili di esercenti nazionali.
2.3.4. Materiale esplicativo.
L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008, materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3.
2.4. Organismo di addestramento SAFA.
2.4.1. Un organismo di addestramento SAFA puo' fare parte dell'autorita' competente dello Stato membro oppure essere un organismo terzo.
Un organismo terzo puo': essere parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro; essere indipendente.
2.4.2. Gli Stati membri fanno si' che i corsi di formazione di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3, lettera a), impartiti dalla loro autorita' nazionale siano quantomeno conformi ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall'AESA.
2.4.3. Gli Stati membri che ricorrono a un organismo terzo per la formazione SAFA istituiscono un sistema di valutazione di tale organismo. Il sistema deve essere semplice, trasparente e proporzionato e tenere conto del materiale esplicativo pertinente elaborato e pubblicato dall'AESA. Tale sistema puo' tenere conto delle valutazioni effettuate da altri Stati membri.
2.4.4. E' possibile ricorrere a un organismo di addestramento terzo esclusivamente se la valutazione attesta che la formazione sara' impartita conformemente ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall'AESA.
2.4.5. Gli Stati membri fanno si' che i programmi di formazione delle loro autorita' competenti e/o i loro sistemi di valutazione degli organismi di addestramento terzi siano modificati in base alle eventuali raccomandazioni formulate al termine dei controlli di normalizzazione effettuati dall'AESA conformemente ai metodi di lavoro previsti dal regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.
2.4.6. Uno Stato membro puo' chiedere all'AESA di valutare l'organismo di addestramento e di emettere un parere sul quale lo Stato membro potra' basare la sua valutazione.
2.4.7. L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.
2.5. Ispettori esperti.
2.5.1. Uno Stato membro puo' nominare ispettori esperti, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni pertinenti in materia di qualifiche stabilite dallo stesso Stato membro.
2.5.2. Gli Stati membri fanno si' che i criteri di cui al punto 2.5.1 contengano almeno le prescrizioni che seguono. La persona designata: e' stata un ispettore SAFA qualificato nel corso dei 3 anni precedenti la nomina; ha effettuato un minimo di 36 ispezioni SAFA nel corso dei 3 anni
precedenti la nomina.
2.5.3. Gli Stati membri fanno si' che la formazione pratica e/o sul luogo di lavoro impartita dagli ispettori esperti sia basata su programmi adeguati elaborati e pubblicati dall'AESA.
2.5.4. Gli Stati membri possono inoltre incaricare i loro ispettori esperti di impartire una formazione pratica e/o sul luogo di lavoro a cittadini di altri Stati membri. L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.
2.6. Disposizioni transitorie.
2.6.1. Gli ispettori SAFA che soddisfano i criteri di ammissibilita' di cui al punto 2.3.1, nonche' i criteri relativi all'esperienza recente di cui al punto 2.3.3, lettera b), alla data stabilita dall'articolo 3 della direttiva 2008/49/CE della Commissione sono considerati atti a svolgere la funzione di ispettore conformemente alle prescrizioni fissate nel presente capo.
2.6.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3.3, lettera a), gli ispettori ritenuti qualificati conformemente al punto 2.6.1 devono seguire una formazione continua impartita gradualmente da un organismo di addestramento SAFA prima del l luglio 2010, e successivamente alle condizioni stabilite al punto 2.3.3, lettera a).
3. Norme.
3.1. Le norme ICAO e le European Regional Supplementary Procedures (procedure supplementari regionali per l'Europa) dell'ICAO costituiscono le condizioni di riferimento sulla base delle quali si procede all'ispezione degli aeromobili e degli esercenti nell'ambito del programma SAFA comunitario. Inoltre, in occasione dell'ispezione delle condizioni tecniche di un aeromobile, si verifica la sua conformita' alle norme prescritte del produttore.
4. Procedure di ispezione.
Voci dell'elenco di controllo.
4.1. Le voci da sottoporre a ispezione sono selezionate tra quelle riportate nell'elenco di controllo della relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, che contiene 54 voci in totale (si veda l'Appendice 1).
4.2. L'ispezione e le eventuali risultanze devono essere riportate nella relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, al termine dell'ispezione stessa.
Orientamenti dettagliati per il programma SAFA.
4.3. Ad ogni voce da sottoporre a ispezione riportata nell'elenco di controllo della relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA e' associata una descrizione dettagliata che specifica la finalita' e il metodo dell'ispezione. Si fa inoltre riferimento alle prescrizioni pertinenti contenute negli allegati dell'ICAO. Tali orientamenti sono elaborati e pubblicati dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificati, se del caso, per adattarli alle norme in materia piu' recenti.
Inserimento delle relazioni nella base dati centralizzata del programma SAFA.
4.4. La relazione sull'ispezione e' inserita nella base dati centralizzata del programma SAFA nel piu' breve tempo possibile e, in ogni caso, al piu' tardi 15 giorni dopo la data dell'ispezione, anche nel caso questa non abbia dato luogo ad alcuna risultanza.
5. Categorie delle risultanze.
5.1. Per ogni voce d'ispezione sono definite come risultanze tre categorie di possibili deviazioni dalle norme pertinenti stabilite al punto 3.1. Le risultanze sono suddivise nelle seguenti categorie: categoria 1: una risultanza avente una scarsa influenza sulla sicurezza; categoria 2: una risultanza avente una significativa influenza sulla sicurezza; categoria 3: una risultanza avente una grande influenza sulla sicurezza.
5.2. Le istruzioni sulla suddivisione in categorie delle risultanze sono elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificate, se del caso, per adattarle al progresso tecnico e scientifico nel settore.
6. Azioni di follow-up da adottare.
6.1. Fatto salvo il disposto del punto 1.2, al termine dell'ispezione SAFA deve essere compilato un attestato d'ispezione comprendente almeno gli elementi indicati nell'Appendice 2 e ne deve essere consegnata una copia al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, ad un membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente presente a bordo o nei pressi dell'aeromobile. La persona che riceve l'attestato di ispezione deve firmare una ricevuta che viene conservata dall'ispettore. L'eventuale rifiuto di firmare la ricevuta e' annotato nel documento. Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato.
6.2. Sulla base della suddivisione delle risultanze in categorie sono state definite alcune azioni di follow-up da adottare. Le relazioni tra la categoria delle risultanze e il seguito da dare sono presentate nella classe di azioni e saranno sviluppate e pubblicate dall'AESA sotto forma di materiale esplicativo dettagliato.
6.3. Azione di classe 1: questa azione consiste nel fornire informazioni circa i risultati dell'ispezione a terra SAFA al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, a un altro membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente presente. Tale azione consiste nel comunicare oralmente le informazioni e nella consegna dell'attestato di ispezione. Un'azione di classe 1 e' adottata dopo ogni ispezione, indipendentemente dal fatto che siano o non siano emerse risultanze.
6.4. Azione di classe 2: Tale azione consiste: 1) in una comunicazione scritta con l'esercente interessato contenente anche la richiesta di fornire prova delle azioni correttive adottate; 2) in una comunicazione scritta con lo Stato responsabile (Stato dell'esercente e/o d'immatricolazione) contenente i risultati delle ispezioni effettuate sugli aeromobili operati sotto il controllo di tale Stato in materia di sicurezza. La comunicazione contiene, se necessario, una richiesta di conferma che le azioni correttive di cui al punto 1 hanno dato i risultati attesi.
Gli Stati membri trasmettono all'AESA una relazione mensile sullo stato delle azioni che essi hanno adottato in seguito alle ispezioni a terra.
Un'azione di classe 2 e' adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a risultanze di categoria 2 o 3. Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato.
6.5. Azione di classe 3: un'azione di classe 3 e' adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a una risultanza di categoria 3.
Vista l'importanza delle risultanze di categoria 3 in relazione alla loro potenziale influenza sulla sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti, si distinguono le seguenti sottoclassi: 1) classe 3a - Limitazione delle operazioni di volo dell'aeromobile: l'autorita' competente che effettua l'ispezione a terra conclude che, in seguito alle carenze rilevate nel corso dell'ispezione, l'aeromobile puo' decollare soltanto osservando alcune limitazioni; 2) classe 3b - Azioni correttive prima del volo: l'ispezione a terra mette in evidenza carenze che impongono di adottare una o piu' azioni correttive prima del volo previsto; 3) classe 3c - Immobilizzazione a terra dell'aeromobile da parte dell'autorita' aeronautica nazionale che effettua l'ispezione: un aeromobile e' immobilizzato a terra quando, in seguito alle risultanze di categoria 3 (gravi), l'autorita' competente che effettua l'ispezione a terra non e' certa che l'esercente dell'aeromobile adottera' le misure correttive che si impongono prima del decollo, e cio' comporta un pericolo immediato per la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti. In tali casi, l'autorita' aeronautica nazionale che effettua l'ispezione a terra immobilizza l'aeromobile fino all'eliminazione del pericolo ed informa immediatamente le autorita' competenti dell'esercente interessato e dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile in questione.
Le azioni adottate a norma dei punti 2 e 3 possono includere un volo di posizionamento senza carico pagante fino alla base di manutenzione;
4) classe 3d - Divieto operativo immediato: uno Stato membro puo' reagire ad un pericolo manifesto ed immediato imponendo un divieto operativo conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Appendici omesse