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Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)

 

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge. 30 luglio 1990, n. 212;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 29 aprile 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno e per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato:”decreto”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”; le parole: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
b) le parole: “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole:“Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

ART. 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266” e le parole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse.

ART. 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.
c) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;
d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti”.
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”.

ART. 4
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”, le parole: “di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..”.

ART. 5
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “è istituito”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;”;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “ b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”.

ART. 6
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;”.
2. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato.”.

ART. 7
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in un’ottica di genere”;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle lavoratrici”;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.”.

ART. 8
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
b)dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
2. All’articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: “svolge” è sostituta dalle seguenti: “può svolgere”.
3.All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.

ART. 9
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inserite le seguenti: “, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ”;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.”;
e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL” sono sostituite dalle seguenti: “L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.”.

ART. 10
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “previdenza sociale” sono inserite le seguenti: “, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,”; le parole: “lo stessi personale può esercitare” sono sostituite dalle seguenti: “lo stesso personale esercita” e le parole: “informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7”.

ART. 11
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46”;
c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”;
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.

ART. 12
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”.
2. All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.

ART. 13
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;”;
d) alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il documento è consultato esclusivamente in azienda.”;
e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;
f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.
2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.”.
3. All’articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.

ART. 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti”.

ART. 15
(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;”.
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;
c) la lettera f) è soppressa.

ART. 16
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell’azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;
b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: “, ai servizi e alle forniture”.
2. All’articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo:“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
3. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
4. All’articolo 26, comma 5, le parole: “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”.

ART. 17
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.”;
c) al comma 2, le parole: “Il possesso dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti ” e la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.”.

ART. 18
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.”;
c) al comma 2, alinea, dopo le parole: “della valutazione,” sono inserite le seguenti: “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e “; le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,”;
d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”;
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.

ART. 19
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.”;
c) al comma 7, la lettera c) è soppressa.

ART. 20
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.

ART. 21
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: “L17, L23, “ sono inserite le seguenti: “e della laurea magistrale LM26”;
b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”;
c) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 22
(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:”2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”.

ART. 23
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle seguenti: “I dirigenti e i preposti” e le parole: “e in azienda” sono soppresse;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”;
d) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “ , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.

ART. 24
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.

ART. 25
(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 40 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.”.

ART. 26
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono soppresse.
2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.
3. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.”.
4.All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.
5. All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.
6. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”.
7.All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”.
8. All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.
9. All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,”.

ART. 27
(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;
b) il comma 2 è abrogato.

ART. 28
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.”.

ART. 29
(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”.

ART. 30
(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “ 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.

ART. 31
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: “preveda o costituisca” sono inserite le seguenti: “, come nel settore edile,”.
2. All’articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unità produttiva” sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
3. All’articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
b) dopo le parole: “modalità di funzionamento, sono inserite le seguenti: “e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”;
c) dopo le parole: “di alimentazione” sono aggiunte le seguenti: “e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo”.
4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.

ART. 32
(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 55
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.

ART. 33
(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 56
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).”.

ART. 34
(Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 57
(Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.

ART. 35
(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 58
(Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”.

ART. 36
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 59
(Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.”.

ART. 37
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 60
(Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.”.

ART. 38
(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”;
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”.

ART. 39
(Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.”;
b) il comma 6 è abrogato.

ART. 40
(Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 67, comma 2, lettera b), le parole: “L’organo di vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza”.

ART. 41
(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 68
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”».

ART. 42
(Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: “utensile o impianto” sono inserite le seguenti: “, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,”.

ART. 43
(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.”.

ART. 44
(Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3),”;
b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,”;
2) i numeri: “1) e 2)” sono sostituiti dalle lettere: “a) e b)”;
3) alla lettera b), così come sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1) e 2), le parole: “a controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di controllo”;
d) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”;
e) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”;
f) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

ART. 45
(Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”;
b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse; la parola: “conduttore” è sostituita dalla seguente:”operatore” e dopo le parole: “disposizioni del presente titolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.

ART. 46
(Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione, formazione e addestramento”;
b) al comma 1, le parole:“una formazione adeguata” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione e un addestramento adeguati,”;
c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”.

ART. 47
(Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: “stradali” è soppressa.

ART. 48
(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.”.

ART. 49
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei
materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare,
da quelli derivanti da:”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure
necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”.

ART. 50
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.

ART. 51
(Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole:“secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: “o”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;”;
d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.”.

ART. 52
(Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.

ART. 53
(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:“di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche” e le parole: “con sistemi di protezione” sono soppresse.

ART. 54
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “nebbie” è inserita la seguente: “infiammabili” e dopo la parola: “polveri” è inserita la seguente: “combustibili”;
b) al comma 2, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.

ART. 55
(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 86
(Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.”.

ART. 56
(Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 87
(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.”.

ART. 57
(Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”.

ART. 58
(Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.”;
b) alla lettera f), dopo le parole: “lavoro delle imprese” sono inserite le seguenti: “affidatarie ed” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”;
c) alla lettera i) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
d) dopo la lettera i) è inserita la seguente:“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;”;
e) alla lettera l), le parole: “alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “ai lavori da realizzare”.

ART. 59
(Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.”;
c) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
d) al comma 3, dopo le parole: “più imprese” è inserita la seguente: “esecutrici”;
e) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”;
f) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica” sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie,”;
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa” sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell’impresa affidataria” sono sostituite dalle seguenti: “delle imprese affidatarie”;
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese” sono inserite le seguenti:“e dei lavoratori autonomi”;
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “documento unico di regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” ;
m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.

ART. 60
(Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono inserite le seguenti: “adattato alle caratteristiche dell’opera”.

ART. 61
(Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo” sono inserite le seguenti: “,ove previsto” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “,ove previsto,”;
c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e” sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o”, le parole: “e 96” sono sostituite dalle seguenti: “96 e 97, comma 1,” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”.
2. All’articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.

ART. 62
(Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “dei lavori” dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ il committente o” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c) d) ed e)”.

ART. 63
(Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico” sono inserite le seguenti: “degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro”;
b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione” sono inserite le seguenti: “e il coordinamento”.

ART. 64
(Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.”.

ART. 65
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “vigila sulla” sono sostituite dalle seguenti: “verifica le condizioni di”, le parole: “e sull’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “e l’applicazione.” ;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”.

ART. 66
(Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”;
b) alla lettera a), le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalla seguenti: “in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001”;
c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”.
2. All’articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ordini o collegi professionali” ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo:”Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”.
3. All’articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”.

ART. 67
(Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione” .
2. All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: “6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.”.

ART. 68
(Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.

ART. 69
(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 106, comma 1, del decreto, nell’alinea, dopo le parole: “presente capo” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,”.

ART. 70
(Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.” .

ART. 71
(Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: “lavori in quota” sono sostituite dalle seguenti: “cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”.

ART. 72
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: “sistemi di protezione” sono inserite le seguenti: “idonei per l’uso specifico” e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono inserite le seguenti: “conformi alle norme tecniche,”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: “Il sistema di protezione”.

ART. 73
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: “Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.
2. All’articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.

ART. 74
(Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:“eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici,” sono sostituite dalle seguenti: “se previsto l’accesso di lavoratori,”.

ART. 75
(Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.”.

ART. 76
(Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.”.

ART. 77
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2”sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3”.

ART. 78
(Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”.

ART. 79
(Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inserite le seguenti: “per le torri di carico,”;

ART. 80
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) è soppressa.

ART. 81
(Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: “Il responsabile di cantiere” sono sostituite dalle seguenti: “Il preposto”.

ART. 82
(Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: “30” è sostituito dal seguente: “20”.
2.All’articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: “o il piano di gronda” sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 83
(Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 139, comma 1, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.”.

ART. 84
(Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:“3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.”.

ART. 85
(Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 148 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”.

ART. 86
(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 157
(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.

ART. 87
(Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 158
(Sanzioni per i coordinatori)
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).”.

ART. 88
(Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».

ART. 89
(Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.”.

ART. 90
(Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.”.

ART. 91
(Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 165
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”.

ART. 92
(Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 166 del decreto è abrogato.


ART. 93
(Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 170
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.”.

ART. 94
(Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 171 del decreto è abrogato.

ART. 95
(Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 178
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”.

ART. 96
(Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 179 del decreto è abrogato.

ART. 97
(Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”.

ART. 98
(Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “superiori”.

ART. 99
(Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: “mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”.

ART. 100
(Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: “sentite” la parola: “la” è sostituita dalla seguente: “le” e le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.

ART. 101
(Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: “, corrente indotta attraverso gli arti (IL)”.

ART. 102
(Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: “linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “buone prassi”.

ART. 103
(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza”.

ART. 104
(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: “1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);”.

ART. 105
(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: “le specifiche linee guida” sono sostituite dalla seguenti: “le buone prassi”.

ART. 106
(Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: “di azione” sono sostituite dalle seguenti: “limite di esposizione”.

ART. 107
(Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 219
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.”.

ART. 108
(Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 220
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.”.

ART. 109
(Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro determina” la virgola è soppressa;
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il livello, il modo e la durata della esposizione;”;
c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;”.

ART. 110
(Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.

ART. 111
(Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: “agente in aria” sono inserite le seguenti: “e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti”.

ART. 112
(Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.”.

ART. 113
(Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: “alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” sono sostituite dalle seguenti: “a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” .

ART. 114
(Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: “articoli 250” sono inserite le seguenti: “251, comma 1,”.

ART. 115
(Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 251 del decreto, alinea, le parole: “ l’esposizione dei lavoratori alla” sono sostituite dalle seguenti: “ la concentrazione nell’aria della”.
2. All’articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;”.

ART. 116
(Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “dell’esposizione personale del lavoratore alla” sono sostituite dalle seguenti: “della concentrazione nell’aria della”;
b) al comma 4 dopo le parole:”successivamente analizzati” sono inserite le seguenti: “da laboratori qualificati”.

ART. 117
(Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: “con altri mezzi” sono inserite le seguenti: “e per rispettare il valore limite”.

ART. 118
(Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: “natura dei lavori” sono inserite le seguenti “, data di inizio”;
c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.”;
d) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 250”.

ART. 119
(Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: “aree interessate” è inserita la seguente: “di” e le parole:“ad un controllo sanitario volto a verificare”sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.”.

ART. 120
(Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: “ISPESL” sono inserite le seguenti: “, per il tramite del medico competente,”.

ART. 121
(Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 262
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.”.

ART. 122
(Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 263
(Sanzioni per il preposto)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”.

ART. 123
(Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 264
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.”.

ART. 124
(Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:
“ART. 264-bis
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.

ART. 125
(Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 265 del decreto è abrogato .

ART. 126
(Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: “, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici”;
b) alla lettera m) dopo le parole: “all’interno” sono inserite le seguenti: “e all’esterno”.

ART. 127
(Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: “protezione individuale,” sono inserite le seguenti: “ ove non siano mono uso,”.

ART. 128
(Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 274 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.”.

ART. 129
(Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.”.

ART. 130
(Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;”.

ART. 131
(Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 282
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276,
278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.”.

ART. 132
(Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 283
(Sanzioni a carico dei preposti)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.”.

ART. 133
(Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.”.

ART. 134
(Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.”.

ART. 135
(Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 286
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.

ART. 136
(Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri” sono aggiunte le seguenti: “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.”.

ART. 137
(Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “Ferma”.

ART. 138
(Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: “allegato LI” sono aggiunte le seguenti:
“e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto”.

ART. 139
(Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente:
“ART. 294-bis
(Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”.

ART. 140
(Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 296 del decreto le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “Capo III Sanzioni”.

ART. 141
(Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 297
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.”.

ART. 142
(Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: “dell’ammenda” sono inserite le seguenti: “ovvero la pena della sola ammenda”.

ART. 143
(Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente:
“ART. 301-bis
(Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.”.

ART. 144
(Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:
“Articolo 302
(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”.
2. Dopo l’articolo 302 del decreto è inserito il seguente:
“ART. 302-bis
(Potere di disposizione)
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.”.

ART. 145
(Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
L’articolo 303 del decreto è abrogato.

ART. 146
(Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:“d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

ART. 147
(Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.

ART. 148
(Clausola finanziaria)
1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

ART. 149
(Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2009
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico
RONCHI, Ministro per le politiche europee
ALFANO, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
MARONI, Ministro dell’interno
FITTO, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: ALFANO


Allegati omessi