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Decreto 3 Aprile 2007

Ministero della Salute. Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

(GU n. 147 del 27-6-2007)

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e, in particolare, l'art. 13;
Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002 di "Recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002 n. 244;
Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006 di Recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92;
Effettuata con lettera del 12 marzo 2007 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia' immesse sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa.
2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni.
3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.

Roma, 3 aprile 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 38



Allegato omesso