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 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214

 

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi.

 

(GU n. 138 del 16-6-2006)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' il numero 28 dell'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13Ş Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dal Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della serplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti al sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi al quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitara;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, al sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 28) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, recante, «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999.»:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, al sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.».
"Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 2)
Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare.
1.- 27. (Omissis).
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi. Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica. 27 aprile 1955, n. 547, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158, reca «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n. 204, reca la «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229, reca «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata. nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, reca «Norme per la sicurezza degli impianti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57, concerne «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53, concerne la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, reca «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: «Art. 36. (Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco). - Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infianimabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumita' dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma e' fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (La presente legge e' stata abrogata dall'art. 35, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Con riferimento all'art. 4 della legge n. 966/1965 vedi anche l'art. 16 del decreto legislativo n. 136/2006):
«Art. 4. I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti. Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza. precedentemente accertate. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un «certificato di prevenzione» che ha validita' pari alla periodicita' delle visite.».

Art. 2.
Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46:
«Art. 9 (Dichiarazione di conformita). - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per i riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse):
«Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL). - 1.- 3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
«Art. 5 (Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita). - 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.».
- L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e' stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 1 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 136/2006, come riportato nella rubrica dell'articolo medesimo.
- L'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione del primo comma, lettera c) - di seguito riportato - e' stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 2 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 14 e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come riportato nelle rubriche degli articoli medesimi.
«Art. 2. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.»
- Per i riferimenti relativi al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 si rinvia alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
«Art. 2 (Parere di conformita). - 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.».

Art. 3.
Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita' e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformita' presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si rinvia alle note alle premesse.

Art. 5.
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessita' di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 76