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Decreto 27 gennaio 2006

 

Ministero dell'Interno.  Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio.

 

  (GU n. 32 del 8-2-2006)

 


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante «Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative sull'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 233, recante «Attuazione della direttiva n. 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 1934, recante: «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1999, recante «Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, recante «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;
Viste le norme CEI 3130, 3135 e 3135/A che recepiscono la norma EN 60079 - 10 riguardanti rispettivamente «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi pericolosi», «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi pericolosi - Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079 - 10» e «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas -Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di applicazione»;
Vista la norma EN 13617-1 2004 concernente «Petrol Filling Station - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispenser and remote pumping units» edita dal CEN;
Considerato che non esistono direttive specifiche o norme CEN/CENELEC che per ragioni di salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione stabiliscano requisiti di prestazione quantitativi del sistema di recupero dei vapori nelle operazioni di rifornimento di carburante del tipo benzina;
Vista la nota protocollo n. 5334/2002/SIAR del 23 dicembre 2002 del Ministero ambiente con la quale, per i motivi evidenziati nel punto precedente, sono stati confermati i livelli prestazionali dei sistemi di recupero vapori durante l'erogazione dei carburanti del tipo benzine nei distributori di carburante;
Rilevata la necessita' di fornire opportuni chiarimenti in ordine all'utilizzo degli apparecchi e sistemi di prevenzione e di protezione, nell'ambito delle attivita' di prevenzione e controllo antincendio di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto prescritto dalle direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Constatata l'opportunita' di chiarire a tutti i soggetti interessati che con il recepimento della direttiva n. 94/9/CE decade definitivamente, a partire dal 1° luglio 2003, l'obbligo di approvazione di tipo per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta n. 260 dell'11 marzo 2003;
Espletata la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE;


Decreta:


Art. 1.
1. Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attivita' con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita da parte del datore di lavoro la documentazione tecnica di seguito specificata.
2. La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneita' dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformita' anche del gruppo e della categoria del prodotto nonche' di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.


Art. 2.
1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 e soggetti all'approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, capo IV, art. 12, comma 1, nonche' dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, punto 2.7.5, devono essere dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso.
2. La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente e' ammessa dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, purche' gia' immessi in commercio entro tale data.


Art. 3.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul prototipo. Sino alla emanazione di una specifica regola tecnica da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TUV Rheinland, oppure con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.
2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano od estero a cio' abilitato.
L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e' rilasciata dal Ministero dell'interno al quale il fabbricante deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e dalla certificazione di prova di cui al precedente comma 1.
3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere immessi in commercio in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla identificazione del dispositivo di recupero vapori e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorita'. Documentazione e certificazioni devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.».
2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i sistemi recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti di omologazione ai sensi del presente decreto e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.».


Art. 4.
1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui all'art. 3, e' sostituito dal seguente:
«1. I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di:
a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.
Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto n. 18 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di liquidi di categoria A e B con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
b) dispositivi per il recupero vapori omologati da parte del Ministero dell'interno, ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di categoria A;
c) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.».


Art. 5.
1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di:
a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.
Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
2. Il punto 2.7.5 «Apparecchi di distribuzione automatici» del titolo II «Modalita' costruttive» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, recante «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e' sostituito dal seguente:
«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici. I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di:
a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.
Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
L'estremita' superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.
Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica,
oppure un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanera' disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service.
Tali impianti devono essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.».
3. I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di:
a) marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonche' di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE, ne' per la classificazione delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati;
l'eventuale marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la suddetta approvazione di tipo;
b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
4. I contenitori-distributori mobili, definiti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonche' di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali contenitori-distributori mobili nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva n. 94/9/CE, ne' per la classificazione delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati.


Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 27 gennaio 2006


Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola