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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n.183

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

(GU n. 217 del 17-9-2005)



 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Su proposta del Ministro della difesa;

A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
Campo di applicazione e deroghe
1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto legislativo, le attivita' e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)-c) (omissis);
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;».
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995.
- Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' il seguente:
«Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero della difesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- Il testo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.
- Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
- Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999.
- Il testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001.
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 1997.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, concernente regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
- Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della richiamata legge n. 833 del 1978 e' il seguente:
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.».
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e' il seguente:
«Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.».
- Il testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;
b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.
1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato regioni. Con gli stessi decreti sono altresi' individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttivee raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita' di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.».

Art. 2.
Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 3.
Autorizzazioni
1. Per le attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.


Note all'art. 3:
- I riferimenti normativi relativi al testo della legge n. 31 dicembre 1962, n. 1860, sono riportati nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive e' il seguente:
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto. Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria eil commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentarirelative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».
- I testi degli articoli 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari sono i seguenti:
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione delladestinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di un emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».

Art. 4.
Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attivita' di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattivita' ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanita' militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attivita' di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Note all'art. 4:
- I riferimenti normativi concernenti il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono citati nelle note alle premesse.
- I riferimenti normativi relativi al testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, sono citati nelle note alle premesse.

Art. 5.
Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.
2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

Art. 6.
Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.

Art. 7.
Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2005


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 14