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Decreto 4 aprile 2005, n. 95

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.

(GU n. 130 del 7-6-2005- Suppl. Ordinario n.105)


 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato in data 12 gennaio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 gennaio 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3245 del 21 febbraio 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in attivita' di noleggio nelle acque marittime per finalita'turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
a. unita' a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
b. munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
c. abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici, escluso l'equipaggio;
d. adibite a navigazione internazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a. le navi da diporto - cosi' come definite dall'articolo 1 lettera b) comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 lettera a) della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante contratti di noleggio.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, a 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» e successive modificazioni e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- L'art. 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, cosi' recita:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. L 204.
- La direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 217 del 5 agosto 1998.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, cosi'
recita:
Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 169.
- Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, recante: «Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 234.
- L'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 1, lettera a), della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, cosi' recita:
«3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) «nave da diporto»: ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.».

Art. 2.
Denominazioni e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «Amministrazione»: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b. «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente dell'armatore registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi;
c. «Autorita' marittime»: organi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
d. «Certificato di classe»: il documento rilasciato da una societa' di classificazione che attesti l'idoneita' strutturale emeccanica delle navi a determinati impieghi o servizi in conformita' alle norme ed ai regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
e. «Codice IMO International Life-Saving Appliances (LSA)»: indica il codice per le sistemazioni dei mezzi di salvataggio contenuto nella risoluzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO MSC.48 (66) del 4 giugno 1996;
f. «Convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
g. «Equipaggio»: indica le persone impiegate o impegnate in qualsiasi compito a bordo della nave, ed include qualsiasi persona assunta direttamente, sia da un armatore sia tramite un'agenzia di armamento, il cui luogo di lavoro abituale e' a bordo della nave, compreso il comandante, gli ufficiali, i membri dell'equipaggio, ed il personale addetto al catering, e ai servizi di sala e alberghieri;
h. «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a vela come mezzo di propulsione principale. Dovra' essere dotata di almeno un mezzo di propulsione alternativo;
i. «Nave in disarmo» e' la condizione in cui l'impianto principale di propulsione, le caldaie e gli impianti ausiliari non funzionano per mancanza di alimentazione;
j. «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
k. «Nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di avanzamento, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di avanzamento si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale dello scafo, assumendo il minore di questi due valori;
l. «Organismo tecnico»: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128»;
m. «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. qualsiasi persona a bordo della nave, sia in virtu' di un obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, persone in pericolo o altre persone, o a causa di qualsiasi circostanza che, ne' il comandante, ne' l'armatore o eventuale noleggiatore, potevano prevenire; e
3. un bambino di eta' inferiore a un anno;
n. «Persona» indica un individuo di eta' superiore ad un anno;
o. «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo, che consenta l'ingresso della nave, nel rispetto delle condizioni meteorologiche prevalenti, e che consenta la protezione dalla forza degli elementi;
p. «Regolamento dell'organismo tecnico»: norme tecniche predisposte dall'organismo tecnico di cui alla lettera k);
q. «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed operativo, escluso il pesce fresco e parti dello stesso, generato durante il normale funzionamento della nave e soggetto ad essere smaltito in modo continuo o periodico, ad eccezione dei liquami prodotti a bordo;
r. «Unita' a motore»: un'unita' a motore descritta nel registro e nel certificato di registro come tale, e che ha come un unico mezzo di propulsione, uno o piu' gruppi motore;
s. «Unita' da diporto»: indica un'unita' cosi' definita dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;

Note all'art. 2:
- L'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione», (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.) cosi' recita:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante: «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- L'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2000 cosi' recita:
«Art. 11 (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616).
- L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.».
- Per il decreto legislativo n. 314/1998, si veda nelle note all'art. 1.
- La direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1999, n. L 110.
- L'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, cosi' recita:
«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.».
- Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 50/1971, si veda nelle note all'art. 1.

Art. 3.
Tipi di navigazione

1. Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a. navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.

Art. 4.
Requisiti tecnici di sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche
1. Le navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi alle disposizioni inerenti la sicurezza stabilite dal presente regolamento:
a. costruzione e robustezza
1. i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e degli apparati di governo devono essere conformi alle disposizioni in materia di costruzione e robustezza riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
b. requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. i requisiti relativi alle linee di massimo carico devono essere conformi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento;
c. compartimentazione e stabilita'
1. le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia di compartimentazione e stabilita' riportate nell'allegato I del presente regolamento;
2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono essere conformi alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
d. protezione contro gli incendi
1. la protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo quanto previsto dalle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
e. mezzi di salvataggio:
1. le navi devono essere provviste dei mezzi di salvataggio specificati nell'Allegato I Capitolo 5 Tabella 1 «Mezzi di salvataggio» del presente regolamento;
2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione e conformi al Codice IMO «Life-saving Appliances» e dotati di materiale retroriflettente in conformita' alle raccomandazioni della risoluzione IMO A.658(16) e relative modifiche;
f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, in generale, le disposizioni del Capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in funzione dell'area di viaggio interessata, e del Capitolo V della «SOLAS 1974»;
2. per le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non si applicano le prescrizioni di cui alla regola IV/15.7 della Convenzione SOLAS relativa alla duplicazione delle apparecchiature;
g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
h. prevenzione dell'inquinamento marino
1. le navi devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalla Convenzione MARPOL;
2. le navi devono applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento dei rifiuti presenti a bordo;
3. le navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo un piano per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure scritte per la raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL;
i. gestione della sicurezza delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del Capitolo IX della Convenzione SOLAS (Codice IMO «International Safety Management»);
2. tutte le navi devono essere dotate di equipaggio in conformita' ai criteri previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999 inerente disposizioni per la composizione degli equipaggi delle navi ai fini della sicurezza della navigazione;
j. gestione della security delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS (Codice ISPS «International Ship and Port Security Code»).

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i redditi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.


Art. 5.
Tipi di visite
1. Le navi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte alle seguenti visite:
a. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attivita' di noleggio per finalita' turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
b. visite di rinnovo, ogni anno;
c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata dall'organismo tecnico, e' annotato sul Certificato di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche di cui al successivo art. 9 comma 1 dall'autorita' marittima, o, all'estero, dall'autorita' consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate dall'autorita' marittima o consolare all'autorita' marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.

Art. 6.
Visita iniziale
1. La visita iniziale della nave e' finalizzata ad accertare che l'unita' soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La visita iniziale comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonche' un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 7.
Visite di rinnovo
1. Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Nel caso in cui le condizioni dell'unita' non corrispondano alle indicazioni contenute nella licenza di navigazione, l'autorita' competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il Certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorita' giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale. Non potra' farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza con annotazioni di idoneita' al noleggio se non previa visita iniziale
dell'unita'.

Art. 8.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano state ad esse apportate modifiche strutturali tali da far venir meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre l'unita' a visita occasionale.
2. La visita occasionale di una nave e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima allorche' sussistano fondati motivi per ritenere che siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato consentito l'esercizio dell'attivita' di noleggio. L'autorita' comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.
4. Il proprietario della nave, dopo un periodo di disarmo di durata superiore a dodici mesi, ha l'obbligo di sottoporre la nave ad una visita mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.

Art. 9.
Certificato di sicurezza
1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche secondo il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.
2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato 1 e compreso negli allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della epubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.

Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132.

Art. 10.
Equivalenze ed esenzioni
1. Eventuali proposte per l'applicazione di standard alternativi che sono ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. E' possibile raggiungere l'equivalenza includendo requisiti piu' restrittivi per compensare eventuali carenze e raggiungere cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
2. Le esenzioni possono essere rilasciate solo dall'Amministrazione. Le richieste d'esenzione devono essere inoltrate all'Amministrazione e supportate da elementi tecnici che ne giustifichino l'eventuale rilascio.
3. Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di sicurezza del presente regolamento per una particolare caratteristica e sia possibile dimostrare che la conformita' non e', ne' ragionevole, ne' fattibile, eventuali proposte di soluzioni alternative devono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. Nell'esaminare casi specifici, l'Amministrazione dovra' tenere conto delle precedenti prestazioni
della nave e di qualsiasi altro fattore giudicato rilevante ai fini dello standard di sicurezza da raggiungere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 327


Allegati omessi