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Decreto 10 gennaio 2005

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione dal 1° gennaio 2001 delle rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Riliquidazione delle stesse rendite per gli anni 2002, 2003 e 2004.

 

(GU n. 44 del 23-2-2005 )

 


 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
 

 


Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1997 al 2000;
Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,06 per cento dal 1997 al 2000;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive per l'anno 1998;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2003 concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2003;
Vista la delibera del presidente-commissario straordinario dell'INAIL del 27 luglio 2004, n. 503;
Vista la necessita' di provvedere alla determinazione della misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle rendite con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista, altresi', la necessita' di provvedere alla rideterminazione delle medesime retribuzioni annue gia' stabilite per gli anni 2002 e 2003 applicando gli indici ISTAT alla nuova retribuzione del 2001;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,5 per cento;
Considerato che per l'anno 2004 non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

 


Decreta:

Art. 1.
Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:
dal 1° gennaio 2001, euro 41.011,70;
dal 1° luglio 2002, euro 42.119,02;
dal 1° luglio 2003, euro 43.129,88;
dal 1° luglio 2004, euro 44.208,13.



Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione pari ad euro 41.011,70 al 1° gennaio 2001, riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2000, mentre gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2002 in poi, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.


Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro della salute

Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55