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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 17 del 3-03-2005

 

Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione

 

(B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005)

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Attuazione dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni

1. La presente legge dà attuazione all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 6/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ed istituisce l’organismo tecnico per la radioprotezione.


ARTICOLO 2
Nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B - domanda e autorità competente

1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla-osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. L’autorità competente all’adozione dei provvedimenti è il Sindaco del Comune territorialmente competente in relazione all’ubicazione delle installazioni.

3. La domanda di nulla-osta è presentata al Sindaco territorialmente competente e corredata della relativa documentazione, contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, all'idoneità dell’ubicazione dei locali, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, ll'eventuale
riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all’esercizio della pratica.

4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata della documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all’art. 77 del D.Lgs. 230/1995.

5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla-osta.

6. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.


ARTICOLO 3
Commissione per la radioprotezione nell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B

1. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ogni AUSL di capoluogo di provincia è istituita la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata Commissione.

2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni;
b) esprime parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla-osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla-osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’art. 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La commissione, presieduta dal Direttore del dipartimento di prevenzione della AUSL, o da un suo delegato da individuarsi fra il responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica ed il responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è composta da:
a) un fisico esperto in fisica medica dipendente AUSL della Regione come definito ai sensi del D.Lgs. 187/2000, art. 2, comma 1, lett. i);
b) un esperto qualificato di cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/1995, almeno di secondo grado ed uno di terzo grado quando la pratica esaminata lo richiede;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia dipendente AUSL della Regione;
d) un medico specialista in medicina del lavoro del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’art. 88 del D.Lgs. 230/1995;
e) direttore del dipartimento provinciale ARTA o suo delegato;
f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
h) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della AUSL sub-provinciale, designato dal Direttore del Dipartimento della AUSL sub-provinciale.

4. La Commissione deve essere integrata, quando necessario, da un esperto qualificato di terzo grado di cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/1995, dal comandante di porto o suo delegato e dal Direttore dell’ufficio di Sanità Marittima o suo delegato.

5. Il Direttore generale dell’AUSL del capoluogo di provincia, su proposta del direttore del dipartimento di prevenzione relativamente alla componente lett. a), b), c) e d) e su designazione delle strutture di cui al comma 2, lett. e), f), g) ed h), nomina, previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti la commissione.

6. Il Direttore generale dell’AUSL costituisce a supporto della Commissione una segreteria amministrativa.

7. Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La commissione resta in carica cinque anni.

8. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.

9. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell’AUSL del capoluogo di Provincia.


ARTICOLO 4
Procedimento per il rilascio del nulla-osta

1. Il Sindaco competente per territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, attiva le procedure per l’acquisizione del parere tecnico obbligatorio preventivo della Commissione, dandone comunicazione al richiedente. Il Sindaco, acquisito il preventivo parere della commissione, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio o al diniego del nulla-osta, comunicando al richiedente l’esito del procedimento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta di parere da parte del Sindaco; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla-osta.

3. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l’espressione del parere della commissione, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.


ARTICOLO 5
Contenuti del nulla-osta e del parere preventivo - prescrizioni

1. Il nulla-osta preventivo è rilasciato in relazione:
a) all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Nel nulla-osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;
c) allo smaltimento di materie radioattive nell’ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

3. Copia del nulla-osta viene inviato dal Sindaco, all’Azienda USL competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all’ARTA e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA).


ARTICOLO 6
Aggiornamento, variazioni, modifiche

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla-osta ha l’obbligo di inoltrare al Sindaco, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’art. 77 del D.Lgs. 230/1995, con l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche sostanziali all’oggetto del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione al Sindaco. Il titolare del nulla-osta può adottare tali variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Sindaco non abbia comunicato al titolare l’avvio del procedimento di modifica del nulla-osta.

3. Il nulla-osta può essere modificato dal Sindaco nei seguenti casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo;
b) su richiesta del titolare del nulla-osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.


ARTICOLO 7
Cessazione, revoca, sospensione

1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla-osta deve essere comunicato dall’esercente, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, al Sindaco del Comune competente per territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni.

2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall’esperto qualificato, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla-osta inerenti la disattivazione della pratica.

3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l’esercente trasmette al Sindaco e alla AUSL una comunicazione/relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti
l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata.

4. Il Sindaco provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla-osta, disponendo l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.

5. Il Sindaco procede alla sospensione o alla revoca del nulla-osta nei casi e con le modalità previste dall’art. 35 del D.Lgs. 230/1995 e ne invia copia all’esercente.


ARTICOLO 8
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla-osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla-osta sono esercitate dagli organismi di cui all’art. 59, comma 2 del D.Lgs. 230/1995 nonché dall’ARTA, quest’ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano al Sindaco del comune competente le violazioni rilevate, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7.


ARTICOLO 9
Organismo tecnico consultivo

1. Ai fini del rilascio del parere previsto dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Commissione prevista dall’art. 3 della presente legge esprime, su richiesta della struttura competente della Direzione Sanità della Giunta regionale, parere in ordine all’istanza per il rilascio del nulla-osta di categoria A.

2. La commissione, su richiesta, presta la propria consulenza ai sindaci, alle Aziende sanitarie del territorio ed ad altre istituzioni circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.


ARTICOLO 10
Norme finali e transitorie

1. In fase di prima attuazione, i Direttori generali delle AUSL, sedi dei capoluoghi di provincia, costituiscono le commissioni di cui all’art. 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla Direzione Sanità della Regione.

2. Le Commissioni di cui all’art. 20 della L.R. 37/1987 cessano l’attività all’insediamento delle Commissioni di cui all’art. 3 della presente legge.

3. Sino all’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad operare le commissioni istituite con L.R. 37/1987, ai sensi dell’art. 89 del DPR 13.2.1964, n. 185 per il rilascio dei nulla-osta di cui all’art. 2.

4. Per assicurare continuità il Presidente della Commissione una volta insediata procede ad acquisire la documentazione dell’attività svolta dalla precedente Commissione.

5. In fase di prima attuazione il Servizio competente della Direzione regionale della Sanità, nelle more di adozione di norme regolamentari di cui al successivo comma 6 del presente articolo, emana disposizioni per la costituzione delle Commissioni nel rispetto dell’art. 3 della presente legge.

6. La Regione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione per disciplinare i contenuti della domanda prevista dall’art. 2 della presente legge, delle relazioni tecniche previste dagli artt. 6 e 7, la specifica della tariffa per le spese previste dal comma 6 dell’art. 2 e le procedure aggiuntive per il rilascio del nulla-osta di cui all’art. 9, della presente legge.

7. Il Sindaco provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla-osta, alla conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 230/1995.


ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005