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Legislazione  giurisprudenza


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Regione  Marche
Legge Regionale n. 18 del
4 ottobre 2004
 

“Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della Direttiva 96/82/CE”.

(B.U.R. Marche n. 109  del 14 ottobre 2004 )

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

 
TITOLO I
Disposizioni generali

 

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, secondo quanto disposto  dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al  controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con  determinate sostanze pericolose), di seguito denominato  “decreto”, ed in conformità con i principi ed i criteri dettati  dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128  (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le  competenze amministrative in materia di attività a rischio di  incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose,  per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la  persona e per l’ambiente.

ARTICOLO 2
(Funzioni regionali)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative  concernenti:
a) l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 9 e 10;
b) l’individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata  concentrazione di stabilimenti pericolosi;
c) la predisposizione e l’adozione di appositi piani di intervento  nelle aree perimetrate ai sensi della lettera b), nonché il  coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i  gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli  6 ed 8 del decreto, situati nelle aree stesse;
d) l’individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo  2, comma 1, del decreto, per i quali le possibilità o le  conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi  presenti;
e) la definizione del programma regionale di controllo  concernente gli stabilimenti interessati di cui all’articolo 15, comma 5;
f) la vigilanza e il controllo sugli enti preposti all’attuazione della  presente legge;
g) l’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più  adeguata dei nuovi stabilimenti;
h) il coordinamento con le disposizioni attuative di cui all’articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in  attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in  materia di protezione civile;
i) l’assistenza tecnica a Province e Comuni per le funzioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 3
(Funzioni provinciali)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative  concernenti:
a) l’elaborazione, approvazione ed attuazione dei piani di  emergenza esterni, di cui all’articolo 6;
b) la definizione, nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), di cui all’articolo 12 della legge regionale  5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,  paesaggistica e di assetto del territorio), dei requisiti e criteri  inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente  rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali di cui all’articolo  2, comma 1, lettera g) e sulla base di quanto eventualmente  previsto nei piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico  (PAI) di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il  riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), 3  agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone  colpite da disastri franosi nella regione Campania) ed alla  legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo);
c) l’adeguamento dei PTC al decreto del Ministero dei lavori  pubblici del 9 maggio 2001, articolo 3, per la localizzazione  degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
d) l’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali,  ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero lavori pubblici  del 9 maggio 2001: il termine per il parere di conformità  previsto dall’articolo 25 della l.r. 34/1992 è ridotto nel presente  caso a sessanta giorni; decorso tale periodo senza che sia  stato emesso alcun provvedimento, il parere è da intendersi  favorevole.
2. All’articolo 10, comma 2, della l.r. 34/1992 è aggiunta la  seguente lettera:
“f) i requisiti ed i criteri per la localizzazione degli stabilimenti a  rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi  regionali e del decreto del Ministro lavori pubblici del 9 maggio  2001 sui “requisiti minimi di sicurezza in materia di  pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate  da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.”.

ARTICOLO 4
(Funzioni comunali)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative  concernenti:
a) l’adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni dei PTC provinciali e del decreto del Ministro dei lavori pubblici  del 9 maggio 2001, articolo 4, per la localizzazione degli  stabilimenti a rischio di incidente rilevante; b) la diffusione delle informazioni sulle attività a rischio di  ncidente rilevante, secondo quanto disposto dall’articolo 13;
c) le attività di gestione delle emergenze di propria competenza,  previste nel piano di emergenza esterno di cui all’articolo 6.

ARTICOLO 5
(Piano regionale di intervento)

1. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua e  perimetra le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), entro  novanta giorni dalla pubblicazione delle linee-guida statali  previste dall’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto.
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli  obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del decreto, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di  cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito  consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, secondo  le procedure di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo decreto e lo trasmettono alla Giunta regionale ed  agli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale sulla base dello studio di sicurezza  integrato e sentiti gli enti locali interessati, approva un piano di  intervento sovraordinato avente ad oggetto le misure atte ad  eliminare o, qualora non sia possibile, a ridurre i fattori di  rischio nelle aree di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni  dalla trasmissione dello studio di sicurezza integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame ad  intervalli di tempo non superiori a tre anni, al fine di procedere  agli aggiornamenti che si rendano necessari. A tal fine, i gestori  degli stabilimenti di cui al comma 2 debbono fornire alla Giunta  regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente all’area di Ancona, Falconara e bassa valle  dell’Esino, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con  deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 1° marzo  2000, n. 305, il piano di intervento previsto dall’articolo 13,  comma 1, lettera c), del decreto, costituirà parte integrante del  piano di risanamento dell’area, da predisporre ai sensi  dell’articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.

ARTICOLO 6
(Piano di emergenza esterno)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione  delle linee-guida previste dall’articolo 20, comma 4, del  decreto, predispone l’elenco degli stabilimenti di cui all’articolo  8 del medesimo decreto per i quali è necessario redigere i  piani di emergenza esterni, da approvare secondo i seguenti  criteri di priorità:
a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro  suscettibilità a dare origine ad emissione di sostanze tossiche  in caso di incidenti;
b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche  del territorio, tenuto conto della presenza di elementi di  vulnerabilità, con particolare riguardo ad insediamenti o aree  contraddistinte da elevata concentrazione di persone e alle  infrastrutture che possano incidere sull’efficacia dei piani di  emergenza esterni e di protezione civile;
c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente  rilevante.
2. Il piano di emergenza esterno è elaborato tenendo conto  delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del decreto e con  gli scopi di cui all’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.
3. L’elaborazione, l’approvazione e l’attuazione dei piani di cui  al comma 1 è effettuata dalla Provincia sentiti la Regione,  l’ARPAM, l’ufficio territoriale del governo, il comando dei vigili  del fuoco competente per territorio, il Comune interessato e gli  enti che concorrono nella gestione delle emergenze, sulla  scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi  dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, del  decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa  al rapporto di sicurezza e dello studio di sicurezza integrato  dell’area, ove disponibili. A tal fine, i gestori trasmettono alla  Provincia le informazioni di cui sopra entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1 e la  Commissione, prevista all’articolo 8, invia alla Provincia le conclusioni dell’istruttoria tecnica.
4. La Provincia può acquisire il parere degli enti indicati al  comma 3 tramite una conferenza dei servizi, la quale si esprime nel termine di centoventi giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori ai sensi del medesimo  comma, fatte salve le eventuali sospensioni necessarie  all’acquisizione di informazioni supplementari, che non  possono superare i sessanta giorni. La Provincia entro trenta  giorni dall’acquisizione del parere degli enti o dalla data di  svolgimento della conferenza dei servizi, approva il piano.
5. Al fine di garantire l’efficacia del piano, l’ARPAM predispone  procedure di intervento finalizzate allo svolgimento dell’azione  di supporto laboratoristica per il monitoraggio dell’evoluzione  dello scenario in caso di incidenti e degli effetti da questo  provocati sull’ambiente circostante gli stabilimenti.
6. Il piano di emergenza esterno è riesaminato ad intervalli di  tempo non superiori a tre anni, tenendo conto dei cambiamenti  avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei  progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.
7. Della approvazione e delle modifiche del piano è data  comunicazione anche al Ministero dell’ambiente e al  dipartimento nazionale della protezione civile. I piani già  approvati dagli uffici territoriali del governo (ex prefetture) prima  della data di entrata in vigore della presente legge, restano in  vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il  loro riesame.

ARTICOLO 7
(Sistema informativo regionale)

1. Il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui  all’articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione  dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle  Marche (ARPAM), è integrato dall’ARPAM con i dati e le  informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e  sugli elementi territoriali significativi ai fini del controllo e della  prevenzione dei rischi.

 

TITOLO II
Procedure

 

ARTICOLO 8
(Commissione tecnica regionale)

1. Ai fini dell’espletamento dei compiti previsti dalla presente  legge è istituita la Commissione tecnica regionale sui rischi di  incidente rilevante, di seguito denominata “Commissione”, costituita da:
a) ispettore regionale dei vigili del fuoco per le Marche;
b) tre funzionari tecnici del CNVVF in servizio nella Regione Marche, di cui almeno due con funzione di comandante, designati dall’ispettore regionale dei vigili del fuoco;
c) tre esperti designati dalla Regione, di cui due appartenenti al dipartimento territorio e ambiente e uno appartenente alla  struttura competente in materia di protezione civile;
d) direttore tecnico-scientifico dell’ARPAM;
e) tre esperti dell’ARPAM, designati dal direttore generale dell’ARPAM;
f) un esperto designato dall’Istituto superiore per la prevenzione  e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) del dipartimento regionale di Ancona.
2. La Commissione è integrata da:
a) un esperto designato dal dipartimento di prevenzione della  Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) un esperto designato dalla Provincia territorialmente  competente;
c) un esperto designato dal Comune territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della  Giunta regionale, che ne fissa la durata e nomina il Presidente.
5. La Commissione ha sede presso la direzione generale  dell’ARPAM, che ne cura l’attività di segreteria.
6. La Commissione può invitare alle proprie sedute esperti nelle discipline della sicurezza e della prevenzione in campo industriale.
7. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un  tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tecnica con le modalità  previste dall’articolo 21, comma 5, del decreto.
8. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione  disciplina con regolamento approvato dalla maggioranza dei  suoi componenti, le procedure di funzionamento, la  composizione dei gruppi di lavoro istruttori e le modalità dei  sopralluoghi istruttori.
9. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica effettuata dalla  Commissione sono a carico dei gestori degli stabilimenti. Fino  all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29,  comma 2, del decreto, si applica il tariffario dell’ARPAM,  approvato ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 60/1997.

ARTICOLO 9
(Stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza)

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto  invia il rapporto di sicurezza e relativi riesami di cui ai commi 6  e 7 dell’articolo 8 del medesimo decreto entro i termini previsti  dalla Regione, all’ispettorato regionale dei vigili del fuoco, alla direzione generale dell’ARPAM ed alla Commissione, la quale  provvede all’istruttoria tecnica ai sensi dell’articolo 21 del  decreto formulando le proprie conclusioni con una relazione  tecnica, che invia alla Regione.
2. I rapporti di sicurezza già inviati ai sensi dell’articolo 8,  comma 6, del decreto al Comitato tecnico regionale, di cui  all’articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del  regolamento concernente l’espletamento dei servizi di  prevenzione e di vigilanza antincendi), all’entrata in vigore della  presente legge sono trasmessi dal suddetto Comitato, insieme  ai relativi atti istruttori, alla Commissione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica  della Commissione, la Regione sulla base della stessa,  emana il provvedimento conclusivo contenente le eventuali  prescrizioni integrative segnalate nella relazione.
4. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e  la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la  Regione dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il  divieto dell’esercizio dell’attività.
5. Per lo svolgimento delle istruttorie e della valutazione del  “rapporto integrato di sicurezza portuale” di cui all’articolo 5 del  decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 2001, n. 293  (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al  controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con  determinate sostanze pericolose), il Comitato tecnico regionale  di cui all’articolo 20 del d.p.r. 577/1982 è integrato da un  rappresentante dell’Autorità competente, così come individuata  dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del suddetto decreto. 6. Nei porti di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.  84 (Riordino della legislazione in materiale portuale) il  Comitato di cui al comma 5 viene integrato da un  rappresentante dell’autorità marittima ed uno dell’ufficio  territoriale del governo.
7. L’ARPAM fornisce il supporto tecnico-scientifico per l’esame  della documentazione richiesta dall’autorità competente di cui  al punto 7 dell’allegato al decreto dei lavori pubblici del 9  maggio 2001, in relazione a quanto disposto al comma 1 ed ai  successivi articolo 10, comma 5, e articolo 11, comma 3.

ARTICOLO 10
(Nuovi stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza e modifiche)

1. Per la realizzazione di nuovi stabilimenti destinati a contenere  le sostanze pericolose di cui all’articolo 8, comma 1, del  decreto e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi  industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose,  che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di  rischio ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 9 agosto  2000, il soggetto interessato trasmette alla Regione, alla direzione generale dell’ARPAM ed alla Commissione il rapporto  preliminare di sicurezza.
2. La Commissione provvede all’istruttoria tecnica ed esprime  le proprie valutazioni in merito, in ordine al rilascio del  nulla-osta di fattibilità eventualmente condizionato, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione  tecnica, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente  condizionato, ovvero qualora l’esame del rapporto preliminare  abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,  dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non  può essere rilasciata in mancanza del nulla-osta di fattibilità. Il  rilascio della concessione avviene anche nell’ambito dello  sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei  servizi, di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 concernente il  regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti  di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi.
4. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nulla-osta di fattibilità viene trasmesso all’autorità competente al rilascio  della concessione o dell’autorizzazione, ai sensi del d.p.r. 18  aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione  delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di  lavorazione o di deposito di olii minerali) e del decreto  legislativo 112/1998; esso in ogni caso sostituisce il parere del  Ministero dell’interno di cui all’articolo 4, comma 4, del d.p.r.  420/1994.
5. Il gestore, a seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità,  trasmette alla Regione, alla direzione generale dell’ARPAM ed  alla Commissione il rapporto definitivo di sicurezza relativo al  progetto esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del  decreto, sul quale la Commissione redige una relazione  contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto  anche degli eventuali sopralluoghi ed ispezioni necessari.
6. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione  da parte della Commissione, emana il provvedimento  conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative  segnalate nella relazione e lo trasmette anche all’autorità  competente ai sensi del comma 4, oltre a quanto previsto  dall’articolo 21, comma 4, del decreto.
7. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate,  la Regione dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente  provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida ad  ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le  informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.
8. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 6 sono trasmessi al  responsabile della struttura regionale competente, oltreché al  comando provinciale dei vigili del fuoco interessato nell’ambito  della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi  di cui all’articolo 17 del d.p.r. 577/1982.

ARTICOLO 11
(Stabilimenti soggetti ad altri obblighi)

1. I gestori tenuti alla presentazione della sola notifica di cui agli  articoli 6 e 7 del decreto ed all’invio delle informazioni di cui  all’allegato V del medesimo decreto, trasmettono tale  documentazione al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla  Commissione, alla direzione generale dell’ARPAM, al comando  provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, alla  Provincia ed al Comune interessato.
2. I gestori tenuti alla presentazione della relazione e della  scheda di informazione di cui all’articolo 5, comma 3, del  ecreto, trasmettono tale documentazione alla Regione, alla  direzione generale dell’ARPAM ed al comando provinciale dei  vigili del fuoco, alla Provincia, al Comune, territorialmente  competenti.
3. L’ARPAM effettua l’esame della documentazione di cui ai  commi 1 e 2, ai fini dell’eventuale sussistenza di pericoli di  incidenti rilevanti ed informa la Regione per l’adozione di  eventuali provvedimenti.

ARTICOLO 12
(Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. I progetti di nuovi stabilimenti sono sottoposti alla procedura  di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della vigente  normativa nazionale e regionale in materia, dopo il  conseguimento del nulla-osta di fattibilità previsto dall’articolo  10, comma 3. A tal fine il responsabile del procedimento di cui  all’articolo 10 richiede l’avvio della procedura di VIA alla  competente struttura regionale.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare alla  struttura regionale competente in materia di VIA le modifiche  degli impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura  o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero  costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo  quanto disposto dall’articolo 10 del decreto. La struttura  regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione, si pronuncia circa l’assoggettabilità alla  procedura di VIA.
3. Dopo l’espletamento della procedura prevista dal presente  articolo, riprende il procedimento di cui all’articolo 10.
4. Relativamente alle procedure per gli stabilimenti soggetti  anche all’attuazione della direttiva 96/61/CE, l’autorità competente è quella individuata con delibera della Giunta regionale n. 1073/2002.

ARTICOLO 13
(Informazioni sulle misure di sicurezza)

1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a  notifica, porta tempestivamente a conoscenza della  popolazione interessata, nelle forme e con modalità più  adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi  dell’articolo 6, comma 5, del decreto e relative all’allegato V allo  stesso.
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici, affinché siano comprese da tutti i cittadini  interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati  nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui  all’allegato V al decreto.
3. Il Comune è tenuto a fornire le informazioni previste dal  presente articolo alle persone che potrebbero essere coinvolte  in un incidente rilevante in uno degli stabilimenti di cui agli  articoli 9 e 10. Tali informazioni devono anche essere  permanentemente tenute a disposizione del pubblico.
4. La diffusione delle informazioni inerenti il rapporto di  sicurezza, presso la popolazione interessata, avviene tramite i  Comuni con le modalità previste dall’articolo 22 del decreto.
5. Il Comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la  popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni di cui all’articolo 6, nonché delle misure  eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di  cui all’articolo 5.

ARTICOLO 14
(Consultazione della popolazione)

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all’articolo  10, la popolazione interessata deve essere messa in grado di  esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,  del decreto, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12  dello stesso.
2. Deve essere altresì acquisito il parere della popolazione  interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi  insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, analogamente a quanto disposto dal comma 1.
3. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla  costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di  impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di  comporre conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2,  del decreto.
4. Nell’ambito dell’espressione del parere previsto ai commi 1,  2 e 3, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni  costituite, debbono pervenire in forma scritta.
5. Per l’approvazione del piano di emergenza esterno di cui all’articolo 6, deve essere altresì consultata preventivamente la  popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste  dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 6, del decreto.

ARTICOLO 15
(Misure di controllo)

1. L’ARPAM effettua le verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del  decreto in collaborazione con l’ispettorato regionale dei vigili  del fuoco, nonché altri enti la cui competenza sia ritenuta  necessaria ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto  ministeriale di cui all’articolo 25 del decreto ed all’articolo 5  della l.r. 60/1997. Gli oneri relativi sono posti a carico dei  gestori; fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui  all’articolo 29, comma 2, del decreto, si applica il tariffario  dell’ARPAM, approvato ai sensi dell’articolo 21 della l.r.  60/1997. Le entrate derivanti dall’applicazione delle misure di  controllo vengono incamerate dalla Regione e da questa  utilizzate per le finalità di cui al presente comma.
2. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati  ndipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di  cui all’articolo 9, comma 1, del decreto.
3. La Regione si avvale dell’ARPAM, in collaborazione con  l’ispettorato regionale dei vigili del fuoco, per il controllo sulle  determinazioni relative al rapporto di sicurezza, di cui agli  articoli 9 e 10.
4. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese  quelle supplementari, che servano per effettuare un’adeguata  valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le  probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un  incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di  intervento regionale di cui all’articolo 5.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, la  Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni  necessarie, relative agli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla  legislazione vigente, anche secondo quanto disposto  dall’articolo 17, comma 1, del decreto.
6. La Regione definisce il programma regionale di controllo  concernente gli stabilimenti di cui alla presente legge, sentite le  Province, contestualmente alla pubblicazione annuale del  relativo elenco.
7. Per l’istituzione di una struttura presso l’ARPAM che curi gli adempimenti attribuiti dalla presente legge vengono utilizzate le  risorse finanziarie di cui all’articolo 19, anche con le modalità di  cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 60/1997.

ARTICOLO 16
(Sanzioni amministrative)

1. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello  studio di sicurezza integrato, previsto dall’articolo 5, comma 2, è  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 10.329,14 a euro 61.974,83. La sanzione è  ridotta ad un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza  integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del  termine previsto dallo stesso articolo 5, comma 2.
2. La mancata comunicazione da parte del gestore alla  Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui,  rispettivamente, all’articolo 5, comma 3, lettera a), all’articolo   11, comma 4, ed all’articolo 12, comma 2, del decreto, è  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.
3. La Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto  di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto, invita il gestore  all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta  giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati  motivi, disponendo contestualmente la sospensione dell’attività  che sia stata eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non  ottemperi all’invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello  stabilimento o di un singolo impianto o di parte di esso.
4. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel  rapporto di cui all’articolo 8 del decreto, ovvero delle prescrizioni  integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione  diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro il  termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile  esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di  mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell’attività per il  tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle  prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore  a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione  ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di  un singolo impianto o di parte di esso.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente  articolo sono irrogate dalla Regione che ne incamera i proventi  ai sensi dell’articolo 15, comma 1, terzo capoverso.
 


TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali

 

ARTICOLO 17
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a  decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra  Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs.  112/1998, fermo restando quanto disposto dal suo articolo 7.

ARTICOLO 18
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la  presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs.  334/1999.
2. Gli articoli 41 (Funzioni della Regione) e 42 (Funzioni delle  Province) della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, concernente il  riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti  locali, sono abrogati.

ARTICOLO 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del  d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione  della presente legge, decorrenti dal 2004, si provvede con le  risorse finanziarie conseguenti alla stipula dell’accordo di  programma ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, in  attuazione di quanto previsto dall’articolo 49 della legge 23  dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Per le finalità della presente  legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le  necessarie variazioni ed integrazioni al bilancio in corso ed al  Programma operativo annuale (POA).


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge regione Marche.


Data ad Ancona, addì 04 ottobre 2004.