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Legislazione

Salute

 

ORD. (Min. San.) 17 novembre 2000.

(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2000)

 

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi».

 

Art. 1.

 

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, č sostituito dal seguente:

«1. Č vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali».

 

Art. 2.

 

1. Č vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

 

 

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