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D.M. 3 gennaio 2001

(S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001)

 

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

 

 

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

 

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

 

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

 

Art. 4.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aldicarb, amitraz, benalaxyl, chlormequat, cyflutrin, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, pirimiphos-methyl, propiconazole, propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb, triazophos, triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, cyflutrin, diazinon, endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 28 febbraio 2001 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.

 

Art. 5.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive:

acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, thiophanate-methyl, triazophos e triforine, di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

 

(Allegati omessi)